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Pubblico Impiego

Segnalazioni di condotte illecite, il whistleblowing

di MS

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Il termine whistleblowing - che letteralmente si traduce con l'atto di "soffiare nel fischietto" - indica un istituto nato in America e normato anche dall'ordinamento giuridico italiano secondo il quale un dipendente - il whistleblower - che scopre un illecito, una possibile frode o un altro rischio che possa recare concreto pregiudizio a terzi può decidere di denunciarlo.

Tutela del whistleblower, il dipendente pubblico che segnala illeciti

Nel microcosmo sanitario, così come in tutti i contesti lavorativi e non solo, almeno una volta nella nostra vita ci è capitato di assistere a comportamenti illeciti, non rispettosi della legge e del codice disciplinare. Senza dubbio abbiamo avuto l’istinto e la voglia di denunciare tali condotte, eppure presi dalla paura di subire ripercussioni, abbiamo preferito tacere, chiudere gli occhi.

In realtà una soluzione a tutto questo c’è, è disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano ed esiste anche una piattaforma web all’interno della quale segnalare tali casi. L’istituto in questione si chiama whistleblowing e nasce in America.

Il whistleblower è “colui che soffia il fischietto” e rappresenta il dipendente che denunci attività illecite all’interno dell’organizzazione di appartenenza, così come l’arbitro il quale, soffiando il fischietto, segnala un fallo.

Una definizione più specifica è la seguente: il whistleblower è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa (quindi da “interno”) “scopra” un illecito, una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa recare concreto pregiudizio a terzi (es. consumatori, clienti) o all’azienda stessa (es. danno all’immagine) e decida di denunciarlo, esponendosi così al rischio di vessazioni, ritorsioni, molestie.

La regolamentazione dell’ordinamento in oggetto è stata inserita per la prima volta in Italia attraverso la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).

Precisamente l’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, in relazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introduce dopo l’articolo 54 una nuova disposizione, l’articolo 54-bis, intitolato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”: fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La peculiarità di tale norma è definita all’interno del secondo comma del su indicato articolo: nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha poi modificato in maniera sostanziale e più stringente tale disposto legislativo. L’articolo 1 comma 1 così recita: “il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Rapporto annuale sul whistleblowing

L’ente nazionale che di più ha lavorato sul fronte whistleblowing è senza dubbio l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che nel 2015 ha prodotto delle linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

In particolare, l’allegato 1b specifica la procedura da utilizzare ed è disponibile online una sezione del sito ANAC dedicata alla segnalazione di condotte illecite.

In virtù di tale architettura informatica la stessa Autorità dal 2014 ha iniziato a realizzare un rapporto annuale sul whistleblowing; da gennaio a maggio del 2018 sono state inviate 334 segnalazioni (50 provenienti da aziende sanitarie e ospedaliere) con una media di 66,80 comunicazioni al mese, di cui:

  • il 25% sul tema del demansionamento e trasferimenti illeciti derivanti da segnalazioni
  • il 22% per cattiva amministrazione
  • 8% concorsi illegittimi
  • 8% incarichi e nomine illegittimi
  • 6% conflitto di interessi

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