Nurse24.it

Salute

LEA: i livelli essenziali di assistenza

di MS

Amniocentesi

I livelli essenziali di assistenza (LEA, d’ora in poi) rappresentano le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, attraverso la gratuità o dietro il pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte con la fiscalità generale (tasse) (Ministero Salute).

Cosa sono i LEA

I LEA furono proposti per la prima volta, almeno teoricamente, in occasione della promulgazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, documento all’interno del quale, tra le altre innovazioni, videro la nascita le aziende sanitarie, i DRG e, non da meno, un federalismo fiscale a carico delle Regioni, anche e soprattutto sotto il punto di vista della programmazione e pianificazione economico-sanitaria dando anche alle stesse Regioni la possibilità di garantire ulteriori prestazioni rispetto a quelle incluse nell’elenco nazionale utilizzando risorse proprie.

In particolar modo l’articolo 1 del sopra indicato decreto assicura i LEA (definiti all’interno del Piano Sanitario Nazionale), nel rispetto dei principi di dignità della persona umana, delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economia nell’impiego delle risorse.

Finalmente i livelli essenziali di assistenza diventano concreti e tangibili in occasione della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 29 novembre 2001 (G.U. Serie Generale, n.33 del 08/02/2002), tanto che vengono classificate 3 tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale:

  • Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro:
  1. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
  2. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita;
  3. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro;
  4. Sanità pubblica veterinaria;
  5. Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
  6. Attività di prevenzione rivolte alla persona: vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, programmi di diagnosi precoce;
  7. Servizio medico-legale
  • Assistenza distrettuale:
  1. Assistenza sanitaria di base: medicina di base in forma ambulatoriale e domiciliare; continuità assistenziale notturna e festiva; guardia medica turistica
  2. Attività di emergenza sanitaria
  3. Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie territoriali
  4. Assistenza integrativa
  5. Assistenza specialistica ambulatoriale
  6. Assistenza protesica
  7. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
  8. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale
  9. Assistenza termale

Assistenza ospedaliera:

  • Pronto soccorso
  • Degenza ordinaria
  • Day hospital
  • Day surgery
  • Interventi ospedalieri a domicilio
  • Riabilitazione
  • Lungodegenza
  • Raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali
  • Attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti

Inoltre all’interno delle tre macro aree precedenti, è inclusa l’assistenza specifica rivolta a particolari tipologie di cittadini: invalidi, soggetti affetti da malattie rare, soggetti affetti da fibrosi cistica, nefropatici, diabetici, malati del Morbo di Hansen e cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero.

Nel DPCM sono presenti anche 3 allegati:

2A – prestazioni totalmente escluse dai LEA

  • Chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
  • Circoncisione rituale maschile;
  • Medicine non convenzionali;
  • Vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
  • Certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni);
  • Alcune prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale (es. idromassoterapia, ginnastica posturale in acqua ecc.).

2B – prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche:

  • Assistenza odontoiatrica: limitatamente ad alcune fasce di utenti;
  • Densiometria ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica;
  • Medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale;
  • Chirurgia refrattaria con laser, limitatamente a casi particolari.

2C – prestazioni escluse nei LEA che presentano rischio di inappropriatezza:

  • Regime di ricovero ordinario o day hospital in strutture sanitarie che possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse.

Ultimo aspetto di questa prima introduzione e contestuale implementazione del sistema LEA è costituito dalle linee guida relative al ruolo delle Regioni nel rispetto dell’equilibrio “risorse regionali disponibili e articolazione delle prestazioni e servizi socio-sanitari da garantire”.

Nel 2017 un nuovo decreto presidenziale (DPCM 12/01/2017), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 18 marzo sostituisce integralmente il precedente provvedimento, descrivendo con maggiore dettaglio e precisione le prestazioni già incluse nei LEA, ridefinendo ed aggiornando gli elenchi delle malattie rare, croniche ed invalidanti, innovando infine, i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, il tutto tagliando procedure obsolete sostituendole con prestazioni tecnologicamente innovative.

Le sopra indicate innovazioni sono state realizzate anche con lo stanziamento di 800 milioni di euro, con la legge di stabilità del 2016.

Infermiere

Commento (0)