Doveri, responsabilità e sanzioni disciplinari. Tutto quello che il dipendente pubblico deve conoscere sul codice di comportamento da seguire durante lo svolgimento delle sue funzioni e sulle sanzioni nelle quali può incorrere.
Gli obblighi del dipendente pubblico
Le sanzioni disciplinari nelle quali può incorrere il dipendente pubblico
Il CCNL identifica gli obblighi comportamentali e disciplinari del dipendente. Il dipendente deve lavorare con impegno e responsabilità, rispettando i principi del buon andamento, del rispetto della legge e dell’interesse pubblico.
Il procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare è commisurato alla gravità dell'infrazione commessa
Nel momento in cui il dipendente non rispetti gli obblighi normativi del CCNL, la sua condotta può essere soggetta a procedimento disciplinare.
Sulla base della gravità dell’infrazione commessa, il dipendente può andare incontro a:
Rimprovero verbale
Rimprovero scritto/censura
Multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
Sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi
Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso
Qualora il dipendente commetta un’infrazione, l’azienda ha l’obbligo di inviare una contestazione scritta di addebito entro 20 giorni da quando è avvenuta la contestazione o si è venuti a conoscenza del fatto.
Il dipendente deve presentarsi a difendersi con un procuratore o un rappresentante dell’associazione sindacale a cui conferisce mandato.
Entro i venti giorni successivi, il dirigente responsabile del procedimento deve procedere alla contestazione; nel frattempo, il dipendente o il suo difensore, su delega, può richiedere gli atti che riguardano il procedimento a suo carico.
Sanzioni disciplinari, quando e perché vengono impartite
Poiché le sanzioni devono rispettare i principi di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità, le sanzioni seguono criteri predefiniti che tengono conto:
dell’intenzionalità del comportamento
i gradi di negligenza
imprudenza o imperizia
la rilevanza degli obblighi violati
il grado di danno o pericolo causato all’azienda o all’utente
presenza di circostanze aggravanti
recidive.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni collegate tra loro - e notificate con un unico procedimento - viene applicata la sanzione prevista per la mancanza più grave se le varie infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
Licenziamento, quando si applica
La sanzione disciplinare del licenziamento si applica con preavviso o senza preavviso.
Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso
Recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestono carattere di particolare gravità
Condanna passata in giudicato, per un delitto che, anche se commesso fuori dal servizio e non attinente al rapporto di lavoro, non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro per la sua specifica gravità
Violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente negli articoli precedenti, ma di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro
Mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti
Gravi fatti illeciti di rilevanza penale, compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare
Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consente neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità
Commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro
Violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente negli articoli precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro
Le mancanze non espressamente previste nelle ipotesi precedenti sono comunque sanzionate facendo riferimento all'individuazione di fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori
Il codice disciplinare deve essere adeguatamente pubblicizzato sul sito aziendale e deve essere obbligatoriamente reso pubblico entro 15 giorni dalla data di stipula del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Proposta di conciliazione
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla rideterminazione della sanzione disciplinare da applicare tranne nei casi per i quali la legge ed il CCNL prevedono il licenziamento, con o senza preavviso.
L’Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dipendente possono proporre all’altra parte l’attivazione della procedura conciliativa, non obbligatoria, entro cinque giorni successivi all’audizione del dipendente.
Dal momento in cui viene proposta la conciliazione, vengono sospesi i termini del procedimento disciplinare.
La proposta di attivazione della conciliazione deve contenere un riassunto dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e l’eventuale proposta riguardante la sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine dei 5 giorni, comporta l’impossibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
La disponibilità della controparte di accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta.
Nel caso di mancata accettazione entro questo termine, riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare. La mancata accettazione comporta la decadenza della possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
Se la proposta viene invece accettata, l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’associazione sindacale a cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato e se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’Ufficio per i procedimenti Disciplinari e dal dipendente, e la sanzione non non può più essere impugnata.
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