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Elezioni RSU. Chi vota e come

di Redazione

Nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2015, dovranno esprimere il proprio voto tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell’amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo. Hanno diritto a votare anche i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato in forza nell’amministrazione alla data delle votazioni.

Le modalità di Voto RSU

Elezioni RSU

I dipendenti che sono assunti nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (13 gennaio) e la data delle votazioni, hanno diritto di voto (elettorato attivo) se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro del 07/08/1998, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali, sia a tempo pieno che parziale.

Qualora i dipendenti siano in comando presso altri Enti o fuori ruolo, se eletti, per assumere l’incarico devono rientrare in servizio presso l’amministrazione di appartenenza.

Sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale il cui contratto a tempo determinato, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa.

Scheda elettorale – Unica, contenente le liste in ordine di presentazione e con pari evidenza. Firmata da almeno 3 componenti del seggio. Consegnata da un componente del seggio.

Preferenze

  • fino a 200 dipendenti - 1 preferenza
  • oltre 200 dipendenti - 2 preferenze

Nella scheda ad 1 preferenza sono indicati i candidati.
Nella scheda a 2 preferenze non sono indicati i candidati ma sono previsti appositi spazi per permettere all’elettore di esprimere le proprie preferenze.

L’indicazione di un numero superiore di preferenze vale solo come voto di lista. Il voto apposto a più liste o a candidati di più liste rende nulla la scheda.

Operazioni di scrutinio

La Commissione elettorale autorizza l’apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale (50% + 1 degli aventi diritto).
In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto, non si deve procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni con le stesse liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

Riparto e attribuzione dei seggi

Si calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti.
In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

In ogni caso ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l’avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all’albo dell’Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti.

Da tale momento, la RSU può legittimamente operare.
L’insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell’Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

Numero dei comotetpeonenti RSU

Regioni - Autonomie Locali e Snità

  • 1 componente nelle Amministrazioni che occupano fino a 15 dipendenti;
      • 4 componenti negli enti da 16 a 60 dipendenti;
      • 5 componenti negli enti da 61 a 100 dipendenti;
      • 7 componenti negli enti da 101 a 150 dipendenti; § 9 componenti negli enti da 151 a 200 dipendenti;3 componenti nelle Amministrazioni che occupano fino da 16 a 200 dipendenti con la specifica che tale numero può essere aumentato in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate di rilevante presenza di professionalità diverse o altamente qualificate rispettivamente a:
    • da 201 dipendenti in poi il numero è aumentato in base alle frazioni di dipendenti previste ai punti b) e c) art. 4 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, di cui alla tabella sopra indicata, che si sommano ai 3 (ovvero ai 4, 5, 7 o 9) componenti previsti per i primi 200 dipendenti.

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