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Demansionamento, il lato oscuro dello ius variandi

di MS

Quello del demansionamento è inserito come tema costante nell'agenda di confronto, analisi e proposte su più livelli della Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi), anche per individuare forme concrete di intervento. L'argomento - che la stessa Federazione assicura essere inserito negli Osservatori, gruppi di lavoro e Cabina di regia - merita un'analisi dal punto di vista giuridico.

Quando e perché si parla di demansionamento

Tema molto complesso e, al tempo stesso, limpido e chiaro - quantomeno per la sua “intuitiva evoluzione/involuzione” - il demansionamento consiste nel privare il lavoratore delle mansioni pattuite, adibendolo a mansioni inferiori, ovvero sottraendo (totalmente o parzialmente) compiti qualitativamente (e talora anche quantitativamente) rilevanti (fonte Altalex).

Ebbene, fino a qualche anno fa il lavoratore aveva un “esimente giuridico” al quale poggiarsi, visto che l’allora art. 2103 del Codice Civile, così recitava: Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. [...]

Nel prosieguo si faceva riferimento al cosiddetto ius variandi, ovvero il potere di variare le mansioni rispetto a quelle assegnate in fase di assunzione, configurandolo sia in maniera orizzontale (attribuzioni di mansioni equivalenti), sia in maniera verticale con il conferimento di mansioni superiori.

Di fatto veniva esclusa a priori la possibilità di assegnare lo stesso lavoratore a mansioni cosiddette minori, tranne i casi in cui (trattasi di lavoratori divenuti inabili a seguito di infortunio o malattia – legge n.68 del 1999 - ovvero le lavoratrici in gravidanza nello svolgimento di attività rischiose – D.Lgs. n.151 del 2001), si profilava la possibilità per il datore di lavoro di adibire il proprio dipendente allo svolgimento di mansioni inferiori.

Erano quindi queste due ultime ipotesi legislative le uniche modalità con le quali il prestatore d’opera si ritrovava ad eseguire attività minori rispetto al proprio profilo professionale.

Recessione professionale che era precedentemente configurabile esclusivamente nel caso in cui “venga di fatto provato che il demansionamento sia disposto con il consenso del lavoratore finalizzato ad evitare il licenziamento reso necessario da una situazione di crisi aziendale o a seguito di accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità che stabiliscano l’assegnazione dei lavoratori in esubero allo scopo di evitare il licenziamento” (Legge n. 223 del 1991).

Il paziente prima ancora che interagire con noi, si rivolge all’azienda. Il suo è un tipo di contratto (nella maggior parte dei casi) stipulato direttamente con la struttura (responsabilità contrattuale), in virtù del quale eventuali disservizi e/o carenze di organico dovrebbero essere risolte direttamente dal datore di lavoro, senza quindi trasferire “disorganizzazioni aziendali” al malato e di riflesso al personale dipendente

La visione sindacale resta comunque applicabile tenendo conto del fatto che sebbene la disciplina giuridica in tema di mansioni e qualifiche sia contenuta nell’articolo 2103 c.c., la loro concreta individuazione viene effettuata mediante la contrattazione collettiva.

La suddetta motivazione, ad un uso per così dire estemporaneo di demansionamento è tra l’altro rinvenibile anche nell’articolo 49 del Codice Deontologico degli infermieri nella sua versione del 2009:

l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera.

Lo stesso interesse primario verso gli assistiti dovrebbe però portare l’operatore sanitario suindicato, di fronte a carenze o disservizi, a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito (cit. Art. 48 Codice Deontologico 2009).

Ecco quindi disegnato perfettamente lo scenario profetizzato qualche anno fa dallo scrittore nonché psichiatra Piero Cipriano: La legge può risultare noiosa a medici o infermieri, ma è meglio conoscerla, dal momento che l’agire del clinico si muove in un contesto professionale strutturato da norme giuridiche la cui violazione può essere fonte di responsabilità sul piano deontologico, civile e penale (La Fabbrica della cura mentale. Diario di uno psichiatra riluttante, Milano, Elèuthera, 2013, p. 48).

La noiosità della legge contrapposta all’interesse primario verso gli assistiti:

  • da un lato il ferreo mantenimento di una condizione lavorativa decente e coerente con il proprio percorso formativo (Carta Costituzionale, art. 35 – La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori)
  • dall’altro l’interesse primario e “supremo” verso l’utente, palesemente rinvenibile nella Carta Costuzionale (art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti) e, non da meno, nel Codice Deontologico, vera carta d’identità dell’agire infermieristico. In particolare, nella versione 2009 l’articolo 3 così recita: la responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.
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