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Infermiere

Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

di Davide Mori

Tempo fa l'allora ministro della Salute, Giulia Grillo, ha dichiarato che riconoscere come Pubblici Ufficiali gli infermieri non rappresenta la via da seguire per contrastare il crescente fenomeno delle aggressioni ai loro danni. Secondo l'ex ministro, la migliore via da intraprendere, sarebbe quella di introdurre una specifica circostanza aggravante a carico di chi commette un reato, con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie. Prima di analizzare quale ruolo venga attribuito all’infermiere dalla dottrina giuridica è bene fornire le definizioni che il Codice Penale dà di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Distinzione tra pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

In realtà il dibattito su quale ruolo riconoscere all’infermiere, se di Pubblico Ufficiale (PU) o di Incaricato di Pubblico Servizio (IPS), è vecchio quanto la stessa professione, per questo motivo cercheremo ora di analizzare quali sono le differenze ed i risvolti giuridici che le due posizioni determinano a livello operativo.

Prima di analizzare quale ruolo venga attribuito all’infermiere dalla dottrina giuridica è bene fornire le definizioni che il Codice Penale dà di PU e di IPS.

Spesso la distinzione tra pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio si basa su delle sottili, se non impalpabili, differenze e seppure molti autori ritengano poco utile distinguere le circostanze in cui l’infermiere pubblico dipendente sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in quanto le ipotesi di reato sono sostanzialmente analoghe tra le due categorie, già da una prima analisi si può certamente affermare che il ruolo di PU o di IPS non è attribuito de facto alla figura professionale in sé in quanto tale, quanto invece alle funzioni che nello specifico la stessa svolge.

Per questo motivo vi può essere una sorta di alternanza tra attribuzione del ruolo di PU e IPS a seconda delle funzioni che vengono svolte dall’esercente la professione sanitaria in un dato momento, riservandogli il ruolo di PU quando nell’espletare la sua attività, metta in atto poteri autoritativi o certificativi, o residualmente il ruolo di IPS quando pur non avendo detti poteri presti comunque un servizio pubblico.

Tradizionalmente il ruolo di pubblico ufficiale in virtù dei poteri certificativi che gli competono, viene attribuito al medico il quale li espleta in diverse occasioni (prescrizioni, diagnosi, etc.), mentre l’infermiere viene solitamente riconosciuto come un incaricato di pubblico servizio.

Il ruolo di IPS in capo all’infermiere è stato più volte sottolineato in campo giurisprudenziale anche in occasione di pronunce riguardanti situazioni di dolo dovute alla posizione, con reati riconosciuti come la violenza sessuale, la concussione, il peculato.

In queste recenti pronunce l’infermiere imputato è stato riconosciuto incaricato di pubblico servizio, a volte senza particolari motivazioni semplicemente dandolo per scontato, altre volte cercando di motivare detta qualificazione dandone una puntuale interpretazione.

Sebbene l’infermiere venga maggiormente assimilato all’IPS, non mancano in giurisprudenza casi in cui gli venga riconosciuta la funzione di pubblico ufficiale.

Ad esempio alcuni autori (ma non tutti) ritengono che l’infermiere di triage possa essere considerato un PU in virtù della sua funzione certificativa, così come lo è l’infermiere esperto in wound care(LINK) attraverso l'attività prescrittiva di dispositivi per la medicazione delle ferite.

Di fatto non esiste ancora una interpretazione univoca che possa chiarire una volta per tutte la natura del ruolo infermieristico, lasciando all’interpretazione del singolo caso l’attribuzione del ruolo ricoperto dall’infermiere.

Tutela del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio

Tornando alla questione delle conseguenze derivanti dal ruolo ricoperto dal professionista, come accennato precedentemente non sussistono grandi differenze tra PU e IPS se non nel fatto che la tutela apprestata verso le offese a un pubblico ufficiale non è apprestata per gli incaricati di pubblico servizio.

