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Area forense

L’Infermiere è garante del paziente: storica sentenza nel 2000

di Sara Di Santo

responsabilità-infermieri

Con la sentenza n. 9638/2000 la Cassazione dava vita inconsapevolmente alla professione infermieristica moderna.

Rileggendo a distanza di 16 anni la sentenza n. 9638 della Cassazione (anno 2000) ci fa sorridere il fatto che si parlasse per la prima volta di responsabilità professionale dell’Infermiere (o allora del paramedico) in un atto pubblico. Oggi la decisione dei giudici striderebbe con la realtà dei fatti e con le competenze acquisite dalla classe infermieristica italiana. Tuttavia, attraverso un esercizio mentale che ci ha portato indietro negli anni a ripercorrere tutta la nostra storia professionale recente, proviamo a ricommentare tale atto e lo facciamo provando a spiegarlo ad una platea composta da soli Studenti Infermieri.

Infermieri (e paramedici, come venivano definite all’epoca le Professioni Sanitarie) sono allo stesso livello dei Medici? Sono “portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti loro affidati”? Hanno il preciso dovere di eseguire prontamente tutte le disposizioni necessarie alla tutela della salute dei malati? La Corte di Cassazione nell’anno 2000 ha stabilito che non possono fare lo “scaricabarile”, delegando ad altri colleghi, ma tutto deve essere eseguito in prima persona e nel contesto del proprio orario di servizio.

Il forte monito proveniva direttamente dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che confermava la condanna per omicidio colposo, inflitta a tre infermieri del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, che per non avvisare con il citofono il medico internista - come era stato loro detto di fare dal medico di guardia - avevano lasciato senza cure né assistenza un marinaio di leva portato di corsa all’ospedale perché, cadendo dal treno in stazione, aveva preso un brutto colpo in testa.

Il malcapitato fu trasportato in ospedale e fu lasciato solo per tre ore su una sedia a rotelle fino al trapasso terreno; la morte del paziente fu notata da un poliziotto che diede subito l’allarme.

Gli Infermieri, che invece di avvisare i medici si erano limitati a passarsi le consegne, sono stati chiamati tutti a rispondere della morte del paziente, della cui salute erano garanti al pari dei medici (13 ottobre 2000).

A sei anni dall’avvento del Decreto Ministeriale n. 739/94 (Profilo Professionale dell’Infermiere) finalmente anche i giudici si rendevano conto dell’esistenza di una etica e di una Responsabilità Professionale propria della classe infermieristica.

Il fatto.


Stazione centrale di Bari, 2 settembre 1992.

Sono le 5:15 del mattino quando Davide (lo chiameremo così), giovane marinaio di leva, nel tentativo di salire sul treno già in corsa, perde l’equilibrio e cade battendo violentemente il capo sul marciapiede. In stato di semi-incoscienza viene trasportato in autoambulanza verso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dove arriverà alle 5:40.

Qui, sistemato su una sedia a rotelle, viene preso in carico dall’Infermiere C. che, forse deviato dal torpore del giovane e dalle tracce di vomito, si convince si tratti di un ubriaco.

Il giovane viene condotto in sala di chirurgia, dove si trovano l’infermiere D. e il medico T. che, assistito dall’infermiera R. , sta prestando cure ad una paziente con coliche renali.

Il medico T. , senza visitare il giovane, impartisce l’ordine di chiamare uno dei due medici internisti che si trovano al piano di sopra.

Il marinaio viene trasferito provvisoriamente in sala d’aspetto in attesa del medico internista, ma nessuno dei tre infermieri chiama il medico, nonostante fosse estremamente agevole farlo per mezzo di un citofono.

Giungono le ore 6:00 e avviene il cambio turno degli infermieri: l’infermiera R. mette al corrente la collega P. dell’accaduto e dell’ordine del medico T. .

Anche la P. omette di chiamare il medico, mentre il giovane marinaio resta privo di assistenza sino a quando, alle 8:15, un assistente di Polizia in servizio al Pronto Soccorso nota che il ragazzo non da più segni di vita e segnala il fatto ad un medico di turno.

Davide viene così sottoposto ad una Tac dalla quale si evidenzia un esteso ematoma extra-cerebrale che, nonostante due successivi interventi chirurgici, causa il decesso del giovane dopo 4 giorni di coma.

