Nurse24.it

ENPAPI

ENPAPI, novità su consulenza, estratto conto, gestione separata e maternità

di Redazione

Pro In Consilia – Al fianco degli infermieri per la crescita della professione infermieristica

ENPAPI ha stipulato una Convenzione con la società Pro In Consilia, azienda leader nel settore della consulenza. La società fornisce consulenza nei seguenti ambiti:

    1. area legale e contrattuale;
    2. area previdenziale;
    3. area associazioni e società tra professionisti;
    4. area contenzioso tributario;
    5. area formazione;
    6. area controllo di gestione;
    7. area finanza e investimenti;
    8. area amministrativa: fiscale, contabile e del lavoro.

News Letter Epapi N°19 ottobre 2016

Il servizio di consulenza offerto, a tariffe vantaggiose per gli iscritti all’Ente, è efficiente ed innovativo in quanto si rivolge esclusivamente alla libera professione infermieristica e viene svolto da figure professionali competenti su tutti gli aspetti di amministrazione, avendo maturato una pluriennale esperienza all’interno del settore infermieristico.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione “Convenzioni” del sito istituzionale.

Elaborazione estratto conto 2016

Al fine di garantire la migliore conoscenza della propria posizione previdenziale e nel rispetto delle disposizioni regolamentari, gli Uffici dell’Ente sono impegnati nell’elaborazione dell’estratto conto 2016 da inviare a tutti i contribuenti ENPAPI, con le indicazioni delle quote contributive dovute per le annualità dal 1996 al 2013. L’atto, che validamente interrompe i termini prescrizionali, sarà posizionato nel Cassetto Previdenziale di ciascun iscritto.

Qualora fossero riscontrate inadempienze dichiarative e contributive, che ricordiamo possono comunque, in ogni momento, essere visualizzate nella propria Area Riservata, l’iscritto avrà la possibilità di:

    • dichiarare i dati reddituali prodotti nell’esercizio dell’attività infermieristica per il periodo di iscrizione all’Ente (tutti gli iscritti all’Ente devono infatti dichiarare ogni anno i dati relativi al reddito professionale ed al volume d’affari - totale fatturato/corrispettivo lordo – art. 11 del Regolamento di Previdenza);
    • presentare eventuale domanda di esonero dalla contribuzione in caso di cessazione dell’attività in forma autonoma;
    • effettuare il versamento della contribuzione complessivamente dovuta nelle percentuali previste dal regolamento di previdenza, utilizzando le causali indicate nel provvedimento di diffida.

Qualora vengano riscontrati importi a credito, sarà possibile richiedere eventuali compensazioni volte a regolarizzare la posizione contributiva, ovvero richiederne il rimborso mediante l’invio di apposita domanda agli Uffici dell’Ente. Si ricorda che per inadempimenti con importi superiori ad € 2.000,00 è concessa la facoltà di richiedere la rateizzazione del debito contributivo e che, in caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato nella diffida di pagamento, la pratica potrà essere conferita alla società incaricata dal Consiglio di Amministrazione per il recupero stragiudiziale del credito, ovvero ad un legale di fiducia dell’Ente, con conseguente aggravio di spese a carico dell’iscritto (spese e commissioni di recupero oltre ad eventuali spese legali e giudiziali, come da tariffa forense).

Gestione Separata Enpapi - domanda di pagamento rateale del debito contributivo

L’Azienda committente registrata alla Gestione Separata ENPAPI può presentare istanza per essere ammessa al pagamento rateale del debito contributivo, comprensivo di contributivi IVS, contributo aggiuntivo, se dovuto e sanzioni. La domanda di rateazione deve avere ad oggetto tutti i debiti dell’azienda contribuente, compresi quelli eventualmente accertati d’ufficio dall’ENPAPI, per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge, nonché i debiti derivanti da verbali ispettivi.

ENPAPI può accordare pagamenti rateali per un massimo di 36 rate mensili. Agli importi relativi a contribuzione IVS, contributo aggiuntivo e sanzioni civili per i quali è accordato il pagamento in forma rateale, vengono applicati gli interessi di dilazione e differimento, vigenti alla data della presentazione della domanda, maggiorati di 6 punti percentuali.

Ai fini della concessione della rateazione dei debiti maturati, le aziende contribuenti devono provvedere a:

    • presentare istanza con la quale viene riconosciuto in modo esplicito ed incondizionato il debito oggetto di rateazione accertato dagli Uffici; nel caso di accettazione con riserva di ripetizione deve esserne fornita esplicita dichiarazione;
    • versare l'intera quota di contribuzione a carico dei collaboratori (pari ad 1/3 del contributo complessivamente dovuto).

Indennità di maternità - gestione principale Enpapi

L’indennità di maternità è una prestazione obbligatoria finalizzata alla tutela delle seguenti tipologie:

    • parto;
    • interruzione di gravidanza, per motivi spontanei o terapeutici, dopo il compimento del sesto mese;
    • adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il sesto anno di età al momento dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare;
    • aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

Dal 01/01/2008, viene erogata anche nel caso in cui l’iscritta svolga contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale: la somma liquidata sarà pari alla differenza tra l’indennità percepita come dipendente e quella che sarebbe stata erogata dall’Ente.

L’importo corrisposto è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento. È prevista una erogazione minima non inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001). La medesima normativa stabilisce un valore massimo di erogazione non superiore a cinque volte l’indennità minima.

L’indennità di maternità in quanto sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente.

La domanda può essere presentata a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino o dall’interruzione della gravidanza o dall’entrata in famiglia nel caso di adozione o affidamento. Per ulteriori informazioni si invita a consultare la sezione dedicata presente sul sito internet istituzionale.

Scopri i master in convenzione

Commento (0)