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Ares 118, stabilizzazione per 9 posti

Pubblicato il 19-02-2019- Aggiornato il 23-02-2019

Tipologia : Infermiere : Indeterminato

Status : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Pubblicazione - Scadenza

Date selezioni :

Regione : Lazio

Indirizzo : Via Portuense 240 00149 Roma

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’ARES 118 n. 802 del 21/11/2018 sono indette le seguenti procedure di stabilizzazione per la copertura a tempo indeterminato di: n. 9 Collaboratori Professionali Sanitari INFERMIERI (categoria D).

Stabilizzazione infermieri precari, 9 posti Ares 118

Requisiti specifici di ammissione:

  • essere stati in servizio, nel profilo professionale oggetto della procedura di stabilizzazione, successivamente alla data del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso l’ARES 118;
  • essere stati reclutati a tempo determinato, nel profilo professionale oggetto della procedura di stabilizzazione, attingendo ad una graduatoria a tempo determinato o a tempo indeterminato relativa al profilo oggetto della procedura di stabilizzazione e riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge, graduatoria anche espletata presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
  • aver maturato, al 31/12/2017, alle dipendenze dell’ARES 118, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017), nel profilo professionale oggetto della procedura di stabilizzazione.

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

I servizi di lavoro utili da conteggiare ricomprendo tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile di cui all’art. 7 comma 6 del DLgs 165/2001 e s.m.i., purché relative ad attività svolte riconducibili al medesimo profilo professionale.

Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di somministrazione (contratto interinale). Non sono parimenti utili i servizi prestati con incarichi nell’ambito delle convenzioni regolate da ACN con il SSN.

Non hanno titolo alla stabilizzazione quei candidati che, pur in possesso dei requisiti di stabilizzazione, siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel medesimo profilo o categoria equivalente o superiore presso altre pubbliche amministrazioni.

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