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responsabilità professionale

La gestione degli effetti personali del paziente

di Ivan Loddo

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La gestione ospedaliera degli effetti personali del paziente richiede la stesura e l’osservanza di protocolli aziendali per la tutela del paziente e dei propri beni, ma anche per evitare ripercussioni legali. L’infermiere è l'operatore che ha maggiori relazioni professionali con i pazienti e di conseguenza ha il più alto numero di possibilità di applicazione di tale protocollo.

La gestione ospedaliera degli effetti personali del paziente

Sarà di certo capitato a tutti di smarrire un oggetto personale, sia esso il portafoglio, il cellulare o qualsiasi altra cosa che riveste un determinato valore, economico o affettivo.

Nei casi in cui a smarrire un bene personale sia un paziente ricoverato in ospedale, è facile gridare allo scandalo, sia perché le mura ospedaliere dovrebbero essere sinonimo di sicurezza e protezione, sia perché l'oggetto in questione può tranquillamente essere un presidio volto alla correzione di una disfunzione fisica del paziente: parliamo in questo caso di protesi dentarie, protesi degli arti superiori o inferiori, protesi auricolari, ecc.

È molto comune, attraversando le corsie delle Unità Operative degli ospedali italiani, imbattersi in cartelli che recitano frasi volte ad esimere le strutture sanitarie da ogni responsabilità circa lo smarrimento degli effetti personali dei pazienti.

Sebbene non basti un semplice pezzo di carta affisso al muro delle camere di degenza per scrollarsi ogni forma di responsabilità circa la perdita dei beni del paziente, la legislatura e i protocolli a tutela del malato e delle aziende ospedaliere non appaiono chiari, anche alla luce delle sentenze del Tribunale di Bologna nel 2013 e del Tribunale di Pisa nel 2014.

L'infermiere, in veste del professionista sanitario che più di tutti mantiene il contatto con il paziente, è soggetto ad obblighi professionali che riguardano la gestione degli effetti personali del paziente e a responsabilità civile e penale in merito.

Effetti personali del paziente, responsabilità dell’infermiere

La perdita di un bene personale all'interno delle mura delle strutture sanitarie è un evento che ha un’incidenza piuttosto bassa e che raramente avviene a causa di un furto, sebbene i casi denunciati siano molteplici e le segnalazioni di sottrazioni da parte di personale interno alle aziende ospedaliere abbiano dei riscontri effettivi.

In un'epoca dove i professionisti sanitari sono bersagliati su ogni fronte, è inammissibile che sulle professioni sanitarie, inclusa chiaramente quella infermieristica, possa cadere l'ennesima accusa spinosa che li vede passare da ladri agli occhi dell'opinione pubblica.

Come per ogni categoria, anche gli infermieri hanno le proprie pecore nere, ma non vanno sicuramente confuse con la restante e numerosa parte di professionisti onesti, dediti al lavoro e alla cura dei pazienti.

Le Aziende Sanitarie, sotto la supervisione del ministero della salute, allo scopo di stabilire delle chiare ed efficienti modalità operative per la gestione degli effetti personali, protesi e oggetti preziosi di proprietà degli utenti che afferiscono ai presidi ospedalieri, hanno progettato dei protocolli specifici rivolti a tutto il personale sanitario addetto all'assistenza e al personale medico, che limitino la perdita dei sopracitati beni, a tutela del paziente, dell'Azienda stessa e dei professionisti della salute che vi prestano opera.

La giurisprudenza sulla responsabilità gestione effetti personali

La legislazione vigente in merito allo smarrimento e al furto di beni personali all'interno delle Aziende Sanitarie è poco chiara o comunque non perfettamente delineata e fa riferimento alle Leggi del Codice Civile e al Codice Penale, che non prevedono delle norme esclusive in riferimento agli ospedali, anche se, in più di un’occasione, in merito a reati di furto la Corte di Cassazione ha equiparato i nosocomi alle dimore private, sottoponendo i casi alle medesime norme di legge (art. 624 Codice Penale).

Ufficialmente non esistono nemmeno delle normative specifiche sulle quali fare riferimento in caso di smarrimento delle protesi mobili e l'onere del giudizio è lasciato, caso per caso, ai Magistrati come nel caso delle sentenze dei Tribunali di Bologna e Pisa.

Il punto 4.4 (Obiettivo numero 4) del Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist, emanato dal ministero della salute nell'ottobre 2009, è uno dei pochi documenti che tratta della gestione delle protesi mobili del paziente, invitando esplicitamente le Aziende a provvedere alle formulazioni di protocolli interni specifici per la gestione delle protesi stesse.

Oltre a questa documentazione è utile far riferimento al punto 754 della Norma UNI EN ISO 9001:2008 “Proprietà del Cliente”, che fa riferimento alla salvaguardia e alla verifica dell'adeguatezza dei beni materiali del “cliente” in questo caso inteso come utente/paziente.

