Pubblico Impiego
Come è normata la costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego? Una guida sul contratto di lavoro individuale e su cos'è e come funziona il periodo di prova per il dipendente pubblico.
Pubblico impiego e la costituzione del rapporto di lavoro
La firma di un contratto per la costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato è costituito e regolato da un contratto individuale, secondo indicazioni di legge e derivanti dal CCNL.
L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso di part–time, il contratto individuale deve indicare anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata (part–time verticale o orizzontale o misto e percentuale di part–time).
L’azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario (anche per via telematica) a presentare la documentazione prevista dal bando di concorso entro 30 giorni.
Su richiesta dell’interessato, il termine può essere prorogato eventualmente di altri 15 giorni per un comprovato impedimento. Terminato questo periodo, se il dipendente non ha presentato la documentazione richiesta, il rapporto di lavoro si considera interrotto.
Periodo di prova nel pubblico impiego
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è la seguente:
- 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B
- 6 mesi per le restanti categorie.
Invece il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova, non superiore comunque a due settimane per i contratti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore.
Per calcolare il periodo di prova, si tiene conto solamente del periodo di servizio effettivamente lavorato. Il periodo di prova viene sospeso in caso di malattia o negli altri casi di sospensione previsti dal CCNL.
Questo significa che se durante il periodo di prova un dipendente è in malattia per 1 mese, il periodo di prova slitta di un ulteriore mese fino a che non vengano lavorati 6 mesi effettivi.
Il dipendente ha tuttavia diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, trascorso il quale il rapporto di lavoro è risolto. In questo periodo al dipendente spetta lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.
Trascorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso è effettivo dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso da parte dell’Azienda deve essere motivato.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato, e trascorso il periodo di prova il dipendente è confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso del contratto, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, comprensivo della tredicesima mensilità maturata.
Il dipendente della stessa azienda durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello stesso, viene reintegrato, su richiesta, nella categoria e profilo professionale di provenienza (es. un OSS a tempo indeterminato dipendente dell’azienda e vincitore di concorso nella stessa azienda come infermiere).
Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda del comparto (sanità), vincitore di concorso presso un’altra amministrazione anche di diverso comparto (es. comune), può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza maturazione dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può intraprendere iniziative di formazione del personale neo-assunto e il dipendente può essere indirizzato a più servizi dell’azienda durante questo periodo di prova, purché sia impegnato in mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Benedetta199818
1 commenti
Assunzione tempo indeterminato in due aziende
#10
Buongiorno,
Se vengo assunta con contratto a tempo indeterminato e poi vengo chiamata da un'altra graduatoria, si può prevedere il licenziamento da azienda 1 (entro i termini di preavviso) e successiva assunzione in azienda 2? L'azienda in cui risulto vincitrice può aspettarmi per esigenze contrattuali(estinzione preavviso) o può inserire un limite di tempo entro cui entrare in servizio pena la perdita del posto?
Grazie