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Crediti ECM: non più vincolanti i 50 crediti annuali

di Francesco Falli

Novità importante per i crediti ECM: nel triennio che sta per concludersi (iniziato il 1° gennaio del 2014) non è più vincolante la acquisizione ‘’rigida’’ di cinquanta crediti all’anno, per un totale complessivo di 150 - centocinquanta- crediti; infatti il 7 luglio è stata emanata una delibera, da parte della CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) che apre al concetto di ‘’acquisizione flessibile’’.

Crediti ECM Infermieri

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L'acquisizione dei "punteggi" sarà flessibile grazie ad una delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Che cosa significa questo, in concreto? Per esempio: quei professionisti sanitari che si trovassero ad oggi con ZERO crediti nel triennio (o comunque con un numero inferiore di crediti previsti) potranno partecipare anche a più eventi, fino a fine anno 2016, accumulando in pochi mesi fino ai 150 –centocinquanta- crediti previsti per i tre anni del periodo, che vanno dal 1.1.2014 al 31.12.2016.

Questo, naturalmente, come... assunto teorico: partecipare (da lavoratori) a così tanti eventi è piuttosto difficile, anche se - certamente - la possibilità di ottenere tutti questi crediti in modalità FAD è un vantaggio pratico non indifferente…

Il sistema nazionale di Educazione Continua in Medicina, molto noto fra "gli addetti ai lavori" con l’acronimo "ECM", è stato istituito con il Decreto legislativo numero 299 del 19.06.99.

Ha certamente rappresentato un punto di svolta ‘’moderno’’ nel percorso di formazione ed aggiornamento, che in precedenza esisteva già, con momenti formativi certamente di qualità, ma non era in alcun modo omogeneo nel successivo riconoscimento della partecipazione agli eventi.

I certificati di avvenuta partecipazione, cioè, erano pesati in modo molto variegato, spesso non equo.

Mancava infatti un metro comune di misura, che si evidenziava in particolare nelle fasi di selezione concorsuale, per esempio.

Da questo punto di vista, indubbiamente oggi un evento che ha permesso il rilascio di un attestato da 12 crediti ECM, vale più di un evento che ha visto il rilascio di 7 crediti (naturalmente questo vale in termini assoluti; mentre, sui contenuti e sulla qualità percepita, sarebbe necessario ‘’leggere’’ i singoli questionari di gradimento).

Il sistema ha luci e ombre, anche queste abbastanza note ai professionisti sanitari: e non tutti gli obiettivi del legislatore sono stati raggiunti, a distanza ormai di 17 anni dal Decreto.

Di fatto, per un rapido percorso storico, i ‘’corsi con crediti’’ hanno preso il via nel nostro Paese il 1° aprile del 2002: da quel giorno è stato possibile accreditare gli eventi nel sistema ECM, e partecipare ovviamente agli stessi: le modalità di gestione sono andate avanti, fino al 2010, senza variazioni importanti.

Il numero dei crediti da acquisire – da parte dei professionisti sanitari- è cresciuto in progressione, fino ad arrivare ai 50 annui: ma solo una minima percentuale dei professionisti sanitari ha raggiunto questo traguardo, per molti motivi.

Importanti progressi (dal punto di vista della ‘’costruzione’’ degli eventi) in particolare si sono avuti quando, nel corso dell’anno 2010, il sistema venne completamente rivisto e la gestione dei dati dei provider, e dunque dei corsi stessi, transitò in Agenas, la agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali , un Ente pubblico
non economico di rilievo nazionale.

Per i professionisti sanitari, però, coinvolti nel programma, le cose non sono cambiate e anzi, due fattori hanno reso ancora più complessa la presenza ai corsi svolti in modalità "RES", cioè "residenziale", quelli in aula col docente presente in carne e ossa: la spending review, che ha reso sempre più rara la possibilità di avere una giornata a disposizione anche per la propria formazione professionale, visti gli organici all’osso; e la Legge 161 del 2014, che considera i corsi di aggiornamento svolti in azienda come ‘parte’ dell’orario di lavoro.

E dunque, per esempio, quei colleghi… “eroi” che concluso il turno notturno si presentavano a un evento ECM oggi non possono più farlo, pena la violazione dei tempi minimi di riposo che questa Legge impone.

Ricordiamo che altre forme di partecipazioni ai corsi ECM sono la già citata FAD (formazione a distanza) e la FSC (formazione sul campo); c’è (da qualche anno) anche la FAD ‘blende’, che è un modello di formazione mista, basato sull'insieme di formazione in presenza e a distanza.

I punti di vista sulla formazione ECM sono molti, e variegati: per evitare di aggiungere parole inutili, diciamo che ci sono ancora alcune convinzioni - o leggende ospedaliere - da… superare.

Per prima cosa, è certamente vero che il sistema non prevede (ancora) sanzioni per chi non raggiunge i crediti previsti: e, per contro, non dappertutto il professionista che rispetta il programma ne trae vantaggi particolari: e poiché l’Italia, da un punto di vista della gestione di queste cose, è veramente ancora la terra dei ‘’mille campanili’’, sono presenti, da Regione a Regione - ma anche da ASL ad ASL - ricadute molto differenti sulla questione.

Ma maturare crediti ECM o non farlo, può avere conseguenze – ad esempio - sulle schede di valutazione (dove esistono, naturalmente) e anzi questo ‘’metro di giudizio’’ è molto utilizzato, per un motivo molto semplice: esso è infatti un dato oggettivo, non influenzato da pregiudizi personali e non contestabile: se io ho acquisito 34 crediti nell’anno, essi sono e saranno sempre 34 crediti; un dato certamente molto meno ambiguo di item quali: “…sa rapportarsi bene col resto del team…’’.

Inoltre, in molte ASL le selezioni interne tengono conto anche del patrimonio ECM del professionista: in altre certamente no, e anche questo risulta dalle testimonianze di non pochi professionisti.

A proposito di convinzioni, molti ritengono che sia un dovere delle ASL produrre eventi di formazione accreditati per i propri dipendenti.

Fermo restando che la formazione del proprio personale dovrebbe veramente essere un punto fermo di ogni datore di lavoro, interessato alla erogazione di prestazioni di qualità, questo dovere in realtà non esiste.

Fu proprio a partire da un ricorso presentato in una ASL (proposto da un medico che non vinse una selezione interna, ricorso basato sulla mancata fruizione di eventi ECM aziendali, vista la graduatoria di merito ) che si giunse a una precisa sentenza della Suprema Corte indicante la responsabilità del singolo professionista sanitario, nel percorso di formazione individuale.

Un piccolo suggerimento, infine, per i giovani che desiderano entrare nel SSN, ma anche per chi – magari meno giovane- vuole prendere parte alle selezioni di mobilità fra Aziende Sanitarie: il possesso di crediti ECM corrisponde a punteggi che vengono calcolati nella parte della ‘’pesatura’’ della documentazione.

È pertanto utile, anche in questa ottica, prendere parte al sistema di formazione ECM

Sul fatto che a distanza di anni dal Decreto del 1999 restano sicuramente ancora punti di incompiutezza, non ci sono dubbi: la speranza è che lo sviluppo della formazione aziendale cresca ancora, non solo nel settore pubblico, ma anche nel settore privato.

On line oggi è comunque possibile ottenere numerosi crediti ECM in modalità gratuita, ed in ogni caso questa novità deliberata da Agenas, nello scorso luglio, potrà permettere di acquisire crediti anche oltre i limiti annuali, di norma e abitudine conosciuti dai professionisti sanitari d’Italia.

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