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Enpapi, Ente Nazionale Previdenza Assistenza Professione Infermieristica

di Redazione

La crescita esponenziale della Libera Professione nel campo Infermieristico ha permesso alla Cassa previdenziale Enpapi di diventare uno degli istituti privati più importanti in Italia.

Logo ENPAPI

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), inizialmente denominato “Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore di IPASVI”, è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L’Ente ha la finalità di assicurare la tutela previdenziale e la protezione assistenziale in favore degli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici che esercitano la professione in forma autonoma o associata.

Finalità e obiettivi dell’Enpapi

L’Ente tutela, altresì, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, attraverso un’apposita Gestione Separata, gli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche non abituale.

La suddetta Gestione recepisce la normativa contributiva, previdenziale e assistenziale prevista per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il sistema previdenziale dell’Ente è caratterizzato da un sistema di calcolo delle pensioni di tipo contributivo, secondo le modalità indicate dalla Legge dell’8 agosto 1995, n.335. Tale legge, riguardante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, indica che l’importo della pensione debba essere calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati da ciascun soggetto per il coefficiente di trasformazione definito nel regolamento in base al sesso dell’iscritto e all’età anagrafica al momento del pensionamento.

Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è dato dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente. L’Ente ha istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l’eventuale differenza tra rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali.

Gestione Principale Enpapi

Prestazioni previdenziali infermieri

Le prestazioni previdenziali previste dall’Ente sono:

  • pensione di vecchiaia: corrisposta all’iscritto al compimento del 65° anno di età a patto che risultino versati dall’iscritto e accreditati almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del 57° anno di età qualora l’iscritto abbia maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
  • pensione di inabilità: viene erogata a qualsiasi età quando la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente o totale a causa di malattia o infortunio sopraggiunte dopo l’iscrizione, risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda e sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale e la cancellazione dal Collegio provinciale;
  • assegno di invalidità: viene erogata a qualsiasi età quando la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, con almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda;
  • pensione superstiti, indiretta o di reversibilità: viene erogata nel caso di decesso del pensionato o dell’iscritto per il quale risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

Assistenza

Le prestazioni assistenziali previste dall’Ente sono:

  • indennità di maternità: viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni;
  • interventi assistenziali: interventi per stato di bisogno, interventi straordinari in caso di calamità naturali, indennità di malattia, contributi per spese funebri, trattamenti economici speciali, contributi a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per avvio ed esercizio dell’attività libero professionale, contributi a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per l’acquisto e la ristrutturazione della prima abitazione, sussidi per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti, sussidi per l’impianto di protesi terapeutiche ortopediche, dentarie e oculistiche, contributi a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo, sussidi per asili nido;
  • borse di studio.

Contribuzione

Gli iscritti all’ENPAPI devono versare i seguenti contributi:

  • contributo soggettivo: l’importo annuo a carico di ogni iscritto contribuente all’Ente viene calcolato applicando un’aliquota del 14% sul reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi (negli anni successivi il contributo in questione aumenterà fino a raggiungere il 16% del reddito professionale). In ogni caso è dovuto un contributo soggettivo minimo di 1.180 euro nel 2015, che aumenterà gradualmente fino a 1.600 euro nel 2016 (dopo tale termine potrà essere rivalutato annualmente in base alla variazione annua dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT);
  • contributo integrativo: calcolato come una maggiorazione percentuale, nella misura del 4%, applicata su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività professionale, restano escluse, su indicazione dei Ministeri Vigilanti, le Pubbliche Amministrazioni, nei cui confronti la misura del contributo integrativo riscossa dall’iscritto resta fissata al 2%. Il contributo integrativo calcolato sul volume di affari effettivamente conseguito, è destinato come segue: 2% al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà; 2% all’incremento del montante. E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo integrativo, pari ad euro 150,00, rivalutabile annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
  • contributo di maternità: importo fisso determinato annualmente sulla base delle indennità di maternità erogate alle libere professioniste.

Gestione Separata

Prestazioni

Le prestazioni erogate agli iscritti alla Gestione Separata dell'ENPAPI sono:

  • pensione di vecchiaia: corrisposta all’iscritto al compimento del 65° anni di età a patto che risultino versati dall’iscritto e accreditati almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del 57° anno di età qualora l’iscritto abbia maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
  • assegno di invalidità: viene erogata a qualsiasi età quando la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, con almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda;
  • pensione di inabilità: viene erogata a qualsiasi età quando la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente o totale a causa di malattia o infortunio sopraggiunte dopo l’iscrizione, risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda e sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale e la cancellazione dal Collegio provinciale;
  • pensione ai superstiti: viene erogata nel caso di decesso del pensionato o dell’iscritto per il quale risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione

Assistenza

Per i collaboratori coordinati e continuativi la Gestione Separata dell'ENPAPI eroga:

  • indennità di maternità e paternità;
  • indennità per congedo parentale;
  • assegno per il nucleo familiare;
  • indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

Contribuzione

L'onere della contribuzione è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico dell’Infermiere.

L’aliquota da applicare differisce a seconda che il collaboratore sia iscritto o meno ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Per i collaboratori l’aliquota contributiva per l’anno 2015 è pari al 30,00% (IVS)+ 0,72% (maternità, congedo parentale, ANF, malattia e degenza ospedaliera), per coloro che sono contestualmente titolari di altra posizione assicurativa l’aliquota è pari al 28,50%.

I committenti sono tenuti ad inviare la denuncia contributiva mediante la procedura DARC e ad effettuare il versamento della contribuzione complessivamente dovuta, anche per la quota a carico del collaboratore.

ENPAPI
Gestione Principale Gestione Separata

Obbligo di Iscrizione:

  • titolari partita IVA;
  • prestazione di lavoroautonomo non abituale;
  • associato ad uno studio professionale;
  • socio cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo.

Obbligo di Iscrizione:

  • Co.Co.Co;
  • titolari di contratto a progetto;
  • organi di amm.ne e controllo di studi associati e cooperative;
  • collaboratori occasionali di cui all'art.61, c.2, DLgs 276/2003.

Aliquote contributive:

  • contributo soggettivo: 14% sul reddito professionale prodotto nell'anno 2015, con un minimo di 1.390,00 euro;
  • contributo integrativo: 4% sul volume d'affari, con un minimo di 150,00 euro.

Aliquota IVS:

  • titolari di collaborazione non contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatora o titolati di trattamento pensionistico: 31.72%;
  • titolari di collaborazione contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico: 24,72%;

Pensione di vecchiaia

  • compimento del 65° anno di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva presso l'Ente;
  • compimento del 57° anno di età e un'anzianità contributiva presso l'Ente non inferiore a 40 anni.

Pensione di vecchiaia:

  • compimento del 65° anno di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva presso l'Ente.
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