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Legge

Ddl Lorenzin, l'analisi dal punto di vista degli infermieri

di Giuseppe Sasso

Il Senato, in data 22 dicembre 2017, ha approvato il Ddl Lorenzin, che ora è legge. Data storica per gli infermieri, che in questa norma leggono la trasformazione dei Collegi in Ordini. Ma non solo.

Ordini professionali e non solo: L'analisi del Ddl Lorenzin

infermieri

Il Ddl Lorenzin analizzato dal punto di vista degli infermieri

È stato approvato in Senato venerdì 22 dicembre 2017 il Ddl Lorenzin - (Atto C.3868, S. 1324) "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", attraverso il quale verrà (anche) istituito l'Ordine delle professioni infermieristiche, in luogo del Collegio IPASVI.

Le tematiche di interesse infermieristico

La riforma affronta diversi ambiti dell'universo sanitario, ma in questa sede toccheremo le tematiche di interesse infermieristico.

In primis il passaggio evolutivo dell'organo istituzionale di rappresentanza professionale, "promosso" a Ordine al pari della categoria medica, sciogliendo così lo storico binomio con la figura ostetrica (anch'essa avrà un proprio Ordine) e comprendendo esclusivamente le figure dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico.

Colmando il vuoto lasciato dalla totale inapplicazione della legge 43/2006 (che avrebbe dovuto istituire gli ordini sanitari) il decreto Lorenzin opera in sostanziale continuazione con la normativa del 1946 (che istituì gli Ordini professionali) e nello specifico con la normativa del 1950, che istituì la Federazione Nazionale dei collegi di Infermieri Professionali, Assistenti sanitari e Vigilatrici d’Infanzia.

La distribuzione su scala provinciale degli organi locali di rappresentanza è riconfermata, ma viene definitivamente esclusa a chiare lettere la possibilità di effettuare attività di tipo sindacale in favore degli iscritti all'albo; inoltre viene (ri)specificata la natura, degli Ordini e della Federazione nazionale, di enti pubblici non economici (con azione sussidiaria statale), dotati di autonomia economica, finanziaria, regolamentare e disciplinare.

A presidente, Collegio dei revisori e Consiglio direttivo si affiancherà la Commissione di albo (con funzioni disciplinari e di rappresentanza), che verrà istituita con successivo decreto ministeriale (in teoria una per gli infermieri e una per gli infermieri pediatrici, in pratica potrebbe invece trovare istituzione solo per i secondi, in analogia con la realtà medica).

Dal punto di vista funzionale poche sono le innovazioni:

  • obbligo di codice deontologico (unico per ogni ordine, approvato dal Consiglio nazionale su emanazione della Federazione nazionale)
  • la previsione di Federazioni regionali
  • la terzietà degli organi nei procedimenti disciplinari con separazione della fase istruttoria da quella giudicante.

In conclusione potremmo affermare che l'opera del legislatore effettua un riconoscimento alle professioni sanitarie (ex ausiliarie, che da tempo lo rivendicano) dal marcato valore simbolico, ma di dubbia utilità in senso pragmatico, aprendo loro la porta di un sistema concepito nell'immediato dopoguerra e di tradizione di inizio Novecento.

Il rapporto con la Legge Gelli-Bianco

Proseguendo l'analisi del decreto Lorenzin troviamo alcune modifiche alla legge Gelli-Bianco:

  • la riscrittura di quella infelice formulazione riferita alla quantificazione dell’ammontare dell’oggetto nell’azione di rivalsa, specificando che la cifra esigibile dalla struttura sanitaria (o dall’ente assicurativo), anche in regresso, nei confronti dell’esercente le professioni sanitarie responsabile a titolo di colpa grave, è pari al triplo del reddito lordo annuo maggiore tra quelli percepiti nell’anno in cui è iniziata la condotta causa del danno, nel precedente o in quello successivo;
  • l'aumento da 10 a 45 i giorni del termine entro cui la struttura deve informare il professionista della richiesta risarcitoria (inizio trattativa stragiudiziale o ricevimento notifica dell'atto introduttivo del giudizio) inerente ad una di lui condotta;
  • l'aggiunta, tra quelle del Fondo di garanzia, della funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa per i soggetti operanti in regime libero professionale.

È bene menzionare, inoltre, nella nuova classificazione del personale l'istituzione dell’area delle professioni socio-sanitarie, tra le quali rientra la figura dell’OSS (con educatori, sociologi e assistenti sanitari) con relativo profilo professionale.

Ddl Lorenzin e normativa penale

Ancora il Decreto Lorenzin opera a livello di normativa penale:

  • novella l’art.348 c.p. “Esercizio abusivo di una professione”, inasprendo le pene detentive e le sanzioni pecuniarie, prevedendo tra le pene accessorie la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca dei beni strumentali alla commissione del reato, nonché la comunicazione all’albo di appartenenza allo scopo di decretare la radiazione, qualora il reo eserciti regolarmente una professione (differente da quella rappresentata nell’abuso). Prevede inoltre la fattispecie di induzione e concorso nel reato. È il caso di ricordare che tra le condotte che concretizzano l’esercizio abusivo la Cassazione ricomprende la mancata iscrizione all’albo;
  • inserisce un apposito comma nell’art.589 c.p. per la fattispecie di omicidio colposo conseguente ad esercizio abusivo della professione ed uno per le lesioni personali gravi e gravissime all’art.590 c.p.;
  • aggiungendo alle circostanze aggravanti generiche (art.61 c.p.) la previsione di reati non colposi commessi a carico di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie, anche semiresidenziali e socio-educative, pubbliche e private.

In ultimo vale la pena di far notare la novellazione dell’art.123 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) prevedendo sanzioni amministrative da €1500 a €3000 per detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia, applicabile qualora il quantitativo sia esiguo (e non sia configurabile la loro commercializzazione).

Ancorché norma destinata al titolare della farmacia dell'ente, ricordiamo come l'infermiere sia un importante attore del processo di terapia e nello specifico della fase di approvvigionamento e stoccaggio nella singola unità operativa.

Da questa analisi appare nuovamente palese come il legislatore si sia nuovamente adoperato per (ri)definire con maggior forza i contorni della dimensione "responsabilità" in ambito sanitario, a testimonianza del passaggio in un’epoca in cui l'esercente la professione è sempre più chiamato a dar prova della propria crescita e consapevolezza, a difesa di un bene importantissimo qual è quello della salute.

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