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Rappresentatività e linee guida, i chiarimenti del Ministero

di Redazione

Tutte le Società scientifiche e le Associazioni professionali che esprimono una qualità scientifica, potranno partecipare alla realizzazione, con l’Istituto superiore di Sanità, delle linee guida che faranno da riferimento per la responsabilità professionale secondo la legge Gelli. Infermieri compresi. Lo ha chiarito il Ministero della Salute, con la nota del 23 ottobre 2017 sui criteri di selezione e rappresentatività per l’iscrizione all’elenco delle società scientifiche.

Ministero della Salute chiarisce: Infermieri scriveranno linee guida

Infermieri e linee guida, la nota di chiarimento del Minsitero della Salute

Ha fatto molto discutere nelle ultime settimane il decreto del 2 agosto 2017, quello sulle società scientifiche dalle quali gli infermieri rischiavano di restare esclusi per via del criterio della rappresentatività.

Ma il ministero, dopo il sì assicurato in una lettera indirizzata alla Federazione Ipasvi, con la nota del 23 ottobre 2017 ha specificato punto per punto la metodologia di applicazione delle previsioni del decreto.

In primis risponde in merito alle aree specialistiche e alle percentuali di rappresentatività e prevede anche alcune possibilità in prima applicazione del decreto. Ripercorrendo esattamente quella inviata alla Federazione a cui fa anche riferimento per alcuni passaggi, ora “allargati” a tutte le professioni.

Secondo la nota tutte le Società scientifiche e le Associazioni professionali di qualità, potranno partecipare alla realizzazione delle linee guida che faranno da faro alla responsabilità professionale secondo la legge 24/2017, la cosiddetta legge “Gelli”.

La nota di chiarimento del ministero della Salute del 23 ottobre sui criteri di selezione e rappresentatività per l’iscrizione all’elenco di chi avrà onori e oneri nella messa a punto delle linee guida per l’attività di tutte le professioni sanitarie, apre le porte alla Società e Associazioni e non si ferma alla loro valutazione quantitativa.

Il ministero infatti, tra gli altri chiarimenti, specifica che dove in una determinata “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di esercizio professionale non dovesse esserci alcuna società scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda la rappresentatività del 30% prevista dal decreto, in fase di prima applicazione e per consentire la formazione del primo elenco di società scientifiche e associazioni professionali, saranno valutate tutte le società scientifiche e le associazione tecnico-scientifiche che ne abbiano fatto richiesta e abbiano una “adeguata rappresentatività” nella disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento.

E se dovesse mancare un parametro di riferimento a livello nazionale sul quale calcolare il 30% e non si fosse in grado di calcolare questa percentuale in relazione al numero totale dei professionisti che operano nella “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di riferimento, in questa fase di prima applicazione ci si può limitare a dichiarare il numero dei propri iscritti.

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