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Pubblico Impiego

Congedo di maternità post parto, le novità dalla LdB 2019

di Corradino Ignelzi

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Lavorare fino al giorno presunto del parto e fruire del congedo di maternità obbligatoria nei cinque mesi successivi al parto (qualora l’ambiente lavorativo e le condizioni fisiche della madre e del bambino lo permettano). È la novità introdotta dalla legge di bilancio 2019, che – ad oggi – è in attesa di una specifica definitiva dell’INPS che ne ufficializzi l’introduzione.

Maternità sempre più flessibile, le novità dalla legge di bilancio 2019

Alle lavoratrici dipendenti, collaboratrici e lavoratrici autonome, lavoratrici a domicilio, socie lavoratrici di cooperative e disoccupate è riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante la gravidanza e il puerperio per la durata di cinque mesi e nel caso in cui la madre sia impossibilitata a beneficiare di tale diritto quest’ultimo si estende al padre.

La lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. L’astensione e l’indennità economica si estendono anche in caso di adozione o affido di minori. Tali diritti sono sanciti dal Testo Unico sulla maternità e paternità del 26 marzo 2001, n. 151 e dalla legge nota come “Jobs act” del 22 maggio 2017, n. 81.

Un’importante novità è stata introdotta con la legge di bilancio 2019 che, col comma 1.1 all’art.16 del T.U., riconosce alla lavoratrice la possibilità di lavorare fino al giorno presunto del parto e fruire del congedo di maternità obbligatoria nei cinque mesi successivi al parto. A tutt’oggi questa novità per essere operativa attende una specifica dell’INPS che ne ufficializzi l’introduzione.

In questo modo ogni lavoratrice gravida potrà scegliere, compatibilmente con gli obblighi e i divieti previsti dalla legge, di usufruire del congedo più idoneo alle proprie esigenze:

  • 2 mesi prima della data presunta del parto + 3 mesi dopo il parto (o dalla data presunta del parto in caso di parto pretermine);
  • 1 mese prima della data presunta del parto + 4 mesi dopo il parto (o dalla data presunta del parto in caso di parto pretermine);
  • fino alla data presunta del parto e 5 mesi dopo il parto (o dalla data presunta del parto in caso di parto pretermine).

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