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Società scientifiche, una partita che non possiamo perdere

di Redazione

Dal 2 agosto scorso, con la firma sul decreto per l'istituzione delle società scientifiche, il mondo infermieristico è in fermento. Tra i requisiti previsti dal decreto, infatti, c'è anche quello della rappresentatività, che rischia di escludere dai giochi gli infermieri. Ma cosa significherebbe essere esclusi da quest’ambito? Significherebbe creare un danno alla professione infermieristica italiana. Significherebbe affermare, falsamente e assurdamente, che in Italia l’Infermieristica non ha dignità scientifica, perché non vengono riconosciute le evidenze prodotte. Significherebbe subire un'ulteriore vessazione professionale da parte di chi, con dolo, non vuole riconoscere l’evoluzione professionale di una parte fondamentale del nostro Sistema Salute. La pensa così Luigi Pais dei Mori, presidente Ipasvi Belluno e membro del Gruppo 27 aprile.

La partita sulle società scientifiche? Non possiamo permetterci di perderla

Quella delle società scientifiche è una sfida che gli infermieri non possono permettersi di perdere

La responsabilità professionale si sviluppa e si evolve attraverso norme non sempre compiutamente conosciute, pur se necessarie a delineare e definire un tema che è molto delicato e complesso.

Il Professionista Sanitario quando è chiamato a rispondere di un comportamento che può aver generato un danno, si muove ancora oggi in un terreno prevalentemente frequentato dai medici legali. È poca, infatti, la giurisprudenza per l’ambito infermieristico nonostante la legge 42/1999 abbia sancito de facto l’autonomia delle professioni sanitarie; un’autonomia recepita dalla giurisprudenza, forse prima che dai Professionisti coinvolti.

La prima norma che indica, seppur indirettamente, che “Professione sanitaria” include, ma non coincide con “medico” è il cosiddetto Decreto Balduzzi: Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio (…) devono essere aggiornati al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

Il ruolo degli esperti delle discipline specialistiche e il ruolo delle società scientifiche coinvolte anche nella produzione di linee guida ed evidenze utili a misurare il gap tra l’esercizio professionale “ideale” e quello oggetto di valutazione secondo il profilo di responsabilità, risulta oggettivamente incontrovertibile.

Il Decreto Balduzzi sancisce anche un principio giuridico fondamentale rispetto alla responsabilità professionale sanitaria: L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

L’abolitio criminis che di fatto viene sancita, ha un cardine rilevante: la buona pratica clinica evidente, riconosciuta, scientificamente sostenuta. Nel decreto Balduzzi rimaneva però indefinito chi dovesse produrre tali evidenze e quali caratteristiche le stesse dovessero avere per essere scriminanti dei comportamenti.

La Legge 24/2017, la cosiddetta Legge Gelli, tenta di risolvere i nodi lasciati dalla precedente normativa:

Buone pratiche cliniche: viene istituito l’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità (art. 3), con il precipuo compito di individuare idonee misure per la prevenzione e gestione del rischio sanitario (...) anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, di linee di indirizzo.

Ruolo delle buone pratiche e delle raccomandazioni (art. 5): Gli esercenti le professioni sanitarie (…) si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate (…) ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonchè dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute.

Il decreto Balduzzi aveva aperto una strada, limitando condizionatamente la responsabilità alla colpa grave. La legge 24/17 completa quella riforma con l’introduzione nel codice penale dell’articolo 590-sexties, per la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano (…) Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Viene quindi rimarcata l’importanza quasi dogmatica delle evidenze scientifiche prodotte da soggetti precisi (enti e istituzioni pubblici e privati, società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie) e verificati (soggetti iscritti in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute). Ed eccoci alla vexata quaestio, che, se tanto bene prometteva nelle buone intenzioni, altrettanto male ne esce nei fatti.

Il Decreto del Ministero della Salute firmato il 2 agosto ultimo scorso, infatti, declina la norma individuando criteri che di fatto escludono dalla possibilità di iscrizione tutte le professioni sanitarie tranne una, quella medica, peraltro con grosse difficoltà (in seguito risolte) per qualche specialità.

Si disattende, quindi, quanto prevede la Legge 24/2017 che punta, sulla linea tracciata da Balduzzi, ad avere un’ampia e aperta rappresentatività di tutto il mondo sanitario che da anni e nei fatti, non coincide più con il “mondo medico”.

Cosa significa essere esclusi da quest’ambito? Primariamente significa creare un danno alla professione infermieristica italiana. Significa affermare, falsamente e assurdamente, che in Italia l’Infermieristica non ha dignità scientifica, perché non vengono riconosciute le evidenze prodotte. Significa subire un'ulteriore vessazione professionale da parte di chi, con dolo, non vuole riconoscere l’evoluzione professionale di una parte fondamentale del nostro Sistema Salute

Accettare con inerzia l’esclusione significa svilire quanto prodotto da anni da molti professionisti infermieri riuniti in solide Associazioni tecnico-scientifiche. La responsabilità professionale si misura anche rispetto alle migliori pratiche cliniche esperibili, se in Italia non siamo in grado (e non è vero!) di produrre evidenze, in quanto non sono riconoscibili secondo assurdi parametri medicocentrici, significa che misureremo la responsabilità professionale infermieristica sulla letteratura scientifica prodotta da altri, magari neppure appartenenti alla nostra Professione.

Questo sì che è qualcosa di cui vergognarsi. Ben vengano quindi iniziative di dissenso, personali o strutturate in gruppi di pensiero, consapevoli, determinate. Ben venga il ricorso al Tar che sta istituendo l’Associazione #noisiamopronti, anche con il supporto di altre rilevanti e riconosciute Associazioni tecnico-scientifiche di categoria e di alcuni Collegi Ipasvi.

Già, l’Ipasvi, la parte politica della professione… se non ora, quando?

Luigi Pais dei Mori, Infermiere Legale e Forense, Presidente del Collegio Ipasvi di Belluno

Gruppo 27 Aprile

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