Doveri, responsabilità e sanzioni disciplinari. Tutto quello che il dipendente pubblico deve conoscere sul codice di comportamento da seguire durante lo svolgimento delle sue funzioni e sulle sanzioni nelle quali può incorrere.
Gli obblighi del dipendente pubblico
Il CCNL identifica gli obblighi comportamentali e disciplinari del dipendente. Il dipendente deve lavorare con impegno e responsabilità, rispettando i principi del buon andamento, del rispetto della legge e dell’interesse pubblico.
Il procedimento disciplinare
Nel momento in cui il dipendente non rispetti gli obblighi normativi del CCNL, la sua condotta può essere soggetta a procedimento disciplinare.
Sulla base della gravità dell’infrazione commessa, il dipendente può andare incontro a:
Rimprovero verbale
Rimprovero scritto/censura
Multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
Sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi
Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso
Sanzioni disciplinari, quando e perché vengono impartite
Poiché le sanzioni devono rispettare i principi di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità, le sanzioni seguono criteri predefiniti che tengono conto:
dell’intenzionalità del comportamento
i gradi di negligenza
imprudenza o imperizia
la rilevanza degli obblighi violati
le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente
il grado di danno o pericolo causato all’azienda o all’utente
presenza di circostanze aggravanti o attenuanti
concorso nella violazione di più dipendenti in accordo fra di loro
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni collegate tra loro - e notificate con un unico procedimento - viene applicata la sanzione prevista per la mancanza più grave se le varie infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
Licenziamento, quando si applica
La sanzione disciplinare del licenziamento si applica con preavviso o senza preavviso.
Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso
Recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestono carattere di particolare gravità
Condanna passata in giudicato, per un delitto che, anche se commesso fuori dal servizio e non attinente al rapporto di lavoro, non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro per la sua specifica gravità
Violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente negli articoli precedenti, ma di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro
Mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti
Gravi fatti illeciti di rilevanza penale, compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare
Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consente neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità
Commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro
Violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente negli articoli precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro
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