Due infermieri e otto operatori socio sanitari sono posti in ferie forzate dopo il loro “no” al vaccino. Gli operatori hanno fatto ricorso ma il giudice ritiene «insussistenti» le ragioni nonché ampiamente nota l’efficacia vaccinale
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Belluno, giudice dà ragione a Rsa che sospende operatori no-vax
Se non c’è stata vaccinazione è lecita la sospensione dal lavoro: a deciderlo il giudice di Belluno, Anna Travia che (come riporta il Corriere del Veneto) ha respinto le richieste di due infermieri e di otto operatori socio sanitari – dipendenti presso due case di riposo del bellunese: la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l (Sersa) e la Sedico Servizi – che lo scorso febbraio si erano opposti alla somministrazione vaccinale (con Pfizer).
Ragione per cui, all’indomani del rifiuto espresso, i dieci operatori erano stati sospesi dal lavoro, posti in ferie forzate dalla direzione della Rsa nonché sottoposti alla visita medica del lavoro.
Nero su bianco, il medico aveva dichiarato gli operatori sanitari non idonei al servizio
, consentendo di fatto ai vertici delle Rsa che venissero allontanati dalle loro attività professionali a causa dell’impossibilità di svolgere la mansione lavorativa prevista
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Gli operatori no-vax si erano opposti alla decisione del Tribunale – mediante ricorso immediato – per ottenere il reintegro nel posto lavorativo, rivendicando la libertà di scelta vaccinale prevista dall’ordinamento italiano e, soprattutto, dalla Costituzione. Da parte sua, il giudice Travia ha ritenuto insussistenti
le ragioni dei ricorrenti e, al contempo, ha sancito che è ampiamente nota l’efficacia del vaccino nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire delle dosi, quali il personale sanitario, gli ospiti delle residenza sanitarie assistenziali e i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui
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Queste, invece, le dichiarazioni dell’avvocato Innocenzo Megali del foro di Venezia che, insieme all’avvocato Silvia Masiero, ha assistito le Rsa bellunesi: Nessuno mette in dubbio la libertà di scelta vaccinale, ma nel caso specifico a prevalere è l’obbligo del datore di lavoro di porre in sicurezza i suoi dipendenti e le parti terze, ovvero gli ospiti delle case di riposo
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Incalza l’avvocato Megali: Abbiamo fatto leva sull’articolo 2087 del Codice civile –“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” – il medesimo che, in passato, è stato usato per tutelare i danneggiati da amianto e le vittime di mobbing in mancanza di leggi specifiche
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Di fatto, il giudice ha considerato che fosse di basilare rilevanza scongiurare la permanenza degli operatori non vaccinati nel luogo di lavoro
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Liberopensiero
3 commenti
Sostenere sempre la verità
#2
Lei ha ragione, sostengo che a prescindere da giusto o sbagliato che sia la questione, almeno le notizie devono essere date in modo corretto senza manipolazioni che in certi periodi fanno comodo