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I 73 infermieri non iscritti all'IPASVI non erano abusivi

di Angelo

La seconda sezione del Tribunale Penale di Venezia, accoglie la tesi del Prof. Mauro Di Fresco, Presidente dell’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico.

Sentenza storica per gli Infermieri Italiani. E' di poco fa la notizia della decisione della seconda sezione del Tribunale Penale di Venezia di accogliere la tesi del Prof. Mauro Di Fresco, Presidente dell’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico.

Attendiamo entro le prossime ore la replica della Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi e della presidente Barbara Mangiacavalli, perché si faccia chiarezza sull'argomento.

"Facciamo un passo indietro, soprattutto per gli “amici” che sostengono la legittimità del Collegio IPASVI di effettuare controlli all’interno dei nosocomi e delle Case di Cura private per scovare gli infermieri non in regola con il pagamento della tassa IPASVI - spiega a Nurse24.it il presidente Di Fresco - Questi “amici” potrebbero avere la memoria corta ed allora siamo qui a ricordare loro come si sono svolti i fatti."

Con decreto penale di condanna, il tribunale penale di Modena, accertò il reato di abusivismo della professione infermieristica di ben 73 infermieri che, benché regolarmente titolati dal punto di vista accademico e regolarmente vincitori di concorso pubblico, non risultarono iscritti al Collegio professionale.

"Sosteneva il Collegio IPASVI e la direzione sanitaria del nosocomio coinvolto (che abusivamente, secondo la tesi dell’AADI, effettuò un controllo incrociato tra i propri dipendenti e l’elenco dei paganti trasmesso dall’IPASVI alla direzione sanitaria e, di conseguenza, comunicò le generalità dei 73 infermieri non in regola con i pagamenti al Collegio) che l’art. 2 della Legge n. 43/2006 fosse vincolante e, quindi, obbligava anche l’infermiere pubblico dipendente a pagare la tassa IPASVI al pari del collega libro professionale)" - conclude Di Fresco.

I 73 malcapitati, non ebbero un processo in contraddittorio perché il sistema delineato dal codice di procedura penale agli artt. 459 e 557, permettono al G.I.P., dinanzi alla prova documentale certa, di deliberare un decreto di condanna penale che però può essere impugnato, stabilendo un processo dibattimentale dove la prova e le argomentazioni possono essere prodotte e costruire in maniera equa e imparziale.

Tra i 73 condannati ci furono 5 soci AADI per cui il Presidente Mauro Di Fresco e il VicePresidente Carlo Pisaniello si precipitarono a Modena per discutere il caso giuridico ed esporre la tesi dottrinale che sosteneva la totale innocenza degli infermieri, soprattutto sulla scorta dell’assenza di un regolamento attuativo della Legge n. 43 che non permetteva all’art. 2 di operare in via precettiva.

Del resto, sostenne il prof. Di Fresco, l’eventuale pubblicazione del regolamento, permetterebbe all’AADI di impugnare l’art. 2 cit. per chiedere la declaratoria di incostituzionalità.

Per saperne di più: Decisioni del Tribunale di Venezia.

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