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COVID-19

Arezzo, tribunale dà ragione a infermiera no vax

di Redazione Roma

Una professionista sanitaria aveva espresso in tv le proprie critiche al vaccino anti-Covid, ragion per cui era stata sospesa (sei mesi senza retribuzione) dalla Azienda Usl Toscana sud est. Così l’infermiera si è rivolta al Tribunale di Arezzo, che oggi annulla il provvedimento. Ritenendo le parole dell’infermiera mera espressione della libertà del pensiero e la condotta dell’azienda non differente da quella di chi si accinga a sparare a un passero con un cannone.

Critica vaccino in TV e viene sospesa. Giudice dà ragione all'infermiera

L’infermiera ha semplicemente inteso manifestare la propria incertezza in merito alla efficace sperimentazione del vaccino Sars-Covid 19, concludendo di non concordare con la decisione di estendere l’obbligo vaccinale. Ragione per cui tutto rientra nella mera espressione della libertà del pensiero su argomenti di rilevanza pubblica e interesse generale. Rispettata la continenza espressiva, esercizio del legittimo diritto di critica.

Così il giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo, Giorgio Rispoli, biasima la “sproporzione” del provvedimento disciplinare rispetto al comportamento posto in essere dalla ricorrente, ritenendolo non dissimile dalla condotta di chi si accinga a sparare a un passero con un cannone.

Annullato, dunque, il provvedimento disciplinare nei confronti di un’infermiera no vax che – dopo aver espresso in tv la sua contrarietà al vaccino anti-Covid – veniva sospesa (per sei mesi senza retribuzione) dalla Azienda Usl Toscana sud est.

Ma la lavoratrice si è appellata al tribunale di Arezzo che ha annullato il provvedimento disciplinare, con il giudice del lavoro Giorgio Rispoli che ha valutato la punizione illegittima e sproporzionata. Di fatto, l’infermiera ha esercitato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (articolo 21 della Costituzione) – stabilisce la sentenza – senza che sia stato leso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Riavvolgendo il nastro, le dichiarazioni che – nell’ottobre 2021 – la professionista sanitaria aveva rilasciato in tv non erano state affatto gradite dall’Azienda sanitaria, che lo corso febbraio aveva irrogato la sanzione contestando alla propria dipendente di aver espresso considerazioni molto critiche nei confronti della vaccinazione anti Covid e dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

Secondo l’Asl l’infermiera avrebbe affermato ai media: Di fronte al ricatto io scelgo la dignità personale, per cui non mi vaccinerò. E ancora: priva del placet previsto dal Codice di comportamento aziendale con riferimento alla procedura sui rapporti con la stampa, l’operatrice si sarebbe qualificata con ruolo e funzione aziendale esponendo l’Azienda a dichiarazioni non autorizzate e contrastanti con la normativa vigente, diffondendo informazioni che avrebbero esulato dalla professione infermieristica e dal ruolo ricoperto.

Le veniva contestato, poi, di aver fornito risposte non supportate da evidenze scientifiche, informazioni fuorvianti nonché riferito arbitrariamente di presunti episodi di emarginazione sanitaria di persone non vaccinate. Sempre per l’Asl avrebbe inoltre determinato un clima di sfiducia nei confronti dei professionisti deputati alla cura e all’assistenza dei pazienti, nonché sulle stesse scelte dell’azienda e del Servizio sanitario nazionale, in modo tale da ledere l’immagine dell’azienda e dei suoi lavoratori.

Vagliate le interviste in tv, il giudice Rispoli ha invece ritenuto che la ricorrente si sia espressa a titolo personale, mostrandosi priva di camice e distintivi aziendali, senza alcun prolungato e specifico riferimento all’attività svolta in qualità di dipendente dell’Azienda Usl Toscana sud est, né tantomeno all’Azienda datrice di lavoro.

Si è qualificata come infermiera, questo sì, ma non era tenuta ad avere il permesso a parlare con la stampa. Inoltre, ha esternato posizioni che – seppur discutibili e non condivisibili su pazienti, vaccini, libertà di scelta – non configurano per il giudice una critica mirata a danneggiare il datore di lavoro. Concludendo: Non si configura una violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della lavoratrice nei confronti dell’Azienda datrice di lavoro e, comunque, nessun nocumento, nemmeno potenziale, può essere stato originato dalle interviste rese.

Giornalista

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