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Pubblico Impiego

Legge Madia: Tutti i dettagli per il superamento del precariato

di Chiara Vannini

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È di giovedì scorso la circolare del ministro della pubblica amministrazione, che chiarisce le linee di indirizzo sulla “legge Madia”, per il superamento del precariato. Il decreto legislativo del 25 maggio 2017 agli articoli 5, 6 e 20 revisionava e disciplinava le tipologie di incarichi di collaborazione, la modalità di reclutamento dei professionisti e il superamento della problematica del precariato.

Superamento precariato pubblico: I dettagli in una circolare del Ministero

marianna madia

Marianna Madia

I destinatari di questa norma sono tutti i dipendenti pubblici, ad esclusione di magistrati, personale militari e ricercatori universitari che continuano ad essere regolamentati da una legislazione propria. Il decreto si rivolge invece a:

  • Il personale medico, tecnico – professionale e infermieristico del SSN
  • Gli enti pubblici di ricerca
  • I lavoratori già impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità

La circolare nello specifico

All’articolo 3.1 “Procedure di reclutamento dell’art. 20 del D LGS n. 75 del 2017” viene affermato che è consentita l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, che abbia un contratto a tempo determinato, e che abbia tutti i seguenti requisiti:

  • Risulti in servizio, anche per un solo giorno dopo il 28 agosto 2015 con un contratto a tempo determinato presso l’amministrazione pubblica che deve procedere alla stabilizzazione. Se il soggetto non è più in servizio, viene data la priorità di assunzione al personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (22 giugno 2017). Questo criterio rimane prioritario per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato.
  • Sia stato assunto a tempo determinato da una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, derivante da concorso/avviso pubblico per titoli e/o esami, per la figura professionale di appartenenza, anche in amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione
  • Abbia maturato, al 31 dicembre 2017, nella stessa amministrazione che procede l’assunzione, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8. Gli anni utili da conteggiare possono riferirsi anche a tipologie diverse di contratto, ma devono riguardare la stessa attività e lo stesso inquadramento professionale.

Bandi di concorso

Altro punto importante della legge è la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di bandire concorsi riservati, fino al 50%, a personale non dirigenziale che abbia come requisiti:

  • Un contratto di lavoro a tempo determinato (dopo il 28 agosto 2015) presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Possono essere compresi anche coloro con un contratto flessibile, come collaborazioni coordinate e continuative
  • Abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Anche in questo caso, possono essere conteggiati gli anni riferiti anche a contratti diversi, purché appartenenti alla stessa amministrazione, e alla stessa attività.
  • Sono esclusi dalla norma i contratti dirigenziali, il personale docente educativo e amministrativo delle istituzioni scolastiche, e i contratti di somministrazione presso le pubbliche amministrazioni.

Stabilizzazioni e assunzioni

La circolare chiarisce inoltre come le pubbliche amministrazioni (PA) debbano ora comportarsi in termini di stabilizzazioni e assunzioni.

Tenendo infatti conto del piano triennale dei fabbisogni e la relativa copertura finanziaria, le PA possono procedere all’attuazione della normativa già a partire dal gennaio 2018, sulla base delle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. È fondamentale che le PA facciano una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare, al fine di definire il piano dei fabbisogni. È per questo necessario che le PA definiscano, a priori, le modalità di ricognizione dei requisiti, che siano preventivamente dichiarati e resi trasparenti.

Qualora la PA si trovi con disponibilità finanziarie limitate, deve identificare la procedura più efficace e funzionale per far fronte alla norma, anche applicandola parzialmente ai destinatari sulla base del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie.

Al fine di espletare le direttive imposte dalla norma, le pubbliche amministrazioni sono in possesso di risorse finanziarie aggiuntive, destinate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti. Le PA possono inoltre attingere alle risorse destinate alle assunzioni del triennio 2018-2020.

L’ultimo punto importante della norma riguarda il “divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile”. Le PA non possono più assumere nuovi professionisti, fatto salvo per coloro che si inseriscono nel reclutamento speciale, a meno che le PA non mantengano comunque disponibili le risorse per la stabilizzazione del personale in servizio.

Al fine di terminare le procedure di stabilizzazione, le PA possono ricorrere alla proroga dei rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure.

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