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Libera Professione | Pubblicizzare la professione sanitaria

di Laura Brunelli

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CESENA. Dalla Cassazione, nel 2012, è arrivato il via libera in merito alla pubblicità informativa dei professionisti sanitari e, a vigilare sul corretto rispetto delle normative in materia, l'incarico è stato conferito ai rispettivi Ordini Professionali. Questi ultimi dovranno vigilare sul corretto rispetto del Codice Deontologico per cui la massima attenzione vertirà sull'uso corretto dei titoli accademici, le specializzazioni e le qualifiche che mai dovranno essere impiegati in maniera ingannevole.

 

Obbligatorio è anche il rigore scientifico: nessun professionista potrà “promettere miracoli” ne fare riferimento a favore di prodotti, aziende e strutture commerciali in genere.

 

Qualora il libero professionista intenda produrre biglietti da visita, targhe o inserzioni in cartelli segnaletici, occorre che dapprima ne faccia esplicita richiesta al proprio Ordine di appartenenza inviando, insieme alla domanda cartacea, la bozza del biglietto o dell'inserzione/targa; sarà poi riserva dell'Ordine, tramite verifiche incrociate tra la normativa di riferimento e la “bozza” presentata, il diritto di esprimere parere positivo o negativo sulla pubblicità stessa.

 

Tutto ciò che può generare pubblicità, rispecchia determinati requisiti indicati dal D.M. del 16 settembre 1994, n 657 che dispone quanto segue:

 

TARGHE (ART. 2): “..le targhe concernenti attività professionale di cui al comma 2 articolo 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:..avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50xcm60); i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezza non superiore a cm8...riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco..non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.”

 

INSEGNE (ART. 3): “..le insegne..devono rispondere alle seguenti caratteristiche: avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100x cm 200); gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile; riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione; essere costituite da materiale non deteriorabile; essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione; non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'Associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.”

 

INSERZIONI (ART. 4): “..le inserzioni..devono rispondere alle seguenti caratteristiche: occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10); avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati; non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima; riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della Associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso; riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Comune o dalla Regione. Le disposizione di cui al seguente comma non si applicano alle inserzioni destinate all'informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc..) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate...”.

 

AUTORIZZAZIONI (ART. 6): “Fino a quando non saranno costituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi professionali, la pubblicità, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1, è autorizzata sentita gli Ordini o i Collegi della provincia in cui sono ubicati.”

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