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Concorso Infermieri Roma e ricorso al Tar: il parere del legale

di Carla Gatto

Sentenza

La Regione Lazio non doveva bandire un altro concorso pubblico, ma doveva prima avvalersi e ultimare la graduatoria in essere al Policlinico Umberto I.

Ormai è chiaro, quel Concorso non andava fatto. Ci riferiamo alla pubblica selezione per titoli ed esami, per n. 40 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 – Supplemento n. 1 (Pag. 71) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La stessa era curata dal Policlinico “Umbero I” di Roma. La stessa azienda nel frattempo autorizzava l'assunzione di Infermieri utilizzando la vecchia graduatoria. Sono fioccati dei ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale ed è successo quello che tutti si aspettavano: il TAR ha dato torto all'Ente, con tanto di sentenza.

La sentenza che ci riguarda si pronuncia su un ricorso proposto da Infermieri per l’annullamento del decreto del Commissario ad ACTA per la Regione del Lazio n.u0057 del 29 febbraio 2016 (in B.U.R.L. n.19 dell’8 marzo2016) con il quale è stata autorizzata l’AOU Policlinico Umberto I all’assunzione di 9 vincitori del concorso pubblico per n. 50 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere.

I ricorrenti, tutti abilitati all’esercizio della professione di infermiere, iscritti nel relativo albo e che tutt’oggi non risultano assunti, deducono:

  1. violazione del principio dello scorrimento delle graduatorie dell’art.97 Cost, degli art. 1 e 3 l.n.241\1990, dell’art35, comma 4, del dlgs . 165\2001, dell’art.1 comma 75, l.r.n.14 dell’11 agosto 2008, dell’art.4, comma 3, del d.l.31 agosto 2013, n.101 in quanto l’amministrazione avrebbe provveduto a bandire un nuovo concorso anziché scorrere le graduatorie ancora efficaci senza motivare le ragioni dello scostamento del principio dello scorrimento;
  2. violazione degli artt.1 e 3 l.n. 241\90 in quanto l’amministrazione ha provveduto , senza motivare a bandire un nuovo concorso pur dopo aver chiesto agli odierni concorrenti la disponibilità all’assunzione dietro scorrimento della graduatoria vigente.


In merito all’impugnazione si è difesa la regione del Lazio eccependo il difetto di giurisdizione del G.A. e nel merito, l’infondatezza dell’impugnativa, avendo il commissario motivato con riguardo alle esigenze derivanti dalla nuova strutturazione della rete assistenziale e, non essendo applicabile alla Regione l’art.4, comma3, del d.l.n.101\2013.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza quater) ritiene che il presente giudizio possa essere accolto e definito nel merito in quanto il ricorso appare fondato.

Premesso che non è oggi controversa tra le parti la verifica della graduatoria de qua, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.14 del 2011 ha chiarito che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali rappresenta la regola per la copertura dei posti vacanti, mentre “l’indizione di un nuovo concorso” costituisce l’eccezione e richiede un’apposita motivazione che dia conto alle esigenze di interesse pubblico; tale prevalenza non è assoluta, essendo individuabili casi in cui qualora si voglia procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali risulta giustificabile, con conseguente attenuazione dell’obbligo di motivazione.

Per approfondimenti:

La tassa di partecipazione al Concorso per Infermieri non andava pagata

Sentenza TAR Concorso Roma

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