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area forense

Infermiere condannato: doveva richiamare l’attenzione del medico sulla terapia

di Pietro Caputo

Inf-condannato

La Corte di Cassazione Penale ha condannato un infermiere per omicidio colposo "dovere di vigilanza prescrizione farmaco", ecco cosa è successo.

Una vicenda che ci fa riflettere, ecco una breve ricostruzione:

All’infermiere viene contestato:

“la trascuratezza nell'omettere di procedere alle dovute segnalazioni ai fini della correzione degli errori contenuti nella documentazione clinica riguardante il paziente”

Identificato l’errore medico il coordinatore doveva:

“sottoporre a una nuova verifica, o a un più accurato controllo, detta documentazione clinica”.

Tra le motivazioni prodotte dall’infermiere in cassazione:

“la mancata disponibilità della cartella clinica il giorno dell’intervento”

“l’assenza dell’infermiere dall'ospedale nei due giorni precedenti l'intervento”

E’ stato ribadito che gli Infermieri sono e devono essere: esseri pensanti.

Essere pensante con responsabilità civili e penali, l’infermiere al fianco del medico, un collaboratore sanitario al pari livello, almeno davanti alla legge.

Inf-condannato

 Dalla sentenza:

“in considerazione della qualita’ e del corrispondente spessore contenutistico della relativa attivita’ professionale, non possa non ravvisarsi l’esistenza, in capo all’infermiere, di un preciso dovere di attendere all’attivita’ di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l’assolvimento secondo modalita’ coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici; e tanto, non gia’ al fine di sindacare l’operato del medico (segnatamente sotto il profilo dell’efficacia terapeutica dei farmaci prescritti), bensi’ allo scopo di richiamarne l’attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruita’ o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all’ipotesi soggetta a esame; da tali premesse derivando il ricorso di puntuali obblighi giuridici di attivazione e di sollecitazione volta a volta specificamente e obiettivamente determinabili in relazione a ciascun caso concreto”

SENTENZA_n2192_n24

 

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