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Il dipendente del comparto, assunto da una pubblica amministrazione, ha il dovere di prestare servizio per 36 ore alla settimana (tempo pieno/full time). In casi particolari, al dipendente può essere concesso un tempo parziale di lavoro, detto part–time, che può essere verticale o orizzontale, al 30%, 50% o 75% di copertura oraria.
Che cos'è il part-time
Tutto quello che c'è da sapere sul contratto di lavoro part-time
Il part–time viene concesso dall’amministrazione secondo una programmazione annuale del fabbisogno di personale e su richiesta del dipendente per comprovate esigenze personali/famigliari.
Le Aziende possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale
trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati
Il numero dei rapporti a tempo parziale (part–time) non può superare il 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
L’Azienda può respingere il part-time
Il dipendente che necessita di passare dal full-time al part–time deve inoltrare la richiesta all'Azienda che, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto di lavoro, da full time a part time, oppure negarlo con motivazione se:
sia stato già raggiunto il limite del 25%
la richiesta sia motivata dalla necessità di svolgere, nel contempo, un’attività di lavoro autonomo o subordinato che però comporta una situazione di conflitto di interesse con l’attività svolta in azienda, o ci sia comunque una situazione di incompatibilità
in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità del servizio.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle norme in termini di incompatibilità e di conflitto di interessi. I dipendenti devono comunicare, entro 15 giorni, all’azienda l’eventuale inizio o variazione dell’attività lavorativa.
Qualora le richieste che pervengono all’amministrazione siano superiori ai posti di part–time disponibili, l’ente ha il dovere di stilare una graduatoria sulla base dei requisiti dei richiedenti.
La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro in forma scritta, che indica la data di inizio del rapporto di lavoro part-time, la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario con specificato anche il relativo trattamento economico. Se l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può prevedere anche l’eventuale articolazione di orario di lavoro su fasce orarie prestabilite.
Nel nuovo contratto di lavoro viene anche eventualmente specificata la durata del contratto di part-time.
I tipi di part-time
Orizzontale
Verticale
Misto
Le prestazioni lavorative sono ridotte proporzionalmente in tutti i giorni lavorativi
(es. turno di 4 ore giornaliere anziché 6)
Le prestazioni lavorative sono limitate ad alcuni gionri della settimana, o del mese, o di alcuni periodo dell'anno
(es. il dipendente lavora 4 giorni a settimana)
Combinazione di part-time verticale e orizzontale
Per esigenze particolari, il dipendente può concordare con l’azienda l’articolazione della prestazione lavorativa.
Il dipendente che ha avuto la trasformazione del contratto da full time a part–time ha diritto a tornare a tempo pieno dopo 2 anni dalla trasformazione del contratto, o prima, se vi è la disponibilità del posto in organico.
Tutti coloro invece che sono stati assunti in regime di part–time, possono trasformare il loro contratto dopo 3 anni dalla data di assunzione e se vi è posto in organico.
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