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Sentenza

Obbligo vaccinazione, Corte Costituzionale: è legittimo

di Redazione

La Corte Costituzionale ha respinto con una sentenza tutti i ricorsi dei lavoratori che, a causa della normativa sull'obbligo vaccinale, erano stati sospesi dal servizio. Un rigetto quindi per insegnanti e sanitari che avrà ripercussioni anche sui militari ricorrenti al Tar del Lazio, per i quali in attesa della Suprema Corte i giudici amministrativi avevano sospeso il giudizio.

Covid-19, Corte Costituzionale legittima l'obbligo vaccinale

La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali - come si legge nel comunicato stampa della Suprema Corte - la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale, di svolgere l'attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario.

Scelte del legislatore sull’obbligo vaccinale del personale sanitario sono non irragionevoli, né sproporzionate

La Consulta, come anticipato mesi fa, si è pronunciata in relazione alla legittimità costituzionale della norma che prevede la sospensione dello stipendio ai sanitari inadempienti all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. La vicenda ha preso il “la” dal ricorso proposto contro il provvedimento mediante il quale l’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano aveva sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, un’operatrice no vax (monoreddito e con un figlio a carico). Da parte sua, nello scorso giugno il Tar della Lombardia aveva chiesto una valutazione della Consulta, ravvisando la possibile incostituzionalità della normativa che lascia senza lavoro e stipendio i sanitari che non intendono vaccinarsi.

Nella serata dell’1 dicembre è stata comunicata la decisione della Consulta, che ha ritenuto ugualmente non fondate le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico. È quanto ha reso noto l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze.

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