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responsabilità professionale

Tirocinio infermieristico tra competenze e responsabilità

di Marco Alaimo

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Di chi è la responsabilità dello studente durante il periodo formativo di tirocinio? Se uno studente commette qualche “danno”, chi ne risponde?

Responsabilità durante il tirocinio degli studenti infermieri

L'infermiere tutor deve vigilare sull'operato dello studente infermiere

La presenza dello studente infermiere tirocinante rappresenta un elemento spesso utile e prezioso, ma può rappresentare una variabile esterna che si inserisce in una complessità organizzativa; la sua presenza può evidenziare criticità e opportunità di crescita.

Il fine ultimo dell’esperienza formativa dello studente in infermieristica è quello di entrare in contatto con la persona bisognosa, spesso malata o in fase di riabilizatione o di cura. Alle volte le esperienze portano a contatti con la “morte” e la sofferenza di malattie cronico-degenerative o malattie incurabili.

Possiamo ben dire che nel periodo di tirocinio si vanno ad incontrare due “fragilità”: quella dello studente e quella del paziente. Anche lo studente in questa particolare fase del processo educativo, infatti, può risultare fragile se non ha un buon supporto di tutoraggio e una motivazione necessaria ad affrontare gli eventuali momenti di criticità.

Ottimizzare il percorso di inserimento del tirocinante e creare rapporti di fiducia con gli infermieri può quindi attutire le possibili alterazioni di equilibri pre-esistenti e rendere l’esperienza di tirocinio altamente formativa, anche attraverso un tutoraggio mirato che tenderà ad elevare la qualità del tirocinio e quindi la formazione garantendo agli studenti un apprendimento per competenze acquisite e non più per compiti o azioni da svolgere.

Per capire le responsabilità durante il periodo di tirocinio di uno studente è necessario fare alcune premesse partendo dall’analisi del piano di studi del Corso di Laurea in Infermieristica da cui si evince come l’attività di tirocinio rappresenti un punto determinante per la qualità della formazione infermieristica e per tutti i Corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana, attraverso la quale la metodologia teorica e le discipline di base si avvicinano alle concrete attività proprie delle specifiche professioni.

Il percorso di tirocinio va interpretato come una situazione che permette sia di affrontare nuovi contenuti che di apprendere capacità cliniche e relazionali non acquisibili per altre vie.

Si tratta di un percorso definito da obiettivi che integrano, arricchiscono e verificano gli apprendimenti teorici attraverso l’esperienza diretta intesa non solo come applicazione di quanto appreso in teoria, ma come una maggiore maturazione e consapevolezza professionale.

Ma al di là degli ordinamenti didattici ai quali ovviamente ci dobbiamo attenere ed ispirare è necessario fare sempre delle analisi con delle riletture globali della situazione, per riprogettare e realizzare un sistema infermieristico assistenziale e formativo di elevata qualità, radicato su una chiara filosofia, orientato su obiettivi chiari, articolati e gestiti con rigorosità.

La responsabilità dell’infermiere Tutor di tirocinio o comunque di coloro che seguono attivamente lo studente in questo percorso, deve necessariamente intendersi parte di questo sistema infermieristico impegnato, attraverso la formazione, a fronteggiare anche alcune realtà assistenziali complesse garantendo all’utenza risultati sicuri e affidabili.

Lo studente può essere rappresentato come il “braccio lungo dell’infermiere”, sia in termini di qualità che di accoglienza dei bisogni espressi.

In tutto questo l’infermiere è il facilitatore, colui che aiuta lo studente a raggiungere gli obiettivi prefissati ed è anche il responsabile diretto delle azioni dello studente.

Le responsabilità attribuibili all’infermiere

La responsabilità primaria dell’assistenza generale infermieristica è dell’infermiere e non dello studente (art. 1 D.M. 739/1994); esso è il titolare e il garante della corretta attività di assistenza infermieristica nei confronti degli assistiti, anche di quelle affidate agli studenti.

Occorre prendere in esame il codice civile e penale e ricordare che comunque la responsabilità di chi sorveglia o insegna non esclude la responsabilità del tirocinante, la quale concorre solidalmente con quella del sorvegliante.

Alcuni elementi giuridici ci fanno anche riflettere sul fatto che possono rispondere del reato commesso dal tirocinante infermiere, materiale esecutore dell’intervento, anche il dirigente infermieristico o l’infermiere coordinatore, cui il tirocinante è affidato, i quali, non vigilando sulle azioni compiute, vengono meno all’obbligo di diretta partecipazione agli atti posti in essere dal sanitario affidatogli (Cass. Pen., sez. IV, 07/21594).

All’infermiere responsabile dell’affiancamento degli studenti potrebbe essere attribuita una responsabilità sia per “culpa in eligendo”, sia per “culpa in vigilando”, ovvero nel caso in cui venga attribuita allo studente un’attività che non rientra, in quanto studente, nelle sue competenze, oppure nel caso di “mancata presenza” dell’infermiere nel corso dell’esecuzione dell’intervento assistenziale, in funzione didattica e di sorveglianza, al fine di rimediare prontamente a eventuali errori dell’esecutore materiale.

L’infermiere deve sorvegliare costantemente l’operato dello studente, in particolar modo quando svolge attività dirette e in contatto con il paziente (medicazioni, terapia, etc). Non è ammissibile ad esempio far somministrare la terapia ad uno studente del terzo anno senza la diretta sorveglianza e presenza dell’infermiere.

Possiamo fare riferimento anche all’art. 2048 del codice civile, dove si chiarisce che l’infermiere referente del tirocinante risponda, in sede civile, dei danni provocati dallo studente:

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

In quest’ultimo caso si parla della cosiddetta presunzione di responsabilità a carico di chi insegna o di chi deve vigilare in caso di danno procurato dagli studenti, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza su di esse con una diligenza diretta a impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere.

Un caso più volte espresso in narrativa e risalente al 1981 può esserci di esempio nella sua forma come espressa dal tribunale di Firenze:

Lo studente può quindi rifiutarsi di adempiere a richieste o azioni che sono al di fuori degli obiettivi specifici da raggiungere, soprattutto se vengono assegnati interventi o prestazioni nei confronti di assistiti per il quale esso non è competente.

Altri esempi ci vengono forniti dalla Corte Suprema, che ha precisato che lo studente (medico specializzando o infermiere tirocinante) deve rifiutare i compiti che ritiene di non essere in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assumerà la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione (Cass. Pen. Sez. IV, 08/32424; 10/6215).

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