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Maternità e paternità, i congedi per il dipendente pubblico

di Chiara Vannini

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Sei in dolce attesa, da quando si ha diritto alla maternità? E che cos’è la maternità anticipata? E quella facoltativa? A queste domande prova a dare una risposta questa mini-guida sui congedi parentali per il dipendente pubblico. Aggiornata con l’entrata in vigore, dal 13 agosto, del decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022.

Congedi per maternità e paternità, ecco cosa spetta ai neogenitori

donna incinta

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.

Il padre ha diritto al congedo di paternità nel caso in cui la compagna sia deceduta o abbia una malattia grave, se è l’unico genitore affidatario, oppure se la madre rinuncia del tutto o in parte al congedo di maternità.

Congedo parentale obbligatorio

La madre ha diritto a:

  • 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
  • i periodi di astensione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)

E dopo il parto:

  • i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva
  • in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto e la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi
  • i periodi di astensione prorogata che vengono disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

Ai genitori adottivi spettano i mesi di astensione obbligatoria (2 + 3) dall’entrata del minore in famiglia o a partire dal periodo di permanenza all’estero.

Congedo di paternità obbligatorio

Fra le novità del decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 vi è il congedo di paternità che diventa obbligatorio. Il padre da ora può fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, non fruibili ad ore, ma fruibili anche in maniera non continuativa. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è di 20 giorni. Questo diritto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario ed è autonomo rispetto a quello della madre. Il diritto prevede una retribuzione del 100%. Il congedo può essere fruito:

  • nei due mesi prima della data presunta del parto
  • nei 5 mesi successivi al parto o in caso di morte perinatale del figlio

Indennità per lavoratrici autonome

Un'altra novità inserita nel decreto è l'indennità alle lavoratrici autonome. Alle lavoratrice autonome viene riconosciuta un'indennità giornaliera anche nei periodi che precedono i due mesi prima del parto, in caso di complicanze gravi legate alla gravidanza, o patologie che sono aggravate dalla gravidanza in base ad accertamenti da parte del curante. Come per gli altri periodi di maternità, anche in questo caso l'indennità giornaliera dipende dalla categoria di appartenenza della lavoratrice.

Congedo parentale facoltativo

Il congedo parentale spetta ai genitori fino ai 12 anni di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento rispettivamente:

  • per la madre: 6 mesi di congedo per ogni figlio entro i 12 anni di età o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento
  • per il padre: 6 mesi di congedo per ogni figlio entro i 12 anni di età o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. I 6 mesi possono essere 7 nel caso in cui ci si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi
  • entrambi i genitori: 10 mesi complessivi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, per ogni figlio entro i 12 anni di età o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento
  • al genitore solo: 11 mesi continuativi o frazionati, di cui 9 mesi (e non più 6) indennizzati al 30% della retribuzione

Oltre ai 9 mesi, per la coppia o il genitore singolo, è concessa fino ai 12 anni (e non più fino a 8) un'indennità del 30% a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

In caso di parto gemellare la durata del congedo facoltativo è doppia.

Genitori iscritti alla gestione separata

Ai genitori iscritti alla gestione separata è possibile fruire del congedo fino ai 12 anni di età o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affido preadottivo. Ogni genitore ha diritto a 3 mesi indennizzati, non trasferibili, oltre a 3 mesi, non trasferibili tra loro, ma alternati, per un periodo massimo di 9 mesi.

Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale da fruire entro il compimento di un anno o entro un anno dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Congedo per malattia del figlio

Il genitore ha diritto al congedo retribuito per la malattia del figlio fino ai tre anni in maniera illimitata. Oltre i tre anni e fino agli otto, a ciascun genitore spettano al massimo 5 giorni lavorativi all’anno. Questo limite non può essere superato nemmeno se uno dei due genitori ne ha fruito solo parzialmente. Questo tipo di congedo non è soggetto a visita fiscale del medico competente. Per fruire di questa tipologia di permesso, è necessario presentare la documentazione del pediatra e del medico relativa allo stato di salute del bambino.

Sono retribuiti fino a 30 giorni all’anno fino ai 3 anni del bambino; i giorni ulteriori fino ai 3 anni, e tutti quelli fino agli 8 anni non sono retribuiti, e incidono sulla maturazione delle ferie e sulla 13° mensilità.

Aspettativa non retribuita

Il lavoratore a tempo indeterminato, che ne fa richiesta formale e motivata, può richiedere un periodo di aspettativa per motivi personali o di famiglia senza retribuzione, fino ad un massimo di 12 mesi in un triennio. L’aspettativa viene concessa solamente se vi sono esigenze organizzative e di servizio compatibili con la richiesta. I 12 mesi di aspettativa possono essere fruiti anche in maniera frazionata.

Se durante il periodo di aspettativa, vengono meno i motivi per cui al dipendente è stata concessa, è tenuto a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni.

Se il dipendente non rientra al lavoro al termine del periodo di aspettativa, si risolve automaticamente il contratto di lavoro, senza indennità di preavviso.

L’aspettativa è concessa anche:

  • Per un periodo totale di 6 mesi, ovvero per tutto il periodo di prova, qualora il dipendente sia stato assunto a tempo indeterminato da una pubblica amministrazione per vincita di concorso pubblico 
  • Per un incarico, presso un’amministrazione pubblica, per tutta la durata del contratto di lavoro a tempo determinato 
  • Per 2 anni (e per una sola volta nella vita) per gravi e documentati motivi di famiglia. 
  • Per motivi di studio senza assegni se ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, per tutto il periodo degli studi. 
  • Nel caso in cui il coniuge lavori all’estero, il dipendente può richiedere l’aspettativa non retribuita per il periodo di permanenza all’estero del coniuge, se non vi è la possibilità di trasferimento nella località in cui opera il coniuge.

È importante ricordare che, durante il periodo di astensione obbligatoria, il dipendente matura le ferie e i contributi a fini pensionistici come se fosse al lavoro a tutti gli effetti. Nel periodo di astensione facoltativa, invece, il dipendente non matura le ferie, né i contributi a fini previdenziali (che potranno eventualmente essere riscattati in un secondo momento tramite apposita richiesta all'Inps).

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NurseReporter

Commenti (3)

Honfy

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Congedo paternità lavoratori pubblici

#3

Salve, volevo chiedere un chiarimento riguarda al congedo paternità per i lavoratori pubblici, posso usufruire di questo congedo solo per i nati dal 13/08/2022 oppure anche quelli nati prima importante che venga usufruito entro i 5 mesi dalla nascita? Perché sul sito inps c’è scritto per i nati dal 13/08, invece nel decreto non c’è scritto .
Attendo un Vs.gentile riscontro.
Grazie

angelina87

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congedo parentale facoltativo

#2

Buona sera mi chiamo Angela,vorrei delle informazioni riguardo il congedo parentale facoltativo. Sia io che mio marito siamo infermieri, io lavoro in una struttura privata e mio marito in una struttura pubblica. Possiamo entrambi fare domanda di congedo parentale facoltativo nello stesso periodo e quindi contemporaneamente?

Anizgz

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Aspettativa non retribuita

#1

Buongiorno, sono una infermiera e mamma in maternità che tra un po' dovrà rientrare al lavoro.
Volevo chiedere se era possibile chiedere un congedo non retribuito per qualche mese in modo tale di stare a casa con il mio piccolo ancora. E se fosse così se quel congedo posso chiederlo prima di usufruire tutta la maternità facoltativa. Volevo tenermi un po' di giorni di maternità facoltativa in caso di eventuali necessità.
Grazie a chi mi risponderà.