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Pubblico Impiego

Professionali e di organizzazione: gli incarichi funzionali

di Chiara Vannini

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La grande novità del nuovo CCNL è il capitolo dedicato agli incarichi di funzione. Si tratta di ruoli di rilievo organizzativo assegnati ai dipendenti che hanno i requisiti richiesti e che partecipano ad eventuali selezioni indette dall’azienda.

L’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di responsabilità specifiche nella gestione di processi assistenziali e formativi legati alla propria funzione sanitaria ed ogni azienda definisce dei criteri di complessità in un proprio regolamento.

Viene confermata la funzione di coordinamento e viene valorizzata all’interno dell’incarico di organizzazione anche in relazione all’evoluzione dei processi e modelli organizzativi, dell’esperienza e delle professionalità acquisite.

Il conferimento di ulteriori incarichi di organizzazione richiede il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D e la laurea magistrale/specialistica è un elemento di valorizzazione per l’affidamento di incarichi di maggiore complessità.

Inoltre, l’incarico professionale può essere quello di “professionista specialista” o di “professionista esperto”.

Professionista specialista Professionista esperto

Il requisito richiesto per il conferimento di questo incarico è:

Il requisito richiesto per il conferimento di questo incarico è:

  • aver acquisito competenze avanzate tramite percorsi formativi aggiuntivi regionali e attraverso l'esercizio di attività professionali riconosciute dalle stesse regioni

In specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche e in relazione alla formazione aggiuntiva post-diploma, vengono istituiti incarichi professionali per l’esercizio di compiti connessi alla specifica organizzazione nelle aree previste dall’organizzazione aziendale.

Tali compiti assegnati sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.

Istituzione degli incarichi di funzione

Le aziende, sulla base delle proprie esigenze di servizio, dei propri ordinamenti e delle leggi regionali in termini di organizzazione e di programmazione sanitaria, possono istituire gli incarichi di funzione, attingendo a risorse disponibili nel fondo destinato agli incarichi.

Le Aziende definiscono gli incarichi di funzione e individuano l’importo della relativa indennità, tenendo conto della dimensione organizzativa dell’azienda, del livello di autonomia e responsabilità della posizione ricoperta, del tipo di specializzazione richiesta, della complessità delle competenze e della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell’Azienda.

Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione

Gli incarichi possono essere conferiti al personale inquadrato in categoria D, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale (part–time), ma in questo caso il valore economico viene ricalcolato sulla base della prestazione lavorativa effettivamente prestata.

Le Aziende definiscono preventivamente i criteri selettivi e le modalità per conferire gli incarichi, ed essi vengono attribuiti dall’Azienda previa domanda dell’interessato che partecipa ad un bando di selezione. Gli incarichi messi a bando devono specificare le motivazioni e la descrizione delle attività.

L’incarico è a termine e l’azienda, sulla base delle proprie esigenze, può definire una durata che va da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque.

Gli incarichi possono però essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare un’ulteriore procedura selettiva e per una durata massima complessiva di 10 anni.

Trattamento economico degli incarichi funzionali

L’indennità prevista per l’incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo dell’Azienda e dell’entità dell’incarico.

Il risultato delle attività svolte è soggetto ad una valutazione annuale e ad una valutazione finale al termine dell’incarico. Se la valutazione annuale è positiva, si procede alla corresponsione del premio.

In caso di valutazione negativa, l’azienda prima di procedere alla valutazione finale ascolta le considerazioni del dipendente interessato, anche assistito dall’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, o da persona o legale di sua fiducia. L’esito della valutazione finale è rilevante per l’affidamento dello stesso o di altri incarichi.

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