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Pubblico Impiego

Contratto 2022-2024, al Mef l'atto di indirizzo delle Regioni

di Redazione

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Aumento medio del 5,78%, ossia circa 130 euro lorde, al quale si sommeranno (per chi vi lavora) le indennità di Pronto soccorso: 70 milioni di euro dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 e per 140 milioni di euro con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Questi sono solo due dei punti qualificanti dell'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto del comparto sanità, inviato al Mef dal Comitato di settore e che riguarda 581mila professionisti appartenenti al personale non medico e non dirigente, dipendente del Ssn, degli Izf, degli Irccs, delle Rsa, delle ex Ipab e di altri enti sanitari.

Rinnovo Ccnl Sanità 2022-2024: aumento medio di 130 euro lordi al mese

Inviato al Mef l'Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 per il personale del comparto Sanità

È in esame al Mef l’Atto d’indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità, secondo il quale l’aumento salariale sarà del 5,78%.

Parte dunque il percorso per il rinnovo del contratto 2022-2024 con la convocazione in Aran il prossimo 20 marzo.

E da quanto si legge nell'Atto di indirizzo l’obiettivo è quello di rendere più attrattivo il lavoro all’interno delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, preservando e accrescendo il benessere psico - fisico dei lavoratori, anche attraverso la risposta al bisogno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei professionisti. Si ritiene che la fidelizzazione e il trattenimento del personale all’interno delle Aziende dipendano non solo da aspetti economici, ma anche da altri fattori correlati al benessere organizzativo, che possano facilitare la gestione della vita familiare e lavorativa dei dipendenti.

Conciliazione tempi di vita e lavoro

Per ottenere maggiore attrattività la chiave è dare maggiore flessibilità per conciliare i tempi di vita e di lavoro: si rende necessaria - si legge nell'Atto di indirizzo - una specifica attenzione dedicata all’ampliamento degli istituti e delle soluzioni contrattuali volti a favorire flessibilità oraria, conciliando le esigenze delle persone, le esigenze organizzative ed i bisogni dell’utenza.

Purché vi sia compatibilità con l’organizzazione del lavoro - si legge ancora - si ritiene che possano essere rivisitate ed ampliate le casistiche con priorità nell’impiego flessibile, già individuate dal contratto vigente, così come dovrebbe trovare maggiore estensione, rispetto all’unico caso previsto, la disciplina delle ferie solidali.

E ancora, sempre per fidelizzare e trattenere i dipendenti all’interno delle Aziende: rendere il sistema degli incarichi più più dinamico e flessibile, correlato a una costante ricognizione dei bisogni organizzativi.

In tale contesto - sottolinea il Comitato di Settore nell'Atto - con l’obiettivo di valorizzare l’apporto dei professionisti non titolari di incarico di media ed elevata complessità, si propone di individuare, nei limiti delle risorse disponibili, una maggiore flessibilità rispetto al valore economico dell’incarico di base, stabilendo una fascia economica entro la quale le Aziende, in funzione delle proprie esigenze e valutazioni organizzative, possono definire il valore degli incarichi. Si ritiene, inoltre, che la fidelizzazione dei dipendenti si possa attuare anche attraverso l’ampliamento dell’istituto del lavoro a tempo parziale, anche per periodi brevi rispondenti alle esigenze personali o familiari di particolare rilevanza.

Accesso alla mensa

In relazione all’accesso alla mensa, si evidenzia la necessità di una migliore definizione delle indicazioni relative al diritto alla mensa anche con riferimento al personale turnista e all’istituto della pausa, ferma restando l’autonomia aziendale nell’organizzazione dei servizi nell’ambito delle risorse disponibili dei bilanci dei sistemi sanitari regionali.

Prestazioni aggiuntive

Dovrà essere previsto che il ricorso alle prestazioni aggiuntive dovrà avvenire, in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste di attesa e di fronteggiare situazioni di carenza d organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale. Dovrà inoltre essere richiamata l’esigenza di garantire il rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia di orario di lavoro, con particolare riguardo all’orario massimo di lavoro e alla fruizione del riposo giornaliero e settimanale.

Inoltre, risulta necessario definire una tariffa oraria per la remunerazione delle prestazioni svolte, anche al fine di evitare disomogeneità nell’applicazione delle stesse nelle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l’applicazione delle specifiche disposizioni legislative che prevedono tariffe particolari in determinati ambiti.

Formazione del personale

Il personale che partecipa alla formazione obbligatoria organizzata dalle Aziende o Enti è considerato in servizio a tutti gli effetti. Per il personale dei restanti ruoli amministrativo, tecnico, professionale e socio sanitario, la formazione dovrà in particolare perseguire l’obiettivo dello sviluppo delle competenze alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nuovo profilo di Oss con formazione complementare

Si propone di valutare la previsione del nuovo profilo di Oss con formazione complementare in assistenza sanitaria già disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, definendone i requisiti di accesso, l’inquadramento nell’area degli assistenti e la relativa declaratoria. Potrà altresì essere valutata l’istituzione di ulteriori profili non appartenenti ai ruoli sanitario o socio sanitario o e la revisione di profili già previsti non appartenenti ai predetti ruoli.

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