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Quota 100 e divieto di cumulo con altra attività lavorativa

di Redazione

Quota 100 è in vigore dal 1° aprile per i dipendenti del settore privato mentre per quelli del pubblico impiego la prima data utile di decorrenza è fissata al 1° agosto. Chi otterrà l’assegno, tuttavia, dovrà fare attenzione al divieto di cumulo con eventuali redditi da attività di lavoro perché rischia di dover restituire la pensione.

Gestione separata Enpapi e Quota 100, cosa c'è da sapere

La cosiddetta “Quota 100” (vale a dire la possibilità, prevista dal DL 4/2019 conv. in L. 26/2019, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, di conseguire il diritto alla “pensione quota 100”) è in vigore dal 1° aprile per i dipendenti del settore privato mentre per quelli del pubblico impiego la prima data utile di decorrenza è fissata al 1° agosto.

Chi otterrà l’assegno, tuttavia, dovrà fare attenzione al divieto di cumulo con eventuali redditi da attività di lavoro perché rischia di dover restituire la pensione. Una peculiarità di Quota 100, infatti, è la sua non cumulabilità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo fino all’età della pensione di vecchiaia, temperata dal possibile cumulo con il lavoro autonomo occasionale fino alla soglia massima annuale di 5.000 euro lordi (articolo 14, comma 3 del DL 4/2019).

L’INPS con la circolare 11/2019 ha fornito una lettura ampia della norma in questione vietando il cumulo con qualsiasi reddito collegato a “attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione quota 100”.

L’Istituto previdenziale specifica nella circolare che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità.

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