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Sentenza

Roma, iscrizione Ordine infermieri spetta all'Azienda

di Redazione

La tassa di iscrizione all'Ordine professionale degli infermieri - obbligatoria e propedeutica all'esercizio professionale - spetta al datore di lavoro. Lo ha stabilito una sentenza del giudice Ermanno Cambria, in relazione a una causa intentata nel 2019 da 28 dipendenti della Asl Roma 3 dietro input della Uil Fpl. Una sentenza storica, afferma Giuseppe Conforzi, segretario della Uil Fpl Asl 3. Ai ricorrenti dovranno essere rimborsati anche gli ultimi cinque anni di iscrizione. Ora la Regione potrebbe trovarsi a sborsare per l'iscrizione all'albo di categoria per ciascun dipendente una cifra che oscilla tra le 90 e le 100 euro.

Tassa iscrizione annuale Opi Roma, il giudice: Deve pagare l'Azienda

Un precedente che apre la strada alle richieste di migliaia di lavoratori della sanità pubblica nel Lazio la sentenza del Tribunale di Roma che stabilisce che dal momento che gli operatori lavorano in regime di esclusività per la Asl, allora è l’ente che deve assumersi l’onere di pagare la quota professionale all’Ordine di appartenenza.

Nel 2019 28 dipendenti della Asl Roma 3, sostenuti dalla Uil Fpl, avevano presentato ricorso che il giudice Ermanno Cambria ha accolto. D'ora in poi la quota di iscrizione all’albo professionale per infermieri e tecnici sanitari in servizio nelle Asl e negli ospedali dovrà pagarla il servizio sanitario nazionale.

Si tratta di una sentenza storica - commenta Giuseppe Conforzi, segretario della Uil Fpl Asl 3 - Per infermieri, tecnici sanitari e radiologi, l’iscrizione all’Ordine professionale è obbligatoria per esercitare, per cui è il datore di lavoro in via esclusiva che deve farsene carico.

Nella sola Asl 3 le figure professionali coinvolte sono almeno 1300. Ma si apre un fronte anche a livello regionale – aggiunge Conforzi – visto che non può esserci una sperequazione di trattamento tra dipendenti. La questione era in ballo da diverso tempo, ma in assenza di un tavolo di confronto, la Uil ha deciso di portare la vicenda in giudizio.

La causa - spiega l’avvocato Antonino Guida del Foro di Roma a Il Messaggero – è terminata brevemente, essendo documentale il giudice doveva stabilire semplicemente se accoglierla o meno. In Italia c’è solo un precedente simile discusso a Pordenone. Mentre, in passato, per una vicenda milanese il Tribunale si pronunciò contrariamente sostenendo che vi fosse comunque la possibilità per questo tipo di dipendenti di chiedere una autorizzazione a svolgere altri lavori. Una eventualità lapalissiana, visto che nella realtà dei fatti non si configura mai. Motivo per cui i ricorrenti, questa volta, prima di agire hanno inoltrato autorizzazione all’azienda sanitaria per poter svolgere lavori privati ricevendo, come ampiamente previsto, risposta negativa. Sulla base di questo il giudice ci ha dato ragione emettendo ben 4 sentenze, di fatto, per ciascun gruppo di ricorrenti.

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Commenti (2)

Sabr

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1 commenti

pagamento tassa iscrizione

#2

In Piemonte la tassa di iscrizione all'albo spetta anche all'Azienda oppure solo al dipendente?

ferdinandocaporale

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Gli infermieri categ. D, senza incarico di Coordinamento, non devono iscriversi all'Albo

#1

https://www.linkedin.com/pulse/gli-infermieri-senza-incarico-di-coordinamento-non-devono-caporale--1f/?published=t

Gli Ordini e i rispettivi Albi professionali sono stati istituiti con L. 3/2018, entrata in vigore il 15.02.2018, diventati esecutivi solo dopo le elezioni dei loro Organi, a seguito delle regole dettate con i DM del 2019 (per gli infermieri il DM Salute per l’istituzione del Consiglio Direttivo dell’Ordine e delle Commissioni di Albo Infermieri dell’11 marzo 2019), tra i quali l’Albo di Potenza non ha mai comunicato agli interessati, o diffuso manifesti nelle ASL, del momento di elezione degli organi e dell’operatività della sua amministrazione.
La L.03/2018 statuisce all’art. 4, comma 12, che agli Ordini di cui al comma 9 si applica oggi la sola disciplina del Dlgs CPS n.233/46, quindi l’art. 5, come modificato dall’art. 4 della ridetta L 3/2018, che ha perciò abrogato ogni norma precedente in materia di disciplina degli Albi professionali, tra cui la disposizione della L. 43/2006, art. 2, comma 3 . Viene quindi eliminato ogni equivoco precetto di iscrizione indiscriminata, all’Albo professionale, di tutti i dipendenti pubblici delle professioni sanitarie, avendo la L. 3/2018 pari rango della L. 43/2006.
L’art. 5 Dgls 233/46, vigente, dispone testualmente al comma 1 “Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i della rispettiva professione, ed elenchi per le categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme”.
Nella lingua italiana è chiarissimo che i destinatari della norma sono solo i “professionisti” che secondo il nostro ordinamento giuridico sono i lavoratori che svolgono la loro professione con autonomia organizzativa, mezzi propri e responsabilità dell’organizzazione, dei mezzi e dei risultati professionali, contrapposti ai lavoratori dipendenti che pur esercitando la medesima professionalità, la svolgono alle dipendenze di un datore, senza autonomia di mezzi e di organizzazione, sot