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Pubblico Impiego

Assunzioni a tempo determinato, cosa dice il nuovo Ccnl

di Chiara Vannini

Pubblico Impiego

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Le aziende possono stipulare contratti individuali secondo una previsione di risorse necessarie e tenendo conto dei vincoli finanziari previsti. I contratti a termine (tempo determinato) hanno una durata massima di trentasei mesi. Per tutto il personale sanitario il limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, compresi gli eventuali rinnovi, deve essere individuato dalla singola Azienda in considerazione della necessità di garantire un’erogazione costante dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni.

Contratto a tempo determinato, come funziona

Il numero massimo di contratti a tempo determinato - tra le tipologie flessibili del rapporto di lavoro - che può stipulare ciascuna Azienda non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Nel contratto individuale del dipendente deve essere specificata chiaramente la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito. La durata del contratto può comprendere anche i periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. Il contratto a tempo determinato può inoltre essere a tempo pieno o a tempo parziale (part-time).

Tempo determinato, quando è possibile prolungare

In casi eccezionali, raggiunti i 36 mesi, è possibile prolungare ulteriormente il contratto, per non più di dodici mesi, esclusivamente in caso di:

  • attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti
  • particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione
  • introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità
  • prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo
  • rinnovo o proroga di un contributo finanziario.

Trattamento economico-normativo del tempo determinato

Il trattamento economico e normativo che viene applicato al personale assunto a tempo determinato, è lo stesso previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, con alcune precisazioni:

  • le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione (28 o 32 giorni, a seconda che l’orario di lavoro sia articolato su 5 o 6 giorni)
  • in caso di assenza per malattia, è corrisposto il trattamento economico in misura rapportata alla durata del contratto, ad esclusione di un periodo di assenza inferiore a 2 mesi, in cui il trattamento economico è comunque corrisposto interamente. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro, anche se la malattia prosegue
  • il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine
  • possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprese le eventuali proroghe, possono essere concessi:

  • permessi retribuiti per motivi personali o familiari
  • permessi per esami o concorsi o per aggiornamento professionale facoltativo
  • permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche
  • permessi per lutto.

Il numero massimo annuale dei permessi deve però essere riproporzionato in base alla durata del contratto, tranne in caso dei permessi per lutto e dei permessi per legge 104.

Nel caso in cui il dipendente voglia fruire di permessi orari retribuiti, permessi giornalieri retribuiti, permessi per visite o terapie, si deve tenere conto del numero dei permessi già fruiti con i contratti a tempo determinato nello stesso anno solare.

Tempo determinato e periodo di prova

Il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova, non superiore comunque a due settimane per i contratti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore.

Al momento dell’assunzione, il dipendente è obbligato a presentare tutti i documenti previsti dalla normativa (es. iscrizione all’albo, titolo di studio, ecc.); qualora non li presenti nei termini previsti, il contratto si interrompe immediatamente.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, da parte dell’azienda, è previsto un preavviso di 1 giorno ogni 15 lavorati, fino ad un massimo di 30 giorni in totale. Se la risoluzione è secondaria alle dimissioni del dipendente, i limiti temporali sono ridotti della metà.

Le Aziende devono assicurare anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, compresi quelli riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato (da pubblico concorso), i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente nella stessa Azienda, nello stesso profilo e categoria di inquadramento, determinano anzianità lavorativa.

Contratto di somministrazione

Le aziende possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per soddisfare delle esigenze temporanee ed eccezionali, rispettando i vincoli finanziari previsti. Il contratto di somministrazione non è previsto per i dipendenti che fanno parte dell’area del personale di supporto, degli assistenti e dei professionisti della salute addetti alla vigilanza. Il contratto di somministrazione non può essere utilizzato per fronteggiare in maniera stabile le carenze di organico.

I lavoratori assunti con contratto di somministrazione, qualora contribuiscano a raggiungere gli obiettivi di performance o svolgano attività per cui sono previste delle indennità, hanno diritto a partecipare all’erogazione di eventuali trattamenti accessori. Le aziende hanno l’obbligo di fornire a tutti i dipendenti assunti con contratto di somministrazione informazioni e interventi di formazione in materia di sicurezza e prevenzione, in particolare riguardo ai rischi connessi all’attività lavorativa.

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