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COVID-19

Sanitari guariti non vaccinati, Ministero chiede parere Css

di Redazione Roma

Il capo di gabinetto del ministero, Tiziana Coccoluto, ha risposto con una nota alla questione sollevata lo scorso giugno dagli Ordini sanitari, che chiedevano al dicastero una nuova circolare, da adottare in tempi stretti, per fornire un indirizzo univoco e motivato sui termini di differimento della vaccinazione obbligatoria nei confronti degli operatori sanitari guariti non vaccinati.

Obbligo vaccinazione Covid sanitari guariti, Ministero chiede parere Css

Il ministro della Salute ha ritenuto opportuno conoscere il parere del Consiglio Superiore di Sanità al fine di valutare l’evoluzione delle evidenze scientifiche e le conseguenti indicazioni fornite dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria sulle modalità e sulle tempistiche delle somministrazioni dei vaccini anti Covid-19.

È la nota con la quale Tiziana Coccoluto, capo di gabinetto del Ministero, ha replicato alla richiesta di chiarimenti sollevata alcune settimane fa – attraverso una lettera – da parte degli Ordini sanitari. All’interno della missiva si chiedeva allo stesso dicastero l’adozione, in tempi brevi, di una nuova circolare che fornisse un indirizzo univoco e motivato in relazione ai termini di differimento della vaccinazione obbligatoria nei confronti di quegli operatori che, non vaccinati, hanno contratto il Covid.

Ciò in ragione del fatto che tre ordinanze cautelari gemelle del Tar della Lombardia hanno valutato applicabile il termine semestrale di differimento individuato dalla circolare del 21 luglio 2021(“Aggiornamento indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2”) in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare del 3 marzo 2021 (“Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2”). Nella lettera, però, si faceva presente che tale interpretazione confliggeva con quanto indicato alle Federazioni dal Ministero della Salute il 9 marzo 202,2 quando il richiamato termine era stato fissato a distanza di 90 giorni.

Le Federazioni che avevano chiesto un chiarimento – nel caso specifico: Cnop, Fncf, Fnomceo, Fnopi, Fnopo, Fno Tsrm e Pstrp, Fnovi e Onb – spiegavano poi che sebbene tale interpretazione non appaia pienamente condivisibile sotto molteplici aspetti, la gestione dell’altissimo novero di diffide e ricorsi pervenuti a cascata su tutto il territorio nazionale ha di fatto bloccato le procedure di verifica demandate agli Ordini delle professioni sanitarie e reso la posizione dettata da codesto Ufficio di Gabinetto difficilmente sostenibile sotto il profilo giuridico ed economico.

Dunque, per scongiurare un’intollerabile applicazione eterogenea dei termini di differimento della vaccinazione obbligatoria, veniva chiesto al Ministero della Salute di adottare in tempi stretti una nuova circolare che intervenga sul punto fornendo un indirizzo “univoco e motivato” agli Ordini. Nelle conclusioni, le federazioni degli ordini delle professioni sanitarie facevano presente che, in attesa di un chiarimento del ministero, avrebbero dato indicazione alle sezioni territoriali di adeguarsi ai termini previsti dalle ordinanze cautelari del Tar della Lombardia, ovvero sei mesi.

Giornalista

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