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Responsabilità patrimoniale, i rischi per l'infermiere

di MS

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Con la neonata legge Gelli sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e sulla sicurezza delle cure, tra le altre cose si ridisegna il quadro della responsabilità amministrativa e patrimoniale circa il diritto di rivalsa delle strutture sanitarie nei confronti del professionista sanitario.

La responsabilità patrimoniale dopo l'approvazione della legge Gelli

La nascita della legge Gelli ha rappresentato un momento fondamentale per il mondo sanitario. Oltre a tutta la dimensione legata alla responsabilità professionale, al rischio clinico, si è riproposto con forza il concetto della responsabilità amministrativa, in particolar modo per ciò che concerne il diritto di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’operatore sanitario ovvero dell’infermiere coordinatore o del dirigente infermieristico.

Si parla in questo caso di responsabilità patrimoniale (responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile).

La responsabilità patrimoniale è quella forma di responsabilità civile che si genera da un rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione. Si esplica in conseguenza di un danno patrimoniale (diretto ed indiretto) arrecato allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in ragione di atti, fatti od omissioni.

Il principio base relativo alla responsabilità dei pubblici dipendenti è dettato dall’articolo 28 della Costituzione, norma matrice in termini di responsabilità dei soggetti pubblici:

I Funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici

Il riferimento legislativo è invece rappresentato dalle leggi 14 gennaio 1994 n.19 e 20, modificate poi dalla legge 20 dicembre 1996, la quale ha trasferito la responsabilità giudiziaria alla Corte dei Conti.

Come si genera la responsabilità amministrativa?

Qualora l’amministrazione risarcisca il terzo danneggiato, può rivalersi nei confronti del funzionario (dirigente o coordinatore infermieristico) che ha posto in essere l’attività dannosa, secondo quanto previsto dall’art. 22 del DPR 10 gennaio 1957, n.3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). In tal caso la responsabilità del pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione è definita responsabilità indiretta.

Qualora il dipendente arrechi un danno cagionato a beni o valori di qualsivoglia genere dell’Amministrazione la responsabilità è definita diretta.

Responsabilità amministrativa, qualche esempio concreto

  1. Corte dei Conti del Lazio, sentenza n. 1606/2010 del 9 agosto 2010 dove la Procura ha riscontrato l’illegittimo impiego delle risorse finanziarie di un presidio laziale che aveva creato un meccanismo retributivo fuori legge, utilizzando i turni in pronta reperibilità per le attività non in urgenza. La Corte dei Conti ha stabilito che le erogazioni delle reperibilità sono illegittime e vanno ricondotte ad abuso nella gestione delle risorse ospedaliere, perché incoraggiavano gli infermieri a supplire alla carenza di organico;
  2. sentenza Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Toscana, n.183 del 18 luglio 2016. Il dirigente che non ha vigilato per prevenire il mobbing e il demansionamento, deve pagare il risarcimento che l’azienda è tenuta a versare al lavoratore;
  3. sentenza Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 193/2016, nella quale un dirigente della Asl Frosinone (settore Risorse Umane), aveva conferito illegittimamente mansioni superiori ad un dipendente. In virtù di tale assegnazione, la Corte dei Conti ha condannato lo stesso dirigente a risarcire l’azienda sanitaria con la somma di euro 30.000,00.

Rischi e pericoli per dirigenti e coordinatori infermieristici

Le sentenze su esposte testimoniano quanto sia “sensibile” la responsabilità amministrativa nei confronti dei dirigenti.

Tale responsabilità si collega anche ai risultati complessivi prodotti dall’azienda per la quale lavorano, ed è connessa all’incapacità di adempiere una determinata obbligazione di risultato, che il dirigente assume con l’accettazione dell’incarico.

Ragion per cui risulta necessario avere chiari gli obiettivi del proprio mandato: le risorse a disposizione (in termini di budget economico, risorse umane ecc.), capacità professionale rispetto agli obiettivi prefissati.

È utile sottolineare che accanto alla responsabilità amministrativa patrimoniale, il diritto di rivalsa si realizza anche in caso di responsabilità civile riconducibile al dipendente il quale, nell’esercizio delle sue funzioni ed attività, cagioni un danno al cittadino-utente. In tal caso l’amministrazione che abbia risarcito il danno al terzo, appunto cagionato dal proprio dipendente, si rivale agendo contro quest’ultimo nei casi di dolo o colpa grave.

Occorre monitorare i futuri pareri giudiziari rispetto alla neonata legge Gelli, proprio in virtù di quanto esprime rispetto alla rivalsa da parte delle aziende sanitarie verso i propri dipendenti.

La questione è ancora frutto di “libera interpretazione”, poiché all’articolo 9, comma 5 si legge:

La somma da corrispondere non può superare il valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.

Il dubbio, lecito, che riguarda una dicotomia, porta a domandarsi se si intenda importo lordo annuo, moltiplicato per tre, oppure importo lordo degli ultimi tre anni moltiplicato per tre.

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