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Consiglio di Stato, uno stop ad appalti per il personale Sanità

di Redazione

Stop alla somministrazione di personale alle aziende sanitarie attraverso appalti “fittizi” a ditte e cooperative. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una società di somministrazione lavoro autorizzata e dell’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, bocciando un “appalto di servizi” all’Asl Roma 6 che in realtà ha ad oggetto una somministrazione di personale - attività, quest’ultima, ex lege riservata alle Agenzie per il Lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il ministero del Lavoro.

Appalti a ditte o cooperative per il personale, lo stop del Consiglio di Stato

targa del consiglio di stato

Un'abitudine, quella "bocciata" dal Consiglio di Stato, nata nelle Asl e negli ospedali che per far fronte alla carenza di personale (infermieri, Oss, ausiliari, ma anche personale tecnico e amministrativo) in regime di blocco delle assunzioni utilizzano il meccanismo degli appalti per migliaia di figure professionali, spendendo centinaia di milioni e affidando l’organizzazione soprattutto a cooperative.

A fermare il meccanismo è il Consiglio di Stato che, con la sentenza 1571/2018, su ricorso di una società di somministrazione lavoro autorizzata e dell’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro (Assolavoro), ha bocciato un “appalto di servizi” dell’Asl Roma 6 che in realtà “ha ad oggetto una somministrazione di personale - attività, quest’ultima, ex lege riservata alle Agenzie per il Lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il ministero del Lavoro” - come si legge nella sentenza.

Lo stesso Consiglio di Stato sottolinea che “conseguenza di tale erronea impostazione è che la partecipazione alla gara è stata consentita a tutte le imprese commerciali, a cui è vietata la somministrazione di personale pena la commissione di un illecito amministrativo (cfr. art. 40 del Dlgs n. 81 del 2015); mentre è stata preclusa alle Agenzie per il Lavoro - e tra queste alla società appellante - a causa dei particolari requisiti d’accesso richiesti, incentrati sullo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara”.

La disamina in concreto dei contenuti del contratto smentisce la qualificazione giuridica a esso assegnata dalla Asl e conduce a ravvisarvi una somministrazione di lavoro

La sentenza, riportata da Quotidiano Sanità, sottolinea che anche “la Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo ancor più specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come “appalto”, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi:

  • la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
  • l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
  • l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
  • la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
  • l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore”.

Dalla disamina condotta - si legge - "risulta sufficientemente chiaro che (nella fattispecie, ndr) l’appaltatore non svolge alcun servizio ‘diverso’ da una mera attività di ausilio collaborativo al personale dipendente della Asl", mentre "la carenza di misure atte a scongiurare l’interferenza e la commistione tra i lavoratori, unitamente all’assenza di linee di cesura in grado di differenziare autonome fasi di produzione, forniscono ulteriore conferma della natura fittizia dell’appalto".

Il Consiglio di Stato ha così giudicato l’appello contro l’appalto fondato “e determina, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e il conseguente annullamento degli atti con esso gravati”.

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