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Sentenza

Tassa Opi, respinto appello dell'AAS 5 Friuli Occidentale

di Redazione

La tassa di iscrizione all’ordine professionale degli infermieri - obbligatoria e propedeutica all'esercizio professionale - spetta al datore di lavoro. Lo aveva stabilito il Tribunale del Lavoro di Pordenone, accogliendo il ricorso di 214 infermieri, tutti dipendenti dell'AAS 5 Friuli Occidentale. Con sentenza n. 36/2020 pubblicata il 5 marzo 2020 la Corte d'Appello di Trieste ha respinto l'appello promosso dall'Azienda.

Tassa Opi Pordenone, Corte d'Appello dà ragione agli infermieri

La Corte d’Appello di Trieste ha respinto l’appello che l'AAS 5 Friuli Occidentale aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Pordenone che accoglieva il ricorso di alcuni infermieri per il pagamento della tassa di iscrizione all’ordine degli infermieri.

Con la sentenza del luglio scorso si è dimostrato che l'infermiere ha un contratto di esclusività come un avvocato della Pubblica amministrazione, aveva commentato Gianluca Altavilla, dirigente nazionale del Nursind e promotore del ricorso.

Due mesi dopo lo stesso Tribunale del Lavoro di Pordenone ha ribadito quanto già stabilito e con una nuova sentenza ha respinto il ricorso da parte dell'Azienda in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiarendone anche le motivazioni

Ogni qualvolta venga esercitata attività professionale in regime di esclusività - si legge nella sentenza datata 06/09/2019 - va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l'esercizio dell'attività, fra cui quello dell'iscrizione all'albo. Era stata smantellata anche la teoria sostenuta dall'Azienda secondo cui con l’entrata in vigore della legge 11/1/2018 n° 3 – istituente gli Ordini delle professioni sanitarie, fra cui quella infermieristica – si sarebbe innovata la materia.

Il ricorso dell'Azienda è stato respinto anche dalla Corte d'Appello di Trieste, che entro 60 giorni depositerà le motivazioni della sentenza n. 36/2020.

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