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Prescrizione significa rispettare

di Redazione

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BARI. Ancora oggi ci troviamo di fronte a situazioni in cui un infermiere deve “lottare” per aver diritto a cose che la legge prevede come obbligo: stiamo parlando della cosiddetta Prescrizione Farmacologica, che spetta al medico.

 

Secondo quanto stabilisce il D.M. 739/94. Art 1, Comma 3, lett. d) “L’infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”; si sa bene quindi che una corretta somministrazione, supportata in letteratura a livello formativo sia in ambito nazionale che internazionale dalla cosiddetta “REGOLA DELLE 6 G”, necessita decisamente di una decisione a monte che sia in forma scritta chiara e leggibile e che sia corretta in tutti suoi elementi (tipo di farmaco, dosaggio, tempi di somministrazione, forma farmaceutica, sottoscrizione con data e firma del medico prescrittore).

 

Resta quindi chiaro che da un punto di vista giuridico l’atto della somministrazione non può non prescindere dall’atto della prescrizione, che in tal caso è un atto distinto dalla vero momento della somministrazione vera e propria e che garantisce all’infermiere, caso di errore, di rispondere solo per quanto di sua stretta competenza, senza incorrere nel reato di abuso di professione medica per atti che non gli spettano affatto.

 

Una riflessione però sorge spontanea: se da una parte si parla della figura del’infermiere prescrittore che tanto è “osteggiata”, dall’altra l’infermiere deve “disperatamente rincorrere una prescrizione che è lecita e che gli permette di espletare la sua professione e di tutelarsi di fronte ad eventuali errori di non sua competenza.

 

Eppure etimologicamente pre-scrivere letteralmente significa “scrivere prima”! Come mai allora in molte realtà, laddove la figura dell’infermiere di famiglia inizia a prendere piede ci si trova davanti ad applicazioni di prescrizioni terapeutiche effettuate da infermieri per conto di medici che emettono la sola “ricetta rossa” per l’acquisto dei farmaci ma non una vera e propria prescrizione che venga tenuta agli atti dall’infermiere?

 

Probabilmente questo aspetto viene totalmente ignorato oppure oserei dire ignorato volutamente, di fronte magari a colleghe che si trovano ad operare alle prime armi e di certo non sanno che:

la prescrizione terapeutica in forma scritta non è solo un diritto, ma rappresenta l’atto legale che rende lecita l’attuazione dell’applicazione terapeutica, mentre da un punto di vista deontologico e professionale essa rappresenta il rispetto che un medico deve avere per l’infermiere professionista.

 

In tal senso la Suprema Corte di Cassazione, nonché la recente giurisprudenza, nel sottolineare il rapporto collaborativo tra professionisti e quanto l’atto di somministrazione e prescrizione siano strettamente correlati, stabiliscono infatti che la preparazione di una terapia farmacologica “non sia prestata in modo meccanicistico, ma in modo collaborativo con il medico, richiamando l’attenzione di questi, in presenza di dubbi, sulla variazione del farmaco o sul dosaggio”.

 

Il messaggio è quindi chiaro: Prescrivere significa Collaborare e rispettarsi professionalmente

 

Pagliuca Mario

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