I beni a cui viene fatto riferimento, nella fattispecie, riguardano “prodotti” meritevoli di assistenza/lavoro.

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza dell'8 ottobre 2013, ha dichiarato l'Azienda Unità Sanitaria di Bologna responsabile dello smarrimento della protesi dentaria appartenente ad un paziente sottoposto a gastroscopia e condannato l'azienda stessa ad un risarcimento danni per 4 mila euro per ciò che concerneva il valore stimato della protesi e ulteriori 2 mila euro di risarcimento per i danni estetici e funzionali subiti, in quanto ha ritenuto che i beni fossero sotto la custodia del personale sanitario operante nell'ambulatorio.

Con sentenza 304/2014 il Tribunale di Pisa condanna l'Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa al risarcimento della somma di 2500 euro più 1500 euro di spese legali, per essere responsabile dello smarrimento, come nel caso di Bologna, della protesi dentaria di una anziana paziente che, dopo ad aver poggiato il proprio bene sul comodino prima di riposare, al risveglio non lo ha più ritrovato e ha così sporto denuncia nei confronti dell'azienda di Cisanello.

Si tratta di un caso particolare in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto che, seppur l'Azienda Sanitaria non abbia responsabilità legali in merito allo smarrimento degli oggetti personali non in custodia degli utenti, nella fattispecie aveva l'obbligo contrattuale di informare la sua paziente in merito alla corretta conservazione della protesi a prescindere dalla sua rimozione in caso di interventi chirurgici o esami diagnostici.

Professionisti e Aziende sulla gestione dei beni personali dei pazienti

Lo smarrimento dei beni personali dei pazienti durante un ricovero ospedaliero o dopo l'esecuzione di pratiche sanitarie, oltre a creare un danno al paziente, lede il rapporto di fiducia tra l'Azienda Sanitaria e il paziente stesso.

A tale scopo, le Asl e le Case di cura italiane, per la maggior parte, hanno disposto la stesura di protocolli aziendali che hanno come scopo principale quello di tutelare il paziente e i propri beni, ma anche di evitare ripercussioni legali, facendo in modo che le procedure di identificazione e le modalità operative per la conservazione degli oggetti sia standardizzata e ben nota ai professionisti sanitari e non che entrano in contatto con il paziente.

Legalmente le Aziende non hanno nessuna responsabilità per ciò che concerne il furto di oggetti personali (denaro, vestiario, gioielli, telefonini, computer, ecc.) avvenuto da parte di persone estranee alla azienda, salvo i casi in cui non siano state garantite le procedure minime per la salvaguardia degli accessi ai locali aziendali da parte di sconosciuti.

Le Aziende, allo stesso modo, non hanno alcuna responsabilità legale neppure sullo smarrimento di oggetti e cose che non vengano ufficialmente rilasciate in custodia ai responsabili nelle unità operative.

È procedura comune delle strutture ospedaliere informare i pazienti attraverso il “Modulo per la custodia dei beni del paziente” ed eventualmente il “Modulo per la custodia di protesi mobili” circa le responsabilità sopracitate e invitarli ad evitare di portare con sé oggetti di un certo valore, economico o affettivo.

Il paziente lucido e collaborante ha il diritto sacrosanto di ricevere ogni tipologia di informazione in merito; in caso contrario le dovute informazioni devono essere date, per legge, ai tutori o ai familiari più stretti.

I livelli di coinvolgimento sulle procedure a tutela dei beni dei pazienti sono differenti e variano in base al profilo professionale degli operatori sanitari, ma in ogni caso tutte le figure professionali hanno il dovere di informazione e applicazione dei protocolli a tutela delle responsabilità legali dell'azienda, siano essi medici, infermieri, ostetriche, OSS o tecnici.

Secondo i protocolli redatti dalle Asl e avvallati dal ministero della salute, la responsabilità sulla conservazione degli oggetti in possesso degli utenti e dei fascicoli informativi è attribuita ai coordinatori infermieristici, mentre la catalogazione dei beni è affidata ai professionisti - personale ausiliario escluso - che li prendono in carico.

Una volta che il bene è preso in carico dal personale dell'unità operativa l'Azienda diventa a tutti gli effetti la responsabile legale dell'oggetto.

In caso di dimissione, trasferimento o decesso i beni in custodia devono essere consegnati ai familiari o ai tutori del paziente insieme a controfirmata documentazione peculiare (Modulo per il ritiro degli effetti personali) che esonera l'Azienda da ogni responsabilità al momento della consegna degli oggetti.

In caso di smarrimento di un oggetto in custodia, la comunicazione alla Direzione Sanitaria è affidata generalmente ai Coordinatori.

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