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Pubblico Impiego

Guida al volontariato e altri incarichi extra ospedale

di Chiara Vannini

Pubblico Impiego

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Il dipendente a tempo pieno di una pubblica amministrazione non può svolgere una “seconda” attività. Gli articoli 97 e 98 della Costituzione affermano infatti che vige il principio di “esclusività” del rapporto di pubblico impiego. Questa regola non vale per il personale della dirigenza, né per i dipendenti in regime di part-time inferiore al 50%. Ma se un dipendente desidera svolgere attività di volontariato o un’attività non retribuita, cosa dice la legge a proposito? E in particolare: è tenuto a comunicarlo alla pubblica amministrazione dalla quale è assunto?

Incarichi extra istituzionali, come si fa?

dubbi

Ogni azienda sanitaria ha comunemente al suo interno un regolamento che disciplina le attività “extra lavorative”, chiamate formalmente “incarichi extra istituzionali”; nel regolamento sono delineati gli obblighi del dipendente che svolge un’attività extra lavorativa e in particolar modo i confini da rispettare.

A tale proposito, la legislazione dà alcune indicazioni generali. Occorre innanzitutto ricordare che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dalla propria amministrazione; l’operatore è infatti in una condizione di “esclusività” verso il rapporto di lavoro pubblico e sottostà a un regime di incompatibilità con altre attività. In particolare, è assolutamente vietato al dipendente svolgere:

  • attività che non rispettino i propri doveri lavorativi o che ne pregiudichino il buon andamento,
  • attività che generino conflitto di interessi con l’azienda,
  • incarichi che, per l'impegno richiesto o le modalità di svolgimento, non consentano un regolare svolgimento della propria attivit&agrave
  • attività che possano arrecare danno al prestigio dell'azienda di appartenenza.

Ci sono però situazioni in cui al dipendente è permesso svolgere altri incarichi. Questa concessione è inserita nell’art. 53 del decreto legislativo 165/2001 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” in cui si afferma che il dipendente, previa comunicazione o autorizzazione, può svolgere alcune attività occasionali. Alcune di esse necessitano categoricamente dell’autorizzazione della pubblica amministrazione, mentre altre, nonostante comportino una retribuzione, non richiedono alcuna autorizzazione, ma solamente comunicazione formale al datore di lavoro.

Incarichi che necessitano la comunicazione

Una volta inoltrata la comunicazione, o richiesta l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza, quest’ultima deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Gli incarichi extra istituzionali che, seppur remunerati, non necessitano di autorizzazione, ma solo della comunicazione sono:

  • collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
  • utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali,
  • partecipazione a convegni e seminari,
  • svolgimento di attività per la quale è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate,
  • svolgimento di attività per la quale il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando, o di fuori ruolo,
  • svolgimento di attività a seguito di conferimento disposto dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita,
  • svolgimento di attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e ricerca scientifica,
  • attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche purché a titolo gratuito. Agli stessi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi
  • l'attività di pratica professionale, purché gratuita o soggetta al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, presso studi professionali, per il conseguimento di titoli abilitativi, limitatamente al periodo di pratica strettamente necessario al conseguimento del titolo abilitativo,
  • attività artistiche, o di cessione di opere dell’ingegno ove non esercitate professionalmente

Incarichi che necessitano l'autorizzazione

Per le attività per cui è necessaria invece l’autorizzazione, occorre sottolineare che gli incarichi retribuiti devono essere necessariamente temporanei, saltuari e occasionali e che non ci devono essere cause di incompatibilità. Per verificare se l’attività che si vuole svolgere è concessa o meno, è necessario fare riferimento al regolamento aziendale, ricordando che fra le attività autorizzabili generalmente vi sono per esempio:

  • la partecipazione a commissioni di concorso;
  • gli incarichi di docenza;
  • la partecipazione in qualità di moderatore a convegni e la partecipazione a comitati scientifici.

Il modulo di comunicazione o di richiesta di autorizzazione richiede che di norma vengano indicati i seguenti dati:

Occorre inoltre indicare che l’incarico verrà svolto tassativamente al di fuori dell’orario di lavoro. Infine, è fondamentale ricordare che qualora non venga fatta comunicazione all’azienda di appartenenza o non si venga autorizzati poiché non vi sono le condizioni che lo permettono, il dipendente va incontro a responsabilità disciplinari che possono avere ricadute sulla propria attività lavorativa.

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