Nurse24.it
scopri i vantaggi della convenzione

Pubblico Impiego

Part-time, come funziona il contratto di lavoro a tempo parziale

di Chiara Vannini

Pubblico Impiego

    Precedente Successivo

Il part–time viene concesso dall’Amministrazione secondo una programmazione annuale del fabbisogno di personale e su richiesta del dipendente per comprovate esigenze personali/famigliari.

Che cos'è il part-time

Le Aziende possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

  • Assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale
  • Trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati

Il numero dei rapporti a tempo parziale (part–time) non può superare il 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno.

L'Azienda può respingere il part-time

Il dipendente che necessita di passare dal full-time al part–time deve inoltrare la richiesta all'Azienda che, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto di lavoro, da full time a part time, oppure negarlo con motivazione se:

  • sia stato già raggiunto il limite del 25%
  • la richiesta sia motivata dalla necessità di svolgere, nel contempo, un’attività di lavoro autonomo o subordinato che però comporta una situazione di conflitto di interesse con l’attività svolta in azienda, o ci sia comunque una situazione di incompatibilità
  • in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità del servizio.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle norme in termini di incompatibilità e di conflitto di interessi. I dipendenti devono comunicare, entro 15 giorni, all’azienda l’eventuale inizio o variazione dell’attività lavorativa.

In caso di gravi e documentate situazioni famigliari, individuate preventivamente dall’azienda, è possibile aumentare le persone aventi diritto di un ulteriore 10%. In questi casi, non vi sono limiti temporali per la richiesta.

Qualora le richieste che pervengono all’amministrazione siano superiori ai posti di part–time disponibili, l’ente ha il dovere di stilare una graduatoria sulla base dei requisiti dei richiedenti.

Per la richiesta del part–time si rimanda ai regolamenti aziendali.

La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro in forma scritta, che indica la data di inizio del rapporto di lavoro part-time, la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario con specificato anche il relativo trattamento economico. Se l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può prevedere anche l’eventuale articolazione di orario di lavoro su fasce orarie prestabilite.

Nel nuovo contratto di lavoro viene anche eventualmente specificata la durata del contratto di part-time. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, hanno diritto a ritornare a tempo pieno alla scadenza del biennio oppure prima dela scadenza del biennio, purché vi sia disponibilità di posto in organico.

I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dopo un triennio dall’assunzione, a condizione che ci sia disponibilità di posto.

I tipi di part-time

Orizzontale Verticale Misto

Le prestazioni lavorative sono ridotte proporzionalmente in tutti i giorni lavorativi

(es. turno di 4 ore giornaliere anziché 6)

Le prestazioni lavorative sono limitate ad alcuni giorni della settimana, o del mese, o di alcuni periodi dell'anno

(es. il dipendente lavora 4 giorni a settimana)

Combinazione di part-time verticale e orizzontale

Per esigenze particolari il dipendente può concordare con l’azienda l’articolazione della prestazione lavorativa e la distribuzione del turno. Inoltre, il dipendente, in casi particolari o per motivate esigenze, può concordare con l’azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa, che vada incontro alle reciproche esigenze in base alle tipologie di orario giornaliero, settimanale, mensile.

Il dipendente con part time al 50% e articolazione oraria su due giorni settimanali può recuperare i ritardi e i permessi orari con la prestazione lavorativa in un’ulteriore giornata concordata con l’azienda.

Part-time e lavoro supplementare

Al personale in part–time, può essere richiesto di effettuare lavoro supplementare.

La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata, ed è calcolata in base all’orario mensile, previsto dal contratto individuale del lavoratore e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

Le ore di lavoro supplementari vengono retribuite con un compenso pari alla retribuzione globale, maggiorata del 15%. Se le ore supplementari eccedono il 25% previsto, la maggiorazione economica è del 25%.

Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzativa conseguenti ad assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

Il lavoratore può rifiutare il lavoro supplementare

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare se vi sono comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Part-time e ferie

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

In entrambi casi, il trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Il criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, comprese le assenze per malattia.

Permessi e congedi del lavoratore part-time

In caso di part time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo per maternità e paternità.

Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, spettano per intero solo per i periodi che coincidono con quelli lavorativi, e il relativo trattamento economico è proporzionato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

Ritorna al sommario del dossier Pubblico Impiego

NurseReporter

Commenti (1)

kia26

Avatar de l'utilisateur

1 commenti

Informazione

#1

Per cui è possibile mandare una lettera alla DS facendo richiesta di part time senza aspettare un eventuale concorso?
Grazie