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Esercito italiano: concorso per 78 marescialli infermieri

Pubblicato il 24-07-2023- Aggiornato il 24-07-2023

Tipologia : Infermiere : Indeterminato

Status : Pubblicata delibera

Pubblicazione - Scadenza

Date selezioni :

Regione : Lazio

Indirizzo : Via Venti Settembre, 8 00187 Roma

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 87 Marescialli da immettere nei Ruoli Marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la Specializzazione Sanità. Di questi, 78 posti per i candidati in possesso di laurea in Professioni Sanitarie Infermieristiche, L/SNT/1, nell’ambito della professione sanitaria di infermiere, di cui al D.M. Sanità, 14 settembre 1994, n. 739.

Infermieri Esercito Italiano: reclutamento di 78 Marescialli

Requisiti generali di partecipazione

  • a) essere cittadini italiani
  • b) essere in possesso del titolo di studio indicato tra i requisiti speciali di cui al successivo comma 3
  • c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato
  • d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabile dal regolamento
  • e) godere dei diritti civili e politici
  • f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica. Ai fini sopracitati non rileva il proscioglimento disposto ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e–bis) del Codice dell’Ordinamento Militare
  • g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
  • h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale
  • i) non essere sottoposti a misure di prevenzione
  • j) aver tenuto condotta incensurabile
  • k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato
  • l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico
Approfondimenti : https://bit.ly/44B2OIR

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