Questo in ottica di aggressione verbale nei confronti degli esercenti una professione sanitaria rappresenta sicuramente un gap tra medici ed infermieri, dove i primi sono sicuramente più tutelati rispetto ai secondi, almeno sul piano normativo.

Nulla invece cambia per quanto riguarda le minacce e la resistenza a pubblico ufficiale, che valgono anche per l’incaricato di pubblico servizio e quindi anche per la professione infermieristica.

Ricoprire un ruolo di grande importanza come l’IPS o a maggior ragione quello di PU espone il professionista oltre che ad onori anche ad oneri, per questo motivo vogliamo concludere con una riflessione tratta dal testo di Luca Benci, “Aspetti giuridici della professione infermieristica”:

[…] le qualifiche di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio dovrebbero essere riservate a peculiari e specifiche attività sanitarie svolte da medici e infermieri per sottrarre – con una certa ragione – gli stessi allo statuto penale della pubblica amministrazione e ponendo problemi discriminatori tra pazienti trattati dal Servizio sanitario nazionale o da strutture accreditate e da liberi professionisti. Come conseguenza si ricondurrebbe quindi l’attività sanitaria ai suoi più naturali settori dei reati di violazione non del segreto d’ufficio, ma del segreto professionale (perseguibile a querela), non di omissione di denuncia, ma di omissione di referto (beneficiando egli dell’esimente sopra menzionata), con ripristino della par condicio tra i pazienti; di omissione non di atti d’ufficio ma di soccorso (se e in quanto venga a trovarsi in presenza di un soggetto pericolante).

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Commenti (3)

Stefano Signoretti

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Risposta al Ministro della Salute Giulia Grillo

#3

Chiarito che non è nei Suoi poteri, ma in quella dello Stato Italiano, riconoscere la figura
del PU in Italia, vorrei pubblicamente invitare gli esimi amici e colleghi Dott.ssa Barbara
Mangiacavalli (Presidente Nazionale dell’Ordine), Prof. Mauro Di Fresco (Presidente
AADI), Dott. Luca Benci (Giurista delle Professioni Sanitarie) ad intervenire, sulla base
del loro ruolo e della loro rappresentanza, per contrastare questa e tutte le dichiarazioni
diffamatorie della Professione Infermieristica.

Stefano Signoretti

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Risposta Ministro della Salute Giulia Grillo

#2

Il Codice Penale all’art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale - recita:
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti
è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.”

Il Codice Civile all’art. 2699 - Atto pubblico - recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio
o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo
dove l'atto è formato”

riconosce, indipendentemente da quanto Lei possa affermare, ai Professionisti
Sanitari (“compreso l’Infermiere”) il ruolo di Pubblico Ufficiale durante lo
svolgimento di una pubblica funzione.
In base a quanto suesposto, per mero tuziorismo:
- La Legge 42/99 riconosce nell’Infermiere l’esercente di una professione sanitaria
Intellettuale, con un proprio profilo professionale ma di certo non inferiore a quello
delle altre professioni sanitarie (compresa quella medica);
- La L251/2000 attribuisce alle professioni sanitarie un autonomia professionale da
cui deriva un potere decisionale e quindi l’atto autoritativo caratterizzante il PU;
- La Cartella Clinica è di fatto un “Atto Pubblico” che viene redatto da tutti i professionisti
sanitari, da cui deriva l’atto certificato caratterizzante il PU.

Stefano Signoretti

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Risposta al Ministro della Salute Giulia Grillo

#1

Buon giorno,
sono il Dott. Stefano Signoretti infermiere della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia . Con questa mia, vorrei sottolinearLe che la normativa
vigente, sulla base delle seguenti norme:

La L. 42 del 26 febbraio del 1999 - Disposizioni in materia di professioni
sanitarie - all’art. 1 recita:
“La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla
denominazione "professione sanitaria"

La L. 251 del 10 Agosto del 2000 - Disciplina delle professioni sanitarie
Infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè
della professione ostetrica - all’art. 1 recita:
“Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e
della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale
attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute
individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive
dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed
utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.”