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Libera professione infermiere

Libera professione, aumentano diritti per chi ha partita Iva

di Giuseppe Sasso

È dello scorso 10 novembre l’approvazione al Senato del disegno di legge 2233 titolante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Novità per l'infermiere libero professionista

Riforme sul lavoro autonomo e il "lavoro agile"

Attraverso questo intervento normativo, collegato alla legge finanziaria, il legislatore si propone due macro-obiettivi distinti.

Il primo è quello di fornire un quadro di base - che garantisca uno standard minimo - sul piano del welfare nel panorama dei lavoratori non subordinati; come tutti sanno la riforma del mercato del lavoro, iniziata oltre vent’anni fa e in eterno divenire in seguito alla crisi globale, ha generato una miriade di tipologie contrattuali, collocatesi nella zona d’ombra che si sfuma tra le due classiche figure di lavoro subordinato e autonomo.

Ad oggi gli assetti previdenziali e assistenziali risultano assai eterogenei tra le diverse categorie professionali, in quanto lasciati all’autonoma gestione ordinistica: da qui la necessità di provvedere in tutela dei lavoratori autonomi emergenti.

L’interesse della classe infermieristica di fronte a tale obiettivo è parziale. L’Enpapi (ente previdenziale di gestione separata di categoria) ha posto in essere da tempo una soddisfacente struttura previdenziale e assistenziale in linea con le norme vigenti, per cui le novità sono minime e sovrapponibili con le migliorìe apportate dal disegno di legge 2233 al previgente quadro normativo.

Rispetto alle indennità di maternità la novità risiede nella possibilità di poterne godere “a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa” (art. 8); in merito ai congedi parentali il periodo fruibile passa da tre a sei mesi, spettante entro il terzo anno di vita del figlio e non più solo il primo (art.9).

Una forte tutela è prevista dall’articolo 10 per il caso di assenza del lavoratore non subordinato a causa di gravidanza, malattia e infortunio: il rapporto di lavoro col committente rimane sospeso (e non si risolve), senza diritto al corrispettivo, per una durata massima di 150 giorni per anno solare (a patto che si tratti di un rapporto continuativo); inoltre, nei casi di impossibilità allo svolgimento dell’attività - per malattia o infortunio - superiore ai 60 giorni, si sospendono gli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi per l’intera malattia e sino ad un massimo di due anni (l’ammontare non corrisposto sarà versato mediante rateizzazione, in soluzioni numericamente triple rispetto ai mesi di sospensione).

Merita inoltre di essere menzionata la parificazione alle giornate di degenza ospedaliera prevista in favore di quelle impiegate per sottoporsi a cure oncologiche (art. 11).

Considerando poi il regime fiscale relativo alle attività di formazione, il legislatore ha previsto (art.5) integrale deducibilità:

  • per le spese di iscrizione a master universitari, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, convegni e congressi, nel limite di € 10.000;
  • in ordine alle “spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente”, fino a € 5.000;
  • riguardo tutti gli “oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.

La norma si rivolge alle polizze assicurative facoltative e ha lo scopo, agevolandone la stipula, di ottenere l’abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

Il secondo macro-obbiettivo della manovra legislativa in analisi è quello di favorire i livelli occupazionali in modo efficiente, mediante l’introduzione nel panorama italiano dello smart working: trattasi di un fenomeno di adattamento sociale accolto dai maggiori competitor mondiali per sviluppare forme organizzative maggiormente efficienti.

Tale modello di prestazione ha rivelato enormi risvolti positivi, primo su tutti la riduzione dell’incidenza dell’assenteismo, assicurando maggiori indici di produttività. Essenzialmente consiste nella possibilità di svolgere il proprio lavoro, in un rapporto subordinato, in parte nei locali aziendali e in parte altrove.

Il “lavoro agile” è regolato dal capo II del D.L. 2233: viene definito “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”; è dichiaratamente finalizzato all’aumento della produttività nonché alla conciliazione della prestazione con “i tempi di vita e di lavoro”.

Nel rispetto dell’orario di lavoro e della retribuzione previsti nella contrattazione collettiva (e invariabili rispetto alla classica modalità di svolgimento “in azienda”) l’accordo che prevede la modalità “agile” deve:

  • essere stipulato in forma scritta (a pena di nullità);
  • disciplinare le modalità di esecuzione del lavoro all’esterno dei locali aziendali;
  • prevedere le forme di esercizio del potere direttivo datoriale;
  • individuare gli strumenti utilizzati dal lavoratore e i suoi tempi di riposo;
  • essere trasmesso dal datore al servizio territoriale competente nelle modalità e tempi previsti dalla legge (legge 28 novembre 1996 n° 608).

I doveri di prevenzione e sicurezza sono adempiuti dal datore attraverso la trasmissione di una informativa annuale al lavoratore, che di contro ha il dovere di cooperare attuando le misure preventive previste per la tutela della sua salute; in ambito di riservatezza il datore predispone le misure per il trattamento dei dati e il dipendente li gestisce con responsabilità diretta, custodendo diligentemente gli eventuali strumenti tecnologici a lui forniti in dotazione.

Concludiamo menzionando la previsione di una assicurazione obbligatoria, in favore del dipendente e a carico del datore, contro infortuni e malattie professionali cagionati durante lo svolgimento del lavoro in modalità “agile” (art.19).

In concreto la tutela riguarda i rischi derivanti dalla prestazione lavorativa e agli infortuni occorsi in itinere (dal luogo di residenza a quello fuori azienda prescelto) a norma del T.U. delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria art.2 c.3.

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