Reato da delega: gli infermieri non possono trasferire ad altri colleghi gli ordini ricevuti, ma devono eseguirli in prima persona nel contesto del loro orario di servizio, in quanto portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti loro affidati.

  • Il Pretore di Bari (10 Aprile 1996) ha ritenuto colpevoli di omicidio colposo sia il medico T. che gli infermieri C., D. ed R. ;
  • La Corte di Appello di Bari (2 Novembre 1998) conferma la sentenza;
  • I condannati ricorrono in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza.

Il commento.


La Suprema Corte accoglie il ricorso del dottor T. secondo il principio dell’affidamento, che di fatto è la conseguenza della specializzazione e della divisione dei compiti all’interno dell’équipe e che, insieme al principio dell’auto-responsabilità (secondo il quale ogni membro deve rispondere solo del corretto adempimento dei doveri che sono a lui affidati) permette che ogni membro possa e debba contare sul corretto comportamento degli altri professionisti.

Quindi il dottor T. che, nel momento in cui il giovane marinaio è giunto in pronto soccorso, era impegnato nelle cure rivolte ad un’altra paziente, ha legittimamente fatto affidamento sulla esecuzione di quanto da lui disposto, visti il destinatario (infermieri operanti in pronto
soccorso) e la natura inequivoca dell’ordine.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del dottor T. per non aver commesso il fatto.

La condotta degli infermieri è stata dalla Corte censurata: dal momento in cui è stata loro impartita una disposizione essi hanno accolto la responsabilità delle conseguenze che avrebbero potuto scaturire dalla non (o non tempestiva) esecuzione dell’ordine. Ovvero, gli infermieri hanno assunto una particolare forma di posizione di garanzia che va sotto il nome di posizione di protezione che non poteva essere trasferita ai colleghi del turno successivo, dato che il compito affidato non richiedeva che pochi secondi.

La posizione di protezione ha lo scopo di preservare, in questo caso, il bene giuridico “salute” essendo il titolare del diritto incapace di esercitarlo autonomamente.

Per arrivare ad affermare la titolarità di una posizione di garanzia in capo agli infermieri (oltre che ai medici) la Cassazione ha fatto riferimento agli articoli 2 e 32 della Costituzione: l’art.2, nel riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo, esige l’adempimento dei doveri di solidarietà anche sociale; l’art. 32 tutela il diritto alla salute dei cittadini e, di conseguenza, attribuisce ai professionisti sanitari una posizione di protezione dell’integrità fisica delle persone che vengono affidate alle loro cure, posizione che rappresenta un’articolazione del principio di solidarietà. Da ciò discende che gli infermieri debbano questa solidarietà per l’intero tempo del loro turno di lavoro e che non possono trasferire ai colleghi compiti loro affidati, qualora possano agevolmente svolgerli nel loro turno.

Dalle perizie mediche, inoltre, è emerso che se gli infermieri avessero avvertito l’internista nel momento in cui gli fu ordinato, il giovane marinaio avrebbe avuto alte probabilità di essere salvato, pertanto sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva degli infermieri e il decesso del giovane. La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi degli infermieri C., D., R. nei confronti dei quali viene confermata la condanna di omicidio colposo.

Merita di menzione anche una considerazione sui compiti nella gestione di una sala d’attesa di un pronto soccorso; il fatto oggetto della sentenza è datato 1992, anno in cui da un lato era ancora attiva la normativa mansionariale e, dall’altro, non era ancora stato approvato l’atto normativo che ha introdotto il triage di pronto soccorso. Il triage, istituzionalizzando la figura dell’infermiere triagista, vero e proprio dominus dell’area della sala di attesa, avrebbe permesso di individualizzare la responsabilità e non estenderla agli altri membri dell’équipe, sempre per il principio dell’affidamento.

Non da ultimo, probabilmente, in un pronto soccorso con triage l’errore infermieristico non sarebbe venuto in essere per molteplici motivi quali la presenza di personale dedicato, la possibilità di rivalutare il paziente, la possibilità di intervenire prontamente durante l’aggravamento delle condizioni del paziente.

Allegato: Sentenza Cassazione 9638_2000

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