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Responsabilità professionale

Coronavirus e il reato di epidemia, alcune considerazioni

di MS

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Lo stato di necessità attuale (nella sua accezione sanitaria) sta stravolgendo ogni percorso assistenziale, ogni attività di diagnosi e cura, dando “necessariamente” priorità alla cura dei pazienti affetti da COVID 19. Allo stesso modo lo stato di necessità, in questo caso di natura giuridica, sta tamponando quelle che potrebbero sembrare delle violazioni in seno al Codice Civile e, maggiormente, Penale. Non vorremmo davvero che alcuni soggetti, finita l’emergenza, cominciassero a denunciare le strutture sanitarie e/o qualche professionista della salute, magari anche per epidemia dolosa o epidemia colposa.

Epidemia dolosa ed epidemia colposa nello scenario Covid-19

In un film di qualche anno fa, in riferimento ad una particolare situazione, Hugh Grant nei panni di William Thacker recita: “surreale, ma bello”. Oggi, in riferimento alla nostra di situazione, potremmo diversamente dire “surreale, ma vero”. E in questa circostanza così tristemente reale, non dovremmo meravigliarci se, a posteriori, qualcuno verrà a chiederci anche il conto.

Non vorremmo davvero che alcuni soggetti, finita l’emergenza, cominciassero a denunciare le strutture sanitarie e/o qualche professionista della salute, magari anche per epidemia dolosa o epidemia colposa.

Lo stato di necessità attuale (nella sua accezione sanitaria) sta stravolgendo ogni percorso assistenziale, ogni attività di diagnosi e cura, dando “necessariamente” priorità alla cura dei pazienti affetti da COVID 19. Allo stesso modo lo stato di necessità, in questo caso di natura giuridica, sta tamponando quelle che potrebbero sembrare delle violazioni in seno al Codice Civile e, maggiormente, Penale.

Ci riferiamo a quelle ipotetiche situazioni che, in condizioni ordinarie, avrebbero già avviato delle richieste risarcitorie e prima ancora avrebbero prodotto denunce nei confronti di aziende ospedaliere, presidi ospedalieri, strutture private accreditate e non, strutture residenziali ovvero di professionisti sanitari.

Un filone che lentamente, ma in maniera crescente, si sta manifestando in questi giorni, almeno nella sua veste giornalistica, è quello riferibile al cosiddetto reato di “Epidemia Dolosa” (art. 438 c.p.) ed “Epidemia Colposa” (art. 452 c.p.) in un doppio canale, interno ed esterno al SSN:

  • La Stampa, 23 marzo 2020: “Coronavirus, lavoratori denunciano l’istituto Don Gnocchi per epidemia colposa. La Fondazione: Falsità. Diciotto lavoratori hanno infatti depositato oggi una denuncia nei confronti del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore dei servizi medici sociosanitari della struttura per i reati di diffusione colposa dell’epidemia del coronavirus, oltre che di altri reati in materia di sicurezza sul lavoro”
  • ANSA, 24 marzo 2020: “Sassari, si indaga per epidemia colposa. Al momento nessuno è iscritto sul registro degli indagati, ma si tratta di una scelta preventiva, per essere supportati in un momento così complicato e ipotizzando che gli inquirenti possano prima o poi chiedere conto di cosa non abbia funzionato nella gestione dei protocolli approntati per tenere il più possibile il virus lontano dai reparti”
  • Il fatto quotidiano, 25 marzo 2020: “Coronavirus, inchieste in tutta Italia: dall’omicidio colposo all’epidemia e alla mancata fornitura di mascherine. Dubbiose applicazioni dei protocolli, presunte negligenze per la morte di alcuni pazienti e forniture mancanti di mascherine. In tutta Italia sono state aperte diverse inchieste che in questi giorni vedono impegnate le varie Procure dopo una serie di casi legati alla diffusione del Covid 19 e alcuni decessi”
  • Salernotoday, 29 marzo 2020: “Pugno duro a Nocera del Sindaco: Denunce per epidemia colposa a chi viola le regole”

Definizioni di epidemia dolosa ed epidemia colposa

Al di là delle ipotesi ventilate finora, definiamo esattamente cosa il Codice Penale intende per epidemia dolosa ed epidemia colposa, cercando successivamente di definire eventuali ipotesi di reato:

La nozione penalistica di epidemia, secondo l’avvocato Giovanni Palmieri, “colloca il reato ex art. 438 c.p. tra quelli a forma vincolata nella cui descrizione normativa non sarebbe ricompreso il contagio umano. L’integrazione del delitto richiederebbe che l’autore abbia il possesso fisico di germi patogeni, ma dello spargimento di questi germi in un’azione tesa a infettare, in modo repentino e incontrollabile, una pluralità indeterminata di persone”.

Tra l’altro la Cassazione Penale sez. I, del 26 novembre 2019, n. 48014, così recita: “Ai fini della configurabilità del reato di epidemia può ammettersi che la diffusione dei germi patogeni avvenga anche per contatto diretto fra l’agente, che di tali germi sia portatore, ed altri soggetti, fermo restando, però, che da un tale contatto deve derivare la incontrollata e rapida diffusione della malattia tra una moltitudine di persone”.

Per cui in termini giuridici, soltanto i fenomeni epidemici qualificabili come “disastro sanitario” avrebbero una rilevanza penale; occorre cioè che la condotta del reato di epidemia cagioni un evento di danno e di pericolo, costituendo la malattia (danno) come il fatto iniziale di ulteriori possibili danni (pericolo).

“Per avere quindi un profilo di responsabilità e di conseguenza per ipotizzare il reato di epidemia – continua Palmieri su Altalex - sarebbe necessaria la condotta di diffusione, consistente nello spargimento volontario di germi al fine di colpire in tempi brevi un numero elevato di soggetti, non potendo il contagio umano che si realizza mediante contatto fisico con le vittime essere ricondotto alla nozione di normativa di diffusione”.

La contrapposizione esimente agli scenari sopra descritti, quantomeno per il fenomeno che stiamo vivendo ora, è senz’altro rappresentata dall’ex art. 40 c.p. il quale nel suo secondo comma così recita: non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, visto che la Cassazione ha precisato che la responsabilità per il reato di epidemia colposa non è collegabile al reato omissivo. In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l’art. 438 c.p., con la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni”, richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto del sopra citato comma 2 art. 40 c.p. (Cassazione penale sez. IV, 12/12/2018, n. 9133).

In conclusione, il reato di epidemia colposa può essere riferito esclusivamente ad una condotta commissiva a forma vincolata, per cui non sarebbero ipotizzabili profili di responsabilità a danno di sanitari rispetto a questa situazione surreale ma vera, per ora.

”Sì, per ora. Perché va preso atto della congiuntura storico-sociale che ha ispirato il piglio interpretativo delle autorità togate, finora. Adesso tutto è discussione, in ogni ambito. E non può essere aprioristicamente esclusa l’eventualità di una rivisitazione applicativa di un istituto creato quasi un secolo fa, e che allora mai avrebbe potuto ipotizzare una casistica concreta simile all’attuale quadro pandemico (Giuseppe Sasso)

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