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ENPAPI

Contribuzione versata indebitamente alla gestione separata

di Redazione

Con l’articolo 116, comma 20, della Legge n. 388/2000 il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un Ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all’Ente titolare della contribuzione delle somme incassate.

Gestione separata Enpapi e contributi versati indebitamente

La ratio della norma è stata quella di favorire il debitore ed evitare l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l’aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni:

  • il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un Ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
  • la natura del contributo deve essere previdenziale;
  • il contributo deve essere certo;
  • deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.

La previsione letterale dell’articolo 116, comma 20, della richiamata Legge, nel fare riferimento alla contribuzione versata ad un Ente previdenziale pubblico, sembrava escludere dal campo di applicazione della norma i versamenti effettuati nei confronti degli Enti previdenziali privatizzati ai sensi dei Decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96.

La Giurisprudenza di Cassazione ha avuto modo di affermare in più casi che, ai fini dell’applicazione della legge n. 388 del 2000, la natura di Ente pubblico o privato sia assolutamente irrilevante, perché ciò che conta è la natura dell’attività esercitata che, nella specie, è l’assicurazione obbligatoria.

Sulla stessa linea, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6014 del 28 novembre 2012 ha avuto modo di affermare, con specifico riferimento alle Casse previdenziali private, che la privatizzazione degli Enti previdenziali ha riguardato il solo regime della loro personalità giuridica, ma non l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, tenendo così fermo il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale svolta dagli stessi.

Nell’ottica di favorire il debitore e tutelare la posizione assicurativa degli iscritti alle gestioni, rendendo più fluido e veloce il trasferimento da un ente previdenziale ad un altro della contribuzione erroneamente versata, si è ritenuto che tutti gli Enti, i quali in forza di disposizioni normative svolgano funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, quali quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96, possono essere considerati come rientranti nell’ambito di applicazione del regime previsto dall’articolo 116, comma 20, della Legge n. 388/2000.

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