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corte costituzionale

Concorsi infermieri, lavoro esternalizzato fa punteggio

di Redazione

Per la Corte Costituzionale il lavoro esternalizzato per infermieri e medici svolto nel Ssn deve valere come esperienza e fa curriculum ai fini dei punteggi nell'ambito dei concorsi pubblici. La sentenza n.20/2020, di fatto, giudica infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo nei confronti della legge Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4.

Lavoro esternalizzato infermieri, Consulta: fa punteggio nei concorsi

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.20/2020, dà ragione alla Regione Lazio di fronte alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo in merito alla legge regionale che dà la possibilità a chi ha svolto attività esternalizzate nell’ambito del Ssn di vedersi riconosciuto tale impiego ai fini della partecipazione ai concorsi di Asl e Ospedali del Ssn.

Nelle fattispecie, la legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 stabilisce: "b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell’assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell’ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto".

Per il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 1, lettera b) (ricorso notificato il 30 giugno-3 luglio 2017), la disposizione regionale contrasterebbe con i criteri di valutazione del curriculum professionale e formativo, stabiliti dalla normativa statale, in quanto modifica e integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli, e incide altresì sulla discrezionalità attribuita alla commissione, laddove le impone di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione.

Inoltre, la disposizione regionale impugnata, nel riconoscere l’assegnazione del predetto punteggio solo ai soggetti impiegati nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, rischierebbe di privilegiare tale categoria di concorrenti rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», per l’assunzione a tempo indeterminato, siano stati già assunti a tempo determinato nell’ambito del Servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica.

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