Responsabilità Professionale
Se sei un infermiere e ancora non paghi una polizza annuale che ti copra da eventuali danni a terzi provocati durante la tua pratica professionale è il caso di iniziare a pensarci.
Assicurazione professionale per Infermieri
Se sei un infermiere e ancora non paghi una polizza annuale che ti copra da eventuali danni a terzi provocati durante la tua pratica professionale è il caso di iniziare a pensarci.
Per sua peculiarità la polizza professionale obbligatoria ha come finalità quella di coprire da responsabilità di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia. La copertura assicurativa copre da danni anche se causati con colpa grave, ma non quelli derivanti da atti come l’omissione dolosa.
Le determinazioni imposte dall'art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, esprimono l’obbligatorietà per ogni professionista (medici, infermiere, avvocato, ingegnere, commercialista, notaio, architetto, ecc.) di sottoscrivere, anche tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio della propria attività, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
È importante specificare che l’obbligo di stipulare una assicurazione RC professionale non è rivolto a tutti gli iscritti ai vari ordini, ma solo a coloro che svolgono effettivamente la libera professione e assumono un incarico da un cliente; se quindi non si firma alcun contratto, perché non si hanno clienti propri, non si è obbligati a sottoscrivere la polizza.
Assicurazione infermieri, cosa cambia con la legge Gelli?
Gelli ha introdotto due importanti novità:
- l’obbligo di assicurazione per tutti i professionisti sanitari
- un tetto massimo alle richieste di risarcimento in caso di colpa grave.
Uno dei pilastri della legge Gelli è la revisione della responsabilità professionale.
L’articolo 6 introduce nel Codice penale il nuovo articolo 590-sexies - “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” - che esclude la punibilità, nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità.
Il giudice terrà poi conto dell’eventuale circostanza che il professionista si sia attenuto a linee guida “bollinate” anche in sede di determinazione del risarcimento del danno.
In ambito civilistico, scatta un doppio regime di responsabilità: si conferma come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria - pubblica o privata - anche per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie.
Ciò comporta un conseguente termine della prescrizione a dieci anni. Resta poi configurata come “contrattuale” la responsabilità di ogni professionista che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale con il paziente.
Assume invece natura extracontrattuale - onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione a 5 anni - la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie quando chiamati in causa. Il risarcimento avverrà sulla base delle tabelle sul danno biologico contenute nel codice delle assicurazioni private, in attesa degli aggiornamenti contenuti nel Ddl Concorrenza, all’esame dell’aula del Senato.
Polizza obbligatoria per tutti, ma niente corse
La legge introduce una rete di copertura assicurativa “erga omnes”. Tutte le strutture pubbliche e private devono assicurarsi per responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante.
Le strutture dovranno tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro.
È previsto poi l’obbligo di assicurazione a carico del professionista che svolga l’attività al di fuori di una delle strutture o che presti la sua opera in regime libero-professionale. O, ancora, che agisca nella struttura, ma per un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Tutti i professionisti passibili di azione da parte della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, devono infine stipulare polizze per colpa grave.
Sono quindi obbligati a farsi un’assicurazione tutti i professionisti sanitari che operano nelle strutture sanitarie o socio sanitarie, sia pubbliche che private. Mentre non sono obbligati ad averla i profili tecnici e amministrativi.
Ma attenzione: nessuna corsa. L’obbligo scatta solo dal momento in cui saranno definite ed entreranno in vigore le condizioni generali di operatività. Vale a dire che servirà un decreto - che deve essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge - per definire la decorrenza dell’obbligo e i requisiti, ovvero le classi di rischio e i corrispondenti massimali di copertura.
Attualmente, dunque, l’assicurazione rimane facoltativa fino all’uscita di tale decreto.
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