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ENPAPI

Indennità di malattia per iscritti alla Gestione Principale

di Redazione

Indennità di malattia, Enpapi comunica tutti i dettagli per gli iscritti alla Gestione Principale dell'Ente: modalità di erogazione, percentuali che determinano il valore dell'indennità e modalità di presentazione della domanda.

Enpapi, i dettagli sull'indennità di malattia per iscritti alla Gestione Principale

divisa da professionista sanitario

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un’indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

L’indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell’iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN.

La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l’intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN. La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell’indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell’anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi.

Chi può beneficiare dell’indennità di malattia

Possono beneficiare del trattamento assistenziale gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale Enpapi, benché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno.

Per la determinazione dell’indennità di malattia spettante il primo passo da effettuare è quello di definire la quota lorda giornaliera rapportando il massimale contributivo, relativo all’anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l’evento, al valore dell’anno civile (365 giorni).

Dall’importo così ottenuto si estrapolerà il valore dell’indennità giornaliera di pertinenza in relazione all’anzianità d’iscrizione maturata presso l’Ente.

Le percentuali che determinano il valore dell’indennità giornaliera sono pari al:

  • 8% della quota lorda giornaliera, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta un’anzianità d’iscrizione per un periodo fino a quattro mesi;
  • 12% della quota lorda giornaliera, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta un’anzianità d’iscrizione per un periodo da cinque ad otto mesi;
  • 16% della quota lorda giornaliera, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta un’anzianità d’iscrizione per un periodo da nove a dodici mesi.

L’indennità lorda spettante sarà calcolata moltiplicando l’indennità giornaliera per i giorni di malattia/infortunio certificati. Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l’importo ottenuto verrà ridotto del 50%.

È causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno di anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

La domanda, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal richiedente la prestazione, deve essere inviata all’Ente entro 180 giorni, decorrenti dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2017.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

  • copia del documento di identità
  • certificazione medica comprovante la patologia e la sospensione dell’attività professionale
  • certificato di degenza
  • eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere.

L’indennità viene erogata in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

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