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Normativa

Sicurezza per esercenti professioni sanitarie e sociosanitarie

di MS

Procedibilità d'ufficio, inasprimento delle pene per chi aggredisce, protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi. Sono solo alcune delle novità introdotte dalla Legge 14 agosto 2020, n. 113 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020 e in vigore dal 24 settembre 2020. Oltre l’iniziale soddisfazione per il risultato raggiunto (al disegno di legge che tutela gli operatori sanitari il Senato ha dato il via libera all’unanimità il 5 agosto), proviamo ad entrare nello specifico di una legge che “potrebbe davvero” arginare un fenomeno emergente, troppo spesso conservato esclusivamente nel corpo e nella mente di nostri colleghi.

Analisi della legge anti-violenza sugli operatori sanitari

Il 24 settembre 2020 entra in vigore la legge che tutela infermieri e operatori sanitari dalle aggressioni

Nel corso del Governo Conte I, l’allora Ministro della Salute Giulia Grillo presentò il DDL n. 867, con l’obiettivo di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. A distanza di poco più di un anno, dopo un’approvazione al Senato, una modifica alla Camera dei deputati e la successiva approvazione definitiva di nuovo al Senato, dal 24 settembre 2020 è in vigore la legge n. 113 del 14 agosto 2020.

La legge 113/2020 è molto ambiziosa, ricca di progetti e desiderosa di reprimere atteggiamenti di violenza a danno di operatori sanitari e non solo. La nota dolente origina dalla consapevolezza che, in termini di prevenzione e protezione, l’investimento economico sarà a cura delle singole realtà assistenziali e dalla consuetudine oramai ampiamente diffusa di rimandare alcune importanti decisioni a futuri decreti attuativi, veri volani del cambiamento richiesto.

La platea dei destinatari è sinteticamente riportata nell’articolo 1 (e ripresa all’articolo 4), visto che si rimanda direttamente agli articoli 4-6-7-8 e 9 della legge n. 3 del 2018. Si tratta quindi di medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, infermieri, farmacisti, tecnici sanitari di radiologia medica, professionisti in ambito ostetrico e riabilitativo e ancora chiropratici, osteopati, chimici, fisici, biologi, psicologi, operatori sociosanitari, assistenti sociali, sociologi e educatori professionali.

Infine, il rimando all’articolo 6 della succitata legge 3/2018 permetterà di estendere l’ambito di applicazione anche a future professioni che il Ministero della Salute riconoscerà come professioni sanitarie.

Osservatorio sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie

Con l’articolo 2 si dà mandato al Ministero della salute di istituire (attraverso un decreto attuativo) l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e sempre con il futuro decreto, tale Osservatorio avrà una durata ed una composizione come segue:

  • Metà dei rappresentanti saranno donne
  • Rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
  • Un rappresentante di Agenas
  • Rappresentanti del Ministero dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali
  • Rappresentanti degli ordini professionali interessati
  • Rappresentanti delle organizzazioni di settore e delle associazioni dei pazienti
  • Un rappresentante dell’INAIL

Compiti dell’Osservatorio

All’Osservatorio saranno attribuiti i seguenti compiti:

  • Monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell’esercizio delle loro funzioni
  • Monitorare gli eventi sentinella con matrice di violenza
  • Promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti
  • Monitorare l’attuazione ed il rispetto delle misure di prevenzione e protezione anche ricorrendo a strumenti di videosorveglianza
  • Promuovere la diffusione delle buone pratiche in materia di sicurezza
  • Promuovere la formazione, finalizzata alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti
  • Collaborare con l’Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche, al fine di pubblicare i dati relativi agli episodi di violenza registrati su tutto il territorio nazionale

Sensibilizzazione dell’utenza

Continuando sul filone della comunicazione, l’articolo 3 assegna al Ministero della Salute il compito di promuovere iniziative di informazione e comunicazione istituzionale, volte a sensibilizzare i cittadini sull’importanza e sul rispetto del lavoro degli operatori sanitari e sociosanitari; lavoro talmente rischioso da suggerire alle strutture di stipulare specifici protocolli operativi con le forze dell’ordine di Polizia, al fine di prevenire episodi di aggressione e violenza (articolo 7).

A completamento dell’opera di sensibilizzazione concorre l’articolo 8, grazie al quale viene istituita la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Tale data sarà stabilita successivamente con un altro decreto attuativo, anch’esso a carico del Ministero della Salute.

Il vero intento repressivo nei confronti della violenza perpetrata ai danni degli operatori sanitari e sociosanitari è senz’altro contenuta negli articoli 4, 5, 6 e 9 visto che si provvede ad una categorizzazione ulteriore in termini di soggetti da tutelare verso le lesioni personali gravi o gravissime.

Senza ombra di dubbio abbiamo di fronte un ottimo strumento deterrente teso a dissuadere qualsiasi forma di violenza, anche nei confronti di personale ausiliario nonché volontari del soccorso; strumento che viene ulteriormente potenziato grazie all’articolo 5 della legge in esame, visto che tra le circostanze aggravanti di reato, troviamo il neonato comma 11-octies dell’articolo 61 c.p. (l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività).

Procedibilità d’ufficio e sanzione amministrativa

Completa l’integrazione del Codice penale l’articolo 6, che interviene sul regime di procedibilità per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) disponendone la procedibilità d’ufficio quando ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’aggravante del suddetto art. 61 n. 11-octies c.p.

Ciò vorrà dire prevedere ex lege l’obbligo di perseguire penalmente azioni caratterizzate da violenza fisica anche minima come nel caso delle percosse, nei confronti di personale sanitario e socio-sanitario.

L’intento punitivo e sanzionatorio della legge 113/2020 si estende anche alla sfera amministrativa, considerato che l’articolo 9 condanna, salvo che il fatto commesso costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso. La sanzione amministrativa corrisponde ad una somma da euro 500 a euro 5.000.

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