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Nuovo Codice deontologico, un'analisi del testo in consultazione

di MS

Le regole della professione degli infermieri si aggiornano. Esordisce così il comunicato stampa della Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi del 26 novembre 2016 in merito alla stesura del nuovo Codice deontologico attualmente in consultazione.

Una professione intellettuale in continuo aggiornamento

Qual è il presupposto all’origine di tale richiesta di aggiornamento? Certamente la Magistratura ha rappresentato la “logica avanguardia” della precedente domanda. Citando ancora il comunicato stampa della Federazione IPASVI si legge: “le norme contenute nel Codice Deontologico sono vincolanti e negli ultimi anni sono state utilizzate anche come strumento giuridico dalla Magistratura”.

Accanto ai riferimenti legislativi, linee guida internazionali e nazionali, procedure aziendali, trova spazio sopra la scrivania del Magistrato anche il Codice deontologico della professione infermieristica, non più semplice codice di comportamento, ma vero e proprio strumento di lavoro e di orientamento della pratica professionale.

Nella prima stesura del nuovo codice deontologico i capi tornano ad avere un titolo, così come erano presenti nell’edizione del 1999:

Concludono il documento tre disposizioni finali dall’aria molto formale, ma significative e rappresentative della forza istituzionale che hanno i Collegi Provinciali, nella loro doppia veste di tutela degli operatori, da un lato e dei cittadini, dall’altro.

Ad una lettura superficiale, il primo articolo potrebbe suonare ambiguo, vista la presenza della parola “servizio”, sottovalutata da molti osservatori, i quali assegnano al termine una valenza negativa (subordinazione).

Eppure, sfogliando il dizionario De Mauro, leggiamo: servizio, dedizione assoluta, impegno incondizionato a favore di una persona, di un’istituzione, di una causa, di un ideale.

A coronamento di quanto detto concorrono la presenza delle parole “valori” e “saperi scientifici”. Da soli, questi tre concetti mettono a fuoco la rilevanza e l’importanza della professione infermieristica.

Tale rilevanza viene rafforzata nei successivi articoli, all’interno dei quali gli infermieri mettono in campo il loro sapere, le loro competenze al servizio della persona, della famiglia della collettività, attraverso l’ascolto, il dialogo, facendosi garanti affinché la persona che si ha in cura non venga mai lasciata sola.

Anche di fronte a visioni etiche diverse, l’infermiere, pur avvalendosi della clausola di coscienza, garantisce all’utente la continuità assistenziale.

Il secondo capo, funzione assistenziale, si apre con l’articolo 7, vero e proprio decalogo dell’educazione sanitaria, strumento e disciplina tipici della professione infermieristica, la quale viene arricchita grazie alle componenti ricerca, sperimentazione, pensiero critico, educazione continua, esperienza, ma anche umiltà visto che di fronte ad attività nuove o sulle quali ha limitata casistica, si affida alla formazione, alla supervisione ovvero alla consulenza di infermieri esperti o specialisti.

Attraverso la relazione e la comunicazione l’infermiere è in grado di ascoltare la persona assistita, così da qualificare e attuare la risposta curativo assistenziale; concetto che nel 2009 veniva chiamato, in modo esclusivo, bisogni assistenziali.

Estendendo la comunicazione a situazioni complesse, l’infermiere si attiva di fronte ad eventuali scenari di privazioni, maltrattamenti sulla persona assistita (segnalandolo alle autorità competenti), dando voce anche al minore rispetto alle scelte curative, ovvero garantendo e tutelando la riservatezza dei dati.

Il quarto comma è dedicato interamente al fine vita. Viene confermata la centralità della figura dell’infermiere:

  • nei confronti del paziente, al quale garantisce una qualità della vita accettabile, “libera dal dolore”;
  • nei confronti dei familiari sostenendoli nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.

Il concetto di responsabilità nella sua accezione più ampia viene sviluppato nel quarto capo, all’interno del quale la figura dell’infermiere (coordinatore, legale forense, esperto in rischio clinico ecc.), partecipa e contribuisce alle scelte dell’organizzazione, in termini di modelli assistenziali, percorsi formativi, garanzia di sicurezza della persona assistita; facendosi garante e promotore di percorsi alternativi, qualora l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività assistenziali, gestionali o formative in contrasto con i propri principi, valori e/o norme della professione. Ovviamente, se necessario, resta garantita la clausola di coscienza.

La scientificità della professione infermieristica è “reclamata” a gran voce all’interno dell’articolo 36, il quale invita gli infermieri ed il collegio professionale a segnalare attività assistenziali prive di basi ed evidenze scientifiche. Il tutto supportato da una visione tendente alla qualità ed appropriatezza dell’esercizio professionale (articolo 35).

Volendo concludere questa breve analisi, possiamo dire che la stesura del nuovo Codice deontologico sia realmente orientata al nostro essere professione intellettuale, così come è riportato nel documento ISTAT “La Classificazione delle Professioni”:

le professioni comprese in questo grande gruppo richiedono un elevato livello di conoscenza teorica per analizzare e rappresentare, in ambiti disciplinari specifici, situazioni e problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni. Tale livello di conoscenza è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione universitaria di II livello o post-universitaria o percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari complessità. La soluzione dei problemi e le decisioni che vengono assunte da queste professioni possono non essere già previste e sperimentate e possono richiedere, pertanto, un utilizzo creativo delle conoscenze possedute

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