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Assunzione sanitari stranieri, Stato-Regioni esamina nuove regole

di Redazione

La bozza di intesa, costituita da nove articoli, che fissa le nuove regole che disciplinano l'assunzione del personale sanitario straniero sarà esaminata il 18 aprile dalla Conferenza Stato Regioni per ottenerne l'approvazione, dopo l'invio da parte del Ministero della Salute.

Da Commissioni per verifica qualifiche agli elenchi speciali straordinari

sanitari stranieri

La bozza di intesa fissa le nuove regole che disciplinano l'assunzione del personale sanitario straniero.

Si tratta della misura, stabilita dal decreto Bollette in vigore dal maggio del 2023, che consente fino al 31 dicembre 2025 l'esercizio temporaneo dell'attività previsto per gli operatori sanitari che hanno conseguito una qualifica professionale all'estero.

È una disposizione messa in atto per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio sanitario che si applica alle Regioni che, alla data di entrata in vigore dell'Intesa, abbiano già sottoscritto accordi con soggetti esteri per il reclutamento di tali professionisti. In caso di accordi stipulati successivamente, si stabilisce che le Regioni possano applicare le stesse misure ma con procedure semplificate.

La bozza di intesa, costituita da nove articoli, che fissa le nuove regole che disciplinano l'assunzione del personale sanitario straniero sarà esaminata oggi dalla Conferenza Stato Regioni per ottenerne l'approvazione, dopo l'invio da parte del Ministero della Salute. Si tratta della misura, stabilita dal decreto Bollette in vigore dal maggio del 2023, che consente fino al 31 dicembre 2025 l'esercizio temporaneo dell'attività previsto per gli operatori sanitari che hanno conseguito una qualifica professionale all'estero.

In base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio sanitario, le Regioni dovranno individuare le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa nel territorio della Regione presso cui hanno fatto richiesta.

A tal fine dovrà essere istituita presso ogni Regione una Commissione di esperti con il compito di svolgere un'attività istruttoria ossia di verificare il possesso dei requisiti degli interessati al momento della presentazione della richiesta di esercitare temporaneamente l'attività lavorativa. L'istruttoria deve concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda con l'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego.

Per presentare istanza alla Commissione regionale, l'interessato deve possedere un titolo di studio/qualifica professionale sanitaria corrispondente, l'eventuale ulteriore titolo di specializzazione e il certificato di iscrizione all'Ordine professionale dello Stato di provenienza.

Deve inoltre avere residenza in Italia se cittadino di un Paese dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera o se proveniente da Paesi dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Deve altresì conoscere la lingua italiana, che sarà verificata dall'Ordine professionale. In aggiunta si prevede la conoscenza anche della lingua tedesca per la Provincia Autonoma di Bolzano. La regione Valle D'Aosta prevede, in alternativa, la conoscenza della lingua francese.

Se l'interessato ha conseguito la qualifica professionale sanitaria in un paese extracomunitario è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato in cui è stata conseguita che attesti che il soggetto richiedente è abilitato o che i titoli sono abilitanti l'esercizio della professione. Deve altresì presentare un attestato di onorabilità professionale e una attestazione di non esistenza di impedimento di tipo penale rilasciati dal Paese di origine prodotti con data non anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione della domanda.

È richiesta inoltre una dichiarazione riguardante l'eventuale presentazione di istanza di riconoscimento della qualifica professionale sanitaria posseduta al Ministero della Salute. Ai soggetti a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o altro istituto di protezione umanitaria viene riconosciuta la qualifica espressamente certificata dallo specifico passaporto europeo delle qualifiche (Eqpr) il cui testo in lingua originale deve essere tradotto in italiano, in alternativa la documentazione deve essere giurata presso un tribunale italiano. È necessario il permesso di soggiorno che consenti l'esercizio di attività lavorativa, in attesa del cui rilascio è possibile presentare un visto se cittadino di un Paese extra europeo.

I richiedenti dovranno procedere obbligatoriamente all'iscrizione in elenchi speciali straordinari, corrispondenti ad ogni profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano, istituiti presso gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie. In tali elenchi potranno essere annotati, in aggiunta alla qualifica professionale, anche i titoli eventualmente posseduti delle specializzazioni.

L'iscrizione in questi elenchi, cui si deve provvedere entro trenta giorni dal termine dell'istruttoria condotta dalla Commissione, diventa condizione necessaria per l'esercizio dell'attività lavorativa in qualunque forma giuridica sia svolta. Consente di esercitare l'attività lavorativa nella corrispondente qualifica professionale presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, comprese quelle accreditate e del Terzo Settore, ma esclusivamente nel territorio regionale presso cui è istituita la Commissione, salvo diverse accordi tra più Regioni interessate.

Qualora sussistano ragioni di opportunità, di economicità e di efficienza amministrativa, può essere istituita un'unica Commissione composta dai vari rappresentanti regionali, consentendo così al richiedente l'esercizio temporaneo di lavorare in una delle Regioni rappresentate nella suddetta Commissione, sempre previa iscrizione all'Ordine provinciale competente.

Si stabilisce inoltre che l'elenco speciale straordinario degli operatori socio sanitari venga istituito presso gli Ordini delle professioni infermieristiche. A tutti gli iscritti all'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'Ordine in materia di sanzioni, provvedimenti disciplinari, ricorsi, codice deontologico, obbligo di aggiornamento, iscrizione alla cassa previdenziale e obbligo di assicurazione. Sono soggetti, inoltre, al contributo annuo per l'iscrizione all'elenco in cui sono iscritti, pari alla tassa di iscrizione annua deliberata dall'assemblea per gli iscritti all'Ordine di riferimento.

Il Ministero della Salute, ai fini del riconoscimento della qualifica conseguita all'estero, può valutare l'esperienza lavorativa maturata in Italia dall'interessato a seguito del reclutamento temporaneo. Tale riconoscimento determina la cancellazione dall'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie o degli operatori socio sanitari.

Viene disciplinato anche il regime transitorio, dopo il rilascio all'interessato di una comunicazione con esito positivo, durante il quale anche i datori di lavoro, pubblici e privati, oltre alle Regioni procedono ad inoltrare apposita comunicazione alla Commissione di riferimento per iscrivere il lavoratore presso gli elenchi speciali straordinari.

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